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Riassunto slide I.S.A.DL 8 marzo 2006 n.139 capitolo 3o prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze.

Origine della prevenzione incendi

La prevenzione incendi nasce con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 che assegna le competenze di normazione al ministro degli interni e di controllo ai comandi provinciali dei vigili del fuoco; e nell’articolo 22 dà l’incarico esclusivo ai vigili del fuoco di prevenzione e estinzione incendi.

Legge 27 dicembre 1941

Legge 27 dicembre 1941 (“Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi”).

  • Art.28 Il Ministero dell‘Interno: (compiti) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere; impartisce le istruzioni di massima e l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione, compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale; stabilisce, su proposta dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali; provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere; sorveglia l'andamento di ciascun corpo dei vigili del fuoco. Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e) sono svolte dal ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonché degli enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.
  • Art.1: È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell’Interno il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.
  • Art.33 (compiti del Comandante del corpo dei vigili del fuoco): esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, ai locali adibiti a pubblici spettacoli; esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi; controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi; propone quali industrie, stabilimenti, e simili debbono avere servizio proprio prevenzione e di estinzione degli incendi, e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.

Decreto 27 aprile 1955, n. 547

Decreto 27 aprile 1955, n. 547 (“Norme per la prevenzione degli Infortuni sul lavoro. Difesa contro gli incendi.”) del Presidente della Repubblica.

  • Art.33.-In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
  • Art.34. (Divieti-Mezzi di estinzione-Allontanamento dei lavoratori).

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: A) è vietato fumare - è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; B) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei (compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento). Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; C) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

  • Art.35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da sviluppare gas infiammabili o nocivi. Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.
  • Art.36. (“Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco”). Le aziende e le lavorazioni: A) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti B) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori.
  • Art.37 I progetti di nuovi impianti o costruzioni […] devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (“Attuazione delle Direttive [...] riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”)

In questo decreto si introducono delle novità rispetto al precedente decreto del 1955 quali:

  • Una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza;
  • La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • La programmazione della gestione della sicurezza e la definizione complessiva degli obblighi di prevenzione;
  • L’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza;
  • Una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

L’obiettivo del decreto era: la valutazione dei rischi; la successiva redazione del piano di sicurezza; l’adozione di misure di sicurezza individuali o collettive.

Misure generali di tutela

  • La formazione dei lavoratori: il datore di lavoro doveva fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro riguardo ai rischi esistenti.
  • I lavoratori dovranno essere informati: dei rischi sulla sicurezza individuali e collettivi, le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione, i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose, le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio, il nominativo dell’RSPP e del medico competente.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

Vengono confermate le linee guida del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:

  • Una maggiore specificazione degli oneri della sicurezza che gravano sul datore di lavoro;
  • La programmazione della gestione della sicurezza e la definizione complessiva degli obblighi di prevenzione;
  • Una gestione concertata della sicurezza all’interno dell’impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

Valutazione del rischio, obbliga il datore di lavoro a redigere un documento di valutazione dei rischi connessi a stress dell’operaio, lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi alla differenza di età o di provenienza tra i lavoratori. E inoltre a rielaborare tale documento nel caso di: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, in relazione all’evoluzione della tecnica e delle misure di prevenzione e della progettazione, a seguito di infortuni significativi o qualora ne evince la necessità dalla sorveglianza sanitaria.

Legge 26 luglio 1965, n. 966

Legge 26 luglio 1965, n. 966 “certificato di prevenzione nasce l'obbligo di munirsi di un incendi”.

Questa legge ha previsto che:

  • Gli enti e di privati hanno l'obbligo di richiedere ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco le visite e di controlli di prevenzione incendi per le attività pericolose ai fini antincendio ricomprese in un apposito elenco;
  • Le visite e di controlli di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta di enti e privati, sono effettuati a pagamento;
  • Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, eseguiti i controlli ed accertata la rispondenza alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un certificato di prevenzione incendi.

DM 16 febbraio 1982

DM 16 febbraio 1982.

Con il si determinano le attività soggette ai controlli.

Legge 7 dicembre 1984, n. 818

Legge 7 dicembre 1984, n. 818 (in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 338).

Nulla osta provvisorio.

Il Nulla Osta Provvisorio (NOP) era stato proprio introdotto per sveltire l’iter burocratico e permettere di regolarizzare molte situazioni pendenti.

Consentiva alle attività sorte prima del 10/12/1984 sprovviste di certificato di prevenzione incendi di proseguire l’esercizio dotandosi di un nulla osta provvisorio (N.O.P.) entro il 31/12/1991.

Il N.O.P. veniva rilasciato dai comandi VV.F. controllando le dichiarazioni e le certificazioni predisposte da professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell’interno (D.M. 25/3/1985). La documentazione e le certificazioni dovevano dimostrare l’osservanza delle misure più urgenti ed essenziali contenute nel D.M. 8/3/1985.

I Comandi provinciali, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluoghi per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni imposte.

La validità del NOP non può essere superiore a tre anni.

Per superare il NOP ci furono due decreti ministeriali: il D.M. 8 Marzo 1985 e D.M. 29 dicembre 2005.

D.M. 29 dicembre 2005

Il D.M. 29 Dicembre 2005 si applica ad attività: (entrato in vigore il 1 giugno 2006)

  • Soggette al rilascio del c.p.i. (16/2/1982)
  • Preesistenti al 10/12/1984
  • Che hanno un n.o.p. in corso di validità
  • Per le quali non siano state emanate specifiche norme di adeguamento finalizzate all’ottenimento del c.p.i.

Tali attività possono esercire con il N.O.P. fino al 1/6/2009 (Dopo il 31/5/09 tutti i NOP decadono).

Decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151. (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”).

Questo decreto propone:

  • Rendere più snella e veloce l’azione amministrativa.
  • Rendere più efficace l’azione di controllo dei Comandi VVF.
  • Concentrare maggiormente le verifiche sulle attività a rischio di incendio più elevato.

Introduce:

  • Un nuovo elenco delle attività soggette (80 attività) suddivise in 3 categorie (A, B, C) in base al rischio.

Le attività di categoria “A” sono quelle ritenute semplici e bassa pericolosità, le quali hanno regole tecniche a cui attenersi e vi è bisogno di un progetto antincendio che rispetti le sole norme tecniche.

Le attività di categoria “B e C” sono attività sia semplici che complesse con un grado più elevato di pericolosità, per le quali vi possono essere o non essere regole tecniche e il professionista antincendio deve fare un progetto antincendio il quale deve avere successivamente l’avvallo da parte dei vigili del fuoco (VVF).

S.C.I.A.

S.C.I.A. (rinnovo periodico di 5-10 anni). L’attività può essere iniziata dopo inoltro di SCIA a VVF con ricevuta di rilascio da parte del comando.

Una dichiarazione sostituiva dell’atto notorio con la quale il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività.

Un’asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove previsto (ovvero per attività di cat. A e B) al progetto approvato dal Comando Provinciale. Le certificazioni e le dichiarazioni si effettuano in merito ad elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, impianti e componenti d’impianto relativi alla GSA (gestione sicurezza antincendio) tali certificazioni atte comprovare che sono realizzate e poste in opera in conformità con la normativa vigente.

La documentazione a corredo delle istanze/segnalazioni è stabilita dal DM 7 agosto 2012. Per le attività soggette A, B e C l’esercizio può iniziare solo dopo inoltro ai VVF di SCIA e di accertamento completezza formale con rilascio ricevuta contestuale da parte Comando VVF.

  • Da parte del titolare vi è l’impegno nella SCIA del rispetto degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività e del rinnovo periodico della conformità antincendio;
  • Da parte del professionista (tecnico abilitato) la asseverazione della conformità alle prescrizioni previste dalla normativa antincendio e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio dei progetti approvati allegando le certificazioni di resistenza al fuoco, di reazione al fuoco, di resistenza al fuoco di chiusure e porte e degli impianti.

Rinnovo periodico

Il rinnovo periodico di conformità per le attività di categoria A, B e C (5-10 anni): questo prevede che:

  • Da parte del titolare dell’attività sia redatta una dichiarazione che attesti la non mutata situazione della sicurezza antincendio e curata manutenzione;
  • Il professionista antincendio (iscritto all’albo ministeriale) dichiarazione/asseverazione di funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione attiva e mantenimento delle protezioni passive.

Prevenzione

Con la prevenzione si mira a ridurre il rischio d’incendio riducendo, in senso probabilistico, la frequenza dell’insorgere dell’incendio stesso, con attenzione ai fattori che influenzano le cause. Sapendo che R=FxM>0 per la prevenzione antincendio si opera in due strade riducendo le occasioni d’incendio (frequenza) oppure contenendo le conseguenze (magnitudo).

Prevenzione passiva (l’insieme delle misure di protezione che non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di una impianto). In pratica vie d’uscita d’emergenza, resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione, reazione al fuoco degli elementi, limitazione carico d’incendio, distanze di sicurezza, aerazione e ventilazione, informazione e formazione, piani di emergenza, esercitazioni di esodo e di spegnimento, accesso degli automezzi di soccorso, illuminamento (≥5 lux sulle vie di esodo ≥2 lux¬ ambienti accessibili a persone).

Prevenzione attiva (l’insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di una impianto). Realizzata tramite impianti di spegnimento (estintori, sprinkler, naspi ecc.), impianti di rilevazione e segnalazione d’incendio, dispositivi di sicurezza, illuminazione di sicurezza e alimentazione elettrica d’emergenza, squadra d’antincendio aziendale.

Definizioni riferite al D.M. 3 agosto 2015

Caratteristiche della compartimentazione S.3.5

S.3.5.1 Spazio scoperto:

  • Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente: a. superficie lorda minima libera espressa in m2 non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita; b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto non inferiore a 3,50 m.
  • Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
  • La superficie lorda minima libera dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.
  • La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

S.3.5.3 filtro a prova di fumo

Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive:

  • Dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10 m2, sfociante al di sopra della copertura dell'opera da costruzione;
  • b. Mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte; Nota Il sistema di sovrappressione deve comunque consentire la facile apertura delle porte per le finalità d'esodo (capitolo S.4), nonché la loro completa autochiusura in fase di attivazione dell'impianto.
  • c. Areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. È escluso l'impiego di condotti.

G.1.9 p.to 2 luogo sicuro

G.1.9 p.to 2 Luogo sicuro (definizione): luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio.

S.4.5.1 luogo sicuro

S.4.5.1 Luogo sicuro (caratteristiche):

  • Ogni luogo sicuro deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo. La superficie lorda del luogo sicuro è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-14.
  • Si considerano luogo sicuro per l'attività almeno le seguenti soluzioni: a. la pubblica via, b. ogni altro spazio scoper
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ingegnere25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ingegneria della sicurezza antincendio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Luraschi Davide.
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