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Diritto commerciale

L’imprenditore (art. 2082 cc)

L’imprenditore, per svolgere un’attività professionale, deve realizzare attività stabile, non occasionale. Il requisito della professionalità dipende dall’approccio dell’imprenditore. Vi sono delle deroghe.

Prima deroga

Si pone il problema dell’impresa per conto proprio, che produce beni ma non li destina al mercato. In questo caso non viene considerata imprenditore perché l’impresa non ha contatto con il mercato.

Seconda deroga

Per quanto riguarda l’imprenditore illecito, che ha tutti i requisiti per essere assoggettato alla disciplina del 2082, vi è un dubbio. C’è una tesi prevalente che ritiene che venga assoggettato al 2082 poiché quel soggetto svolge molteplici attività d’azienda, anche legali, prima dell’atto illegale finale e quindi bisogna tutelare l’attività di terzi che cooperano con questo imprenditore.

I professionisti, medici, avvocati ecc., sono considerati imprenditori? In realtà questi soggetti svolgono attività intellettuali e non hanno bisogno di una mole di fattori produttivi. Non sarebbero quindi da considerare imprenditori 2082 cc. Vi sono però delle deroghe nel caso in cui mettono insieme molti fattori produttivi per svolgere la professione, casi isolati.

Imprenditore agricolo (art. 2135 cc)

L’imprenditore agricolo viene sgravato di molteplici norme per rendere la sua attività più facile da gestire e semplificarla, vista la sua maggiore rischiosità, rischio economico e rischio climatico.

È imprenditore agricolo chi svolge le attività agricole essenziali legate al fondo e attività connesse. Vi sono stati vari aggiornamenti della norma vista l’evoluzione tecnologica, allargando la sfera di imprenditore agricolo, “attività che utilizzano o possono utilizzare il fondo” 2135 cc, anche a chi svolge attività non connesse necessariamente al fondo, es. coltivazioni idroponiche.

Le attività connesse

Sono quelle esercitate dall’imprenditore agricolo contestualmente alle attività essenziali, manipolazione, conservazione, trasporto ecc., per destinare al mercato i beni prodotti nel proprio fondo. Queste attività sono tecnicamente commerciali, ma se svolte dallo stesso imprenditore agricolo, che ha svolto integralmente tutto il ciclo produttivo, sono considerate attività connesse e il soggetto rimane nella sfera giuridica dell’imprenditore agricolo. Al contrario, se queste attività vengono svolte da un terzo al quale viene concesso/venduto il proprio prodotto, sono considerate attività commerciali e al terzo soggetto viene applicata la disciplina dell’imprenditore commerciale.

  • Connessione soggettiva: è necessario che chi svolge attività connesse è imprenditore agricolo.
  • Connessione oggettiva: è necessario che i prodotti che vendo provengono per la maggior parte dal mio fondo. Se si vende per la maggior parte prodotti comprati da un terzo svolgo invece attività commerciali e mi è attribuita la disciplina dell’imprenditore commerciale, principio della prevalenza.

Vi è grande interesse e importanza per il legislatore a capire se il soggetto è imprenditore agricolo o commerciale, poiché in caso di confusione si potrebbe cadere in abusi. Il primo infatti ha una posizione di vantaggio ed è sgravato di molte norme, non può inoltre ricorrere nel procedimento fallimentare. Il fondo al quale ci riferiamo deve essere nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, a prescindere che sia in fitto o di proprietà.

Imprenditore commerciale (art. 2195 cc)

La prerogativa dell’imprenditore commerciale è quella di dare al mercato la pubblicità della propria attività, comunicazione nel registro delle imprese. Vengono contemplate tutte le attività a eccezione di quella agricola. Deroga: teoria delle imprese civili, non sono né commerciali né agricole, come le imprese minerarie.

Discriminante per distinguere il piccolo imprenditore, 2083 cc, e medio-grande imprenditore, 2082 cc, è che il primo ha prevalenza nella sua organizzazione del lavoro proprio e della propria famiglia e nella quale la forza lavoro è imprescindibile. Il piccolo imprenditore ha un vantaggio normativo, non viene assoggettato alle procedure fallimentari. Nei tempi è successo che molte imprese assoggettate inizialmente al 2083 e diventate poi più grandi non fallivano, abuso. La legge fallimentare quindi pone delle discriminanti scientifiche per distinguere le due tipologie.

Impresa familiare

Nasce per tutelare uno dei coniugi o membri della famiglia, dopo l’istituzione del divorzio. 230 bis riconosce gli stessi diritti ai coniugi come se fossero dei soci.

Quando si assume la qualifica di imprenditore?

Un’attività imprenditoriale inizia nel momento in cui il soggetto effettua il primo atto d’azienda e viene quindi assoggettato al 2082. Il Codice civile rimane vago a riguardo.

Principio della spendita del nome: è imprenditore colui il quale spende il suo nome nell’atto d’azienda e si assume la responsabilità verso i terzi.

Teoria dell’imprenditore occulto: svolge una determinata attività imprenditoriale senza spendere il suo nome ma utilizzando un prestanome. Assume responsabilità anche l’imprenditore occulto. Non è necessaria la spendita del nome per poter addebitare a un soggetto la disciplina del 2082. Si ha necessità di tutelare i terzi e quindi il principio della responsabilità si amplia imputandolo non solo a chi ha speso il nome ma anche a chi non l’ha fatto.

Cessazione dell’azienda

Un’attività muore con l’ultimo atto d’azienda. È complesso però verificarlo, bisogna essere certi. La legge fallimentare dà indicazioni certe per individuare un imprenditore. Essa dice che l’attività di imprenditore cessa entro un anno dalla cancellazione nel registro delle imprese. Bisogna tutelare i creditori e per questo essi devono essere a conoscenza dell’eventuale cessazione dell’attività, art. 10.

Registro delle imprese

Regola della trasparenza: ho necessità che il mercato abbia determinate notizie, che sia consapevole dei suoi interlocutori, mercato libero che ha fame di notizie. Per questo motivo c’è bisogno di un “contenitore” utile a tutti. Esso deve essere normato in un certo modo. La fame di notizie è reciproca, vi è necessità di conoscere fornitori, competitor, tipo di attività, durata dell’attività ecc. Il senso del registro delle imprese è che la notizia data sia opponibile ai terzi, es. l’attività cessata e iscritta la sua cessazione nel registro, dopo un anno è opponibile ai creditori ed essi non possono sostenere di non saperlo. Il registro delle imprese è gestito dalle camere di commercio, è un registro informatico in cui determinati dati devono essere caricati in maniera telematica. Chiunque può averne accesso. Il Codice civile, 2193 e seguenti, determina l’obbligo dell’iscrizione nel registro. Vi è una sanzione a chi non lo fa, ma non può essere opponibile ai terzi che hanno formato atti con l’imprenditore non iscritto.

  • Efficacia dichiarativa: nel momento dell’iscrizione quella notizia è opponibile ai terzi che non possono disconoscerla o ignorarla, indipendentemente dalla sua forma, conta la sostanza.
  • Efficacia costitutiva: riguarda la pubblicità delle società di capitali. Esse hanno l’obbligo della pubblicità e la loro mancata registrazione produce la rimozione della propria personalità giuridica, società di capitali anomale.
  • Efficacia normativa: riguarda le società di persone, esse si possono costituire anche senza pubblicità ma la sua mancanza produrrà l’assenza di autonomia patrimoniale.
  • Pubblicità-notizia: l’iscrizione della notizia per l’imprenditore agricolo e piccolo imprenditore non determina l’opponibilità ai terzi in quanto essi devono venirne personalmente a conoscenza. Questa norma è stata però ampliata successivamente e anche per questi imprenditori vale l’efficacia dichiarativa.

Scritture contabili (art. 2214 cc)

Sono il mezzo per poter tenere in piedi un sistema di monitoraggio dell’attività. Il cc norma le scritture contabili obbligatorie per l’imprenditore. Il 2214 cc determina l’obbligo a carico dell’imprenditore commerciale, escludendo piccolo imprenditore e imprenditore agricolo.

  • Libro giornale: vengono iscritti giornalmente tutti gli atti d’azienda effettuati.
  • Libro degli inventari: si aggregano tutte le operazioni in base alla loro natura.

Le scritture contabili possono anche essere utilizzate ad efficacia probatoria, per esempio in un eventuale contenzioso poiché permette di giustificare ai terzi un determinato atto d’azienda. L’imprenditore deve tenere libri contabili anche per poter giustificare le imposte che dovrà pagare.

Istitore (art. 2203 cc)

L’imprenditore può affidare a un soggetto i suoi poteri, che lo rappresenta nella gestione dei suoi affari.

  • Vertice assoluto: il terzo nominato ha la completa gestione di un settore dell’impresa.
  • Vertice relativo: delegato a gestire un singolo ramo dell’impresa.

Procura institoria (art. 2204 cc)

L’istitore deve avere una propria autonomia e quindi gli vengono attribuiti determinati poteri in base alle attività cui è preposto, può quindi effettuare qualsiasi tipo di atto salvo le limitazioni contenute nella procura che disciplina il perimetro dell’esercizio. La procura non è prevista nel caso di vendita di immobile, salvo una esplicita dichiarazione. Tutti gli atti d’azienda sono compiuti in nome e per conto dell’imprenditore. È necessario dare pubblicità della procura, bisogna informare i terzi dell’istitore.

Nel cc non si parla della forma della procura institoria, prevale infatti la sostanza ed essa deve essere pubblicizzata nel registro delle imprese, 2206 cc. Il comma 2 esplicita la circostanza in cui non c’è la procura, ove, in mancanza della sua iscrizione nel registro, il nominato istitore può svolgere tutti gli atti liberamente in sostituzione dell’imprenditore poiché i terzi non hanno conoscenza di eventuali limiti, indicati invece nel caso di pubblicità della procura.

Il 2208 cc prevede la circostanza in cui la procura institoria non sia stata registrata e i terzi non sono quindi a conoscenza della stessa, obbligando l’istitore a far presente al suo interlocutore che sta operando per conto dell’imprenditore, altrimenti egli è responsabile della sua omissione personalmente.

Azienda (art. 2555 cc)

L’imprenditore svolge la sua attività con svariati fattori produttivi e l’insieme di tutti questi beni determina l’azienda. Il 2555 cc norma l’azienda, che viene collocata dopo la determinazione di tutti i soggetti imprenditori, perché essa supera il concetto del singolo imprenditore, tutti infatti hanno bisogno dell’azienda per svolgere la propria attività preposta a raggiungere un obiettivo. È importante che i beni siano eterogenei ovvero congeniali per svolgere una determinata attività, pur essendo di natura diversa. Se siamo in presenza di un’azienda dobbiamo applicargli una determinata disciplina. Quei beni devono essere quindi sufficienti a gestire un’attività economica. Essi devono essere ben organizzati e insieme permettere di creare valore, configurando un’azienda. Il singolo bene quindi si snatura ed emerge la valenza dell’azienda.

  • Avviamento: valore aggiunto, redditività che l’imprenditore riesce a dare a determinati beni grazie alla sua particolare capacità.
  • Avviamento soggettivo: dipende dallo specifico imprenditore, particolarmente capace.
  • Avviamento oggettivo: non dipende dall’imprenditore ma per esempio dal luogo dove si svolge l’attività o un altro particolare motivo.

Si norma l’azienda per far sì che venga tutelato l’insieme di beni, poiché il suo valore è maggiore del valore dei beni presi singolarmente. Tutelando l’azienda si tutela l’avviamento.

Art. 2555 cc

Non norma il rapporto tra l’imprenditore e l’insieme dei beni. Si supera il concetto di proprietà, l’importante è che i beni siano nella disponibilità dell’imprenditore e la loro destinazione funzionale. Vengono contemplati sia beni materiali che immateriali. I beni possono essere venduti singolarmente, si parla quindi di pluralità di beni. Se si trasferisce un insieme di beni che autonomamente possono svolgere l’attività di azienda si può parlare di cessione d’azienda e posso trasferirli ad altro imprenditore, rami d’azienda.

Art. 2556 cc

Non viene spiegata la forma con cui l’azienda deve essere ceduta, perché essa sarà dettata dalla tipologia di beni che fanno parte dell’azienda. Esso non norma la cessione d’azienda che sarà quindi dettata dalla natura dei singoli beni che la compongono.

Art. 2557 cc: divieto di concorrenza

Prima normativa che regola il trasferimento d’azienda, per esempio quando si cede l’impresa, che dispone di un avviamento ben formato, e successivamente l’imprenditore apre una medesima impresa nei pressi di quella venduta sviando la clientela nella nuova attività. Il divieto riguarda i primi cinque anni.

Art. 2560 cc: tutela dei creditori

Il cc pone grande interesse verso i creditori dell’azienda ceduta, poiché devono essere tutelati. Se si vende l’azienda i creditori potranno agire sull’imprenditore nonostante la vendita, a meno che i creditori abbiano acconsentito la cessione. L’imprenditore non è quindi liberato dai debiti. Inoltre, i creditori oltre l’alienante potranno soddisfarsi anche sull’acquirente dell’attività, doppia tutela. Chi compra l’azienda deve essere quindi consapevole degli eventuali debiti, verificandoli dai libri contabili, e ne dovrà rispondere.

Art. 2559 cc

Bisogna tutelare la cessione dei crediti, in quanto il debitore deve rifarsi sul nuovo imprenditore. Viene però tutelato se egli effettua il pagamento al vecchio imprenditore in buona fede.

Consorzio

Ci sono determinati processi produttivi particolarmente difficili da svolgere. È possibile quindi che alcuni di essi siano effettuati da un terzo.

I consorzi sono formati dagli imprenditori che hanno difficoltà nello svolgimento di un particolare processo produttivo e quindi svolgono insieme una determinata fase della produzione per agevolare la propria attività.

Consorzio senza rappresentanza esterna

Il consorzio può svolgere fasi della produzione senza la rappresentanza esterna, per esempio se si occupa della sola conservazione di un bene senza occuparsi della vendita. Se il consorzio non ha quindi rapporti esterni ma solo con gli imprenditori sarà normato secondo le regole proprie del contratto e dovrà autoregolamentarsi secondo il contratto del consorzio, senza la necessità di iscrivere la propria attività nel registro delle imprese.

Consorzio con rappresentanza esterna

Può invece occuparsi della vendita a proprio nome e quindi con rappresentanza esterna, per esempio un consorzio che si occupa sia della conservazione che della vendita. Il consorzio con rilevanza esterna fa sì che esso stipuli contratti con l’esterno e quindi avrà necessità, svolgendo attività commerciale a tutti gli effetti, di una determinata pubblicità. Il consorzio deve essere quindi noto a tutti nel registro delle imprese. Il consorzio avrà una propria responsabilità, poiché spende il proprio nome nel momento di stipulazione di obbligazioni o contratti, ed esso per funzionare dovrà quindi avere bisogno di un organo amministrativo che i consorziati nomineranno. I consorziati nomineranno inoltre un rappresentante consortile che svolgerà gli interessi del consorzio. La tutela del terzo è quindi garantita dal consorzio, che dovrà avere un capitale detto fondo consortile, 2648, formato dai vari contributi versati dei consorziati. Esso rappresenterà lo strumento per far partire l’attività e per garantire i terzi rispetto all’inadempimento del consorzio stesso. I terzi potranno quindi rifarsi sul fondo consortile. Se il consorzio stipula un contratto nell’interesse di un singolo consorziato, invece, risponderà all’inadempimento sia il fondo consortile che il singolo consorziato, doppia tutela. Il consorzio dovrà anche redigere un bilancio, pubblicato nel registro delle imprese, per poter comunicare agli interlocutori la propria situazione patrimoniale.

Le società

Le società sono delle imprese collettive, in cui determinati imprenditori decidono di unirsi avviando un’attività economica. Il consorzio è invece un insieme di imprenditori che già svolgono un’attività economica. Il legislatore determina varie forme di società, come entità giuridiche che svolgono le attività economiche del 2195, 2082, 2083.

Contratto di società (art. 2247 cc)

Norma il contratto di società. Si forma quando “due o più persone conferiscono beni o servizi per svolgere un’attività economica insieme allo scopo di dividerne gli utili”. I beni e i servizi conferiti dai soci rappresentano il capitale di rischio, poiché si potrebbe perdere l’

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antogg97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Loizzo Paolo.
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