Diritto dei beni culturali
2018/2019
Prof. Videtta
28 Settembre
Lezione 1
Fonti del diritto dei beni culturali
Cosa significa oggi in Italia che una res appartiene al patrimonio culturale? A cosa dobbiamo fare riferimento?
I riferimenti fondamentali, le fonti a cui noi faremo riferimento, sono:
Normativa statale
- D.lgs. 42/2004. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, perché a partire dal 2004, cioè dall’entrata in vigore di questa normativa, il concetto di bene culturale è un concetto composito che ingloba in sé i beni culturali e i beni paesaggistici.
Testo fondamentale che abbiamo oggi in Italia e si chiama Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, perché a partire dal 2004, cioè dall’entrata in vigore di questa normativa, il concetto di bene culturale è un concetto composito che ingloba in sé i beni culturali e i beni paesaggistici.
Poi vedremo che in realtà, il Codice è diviso in due parti: una che riguarda i beni culturali e una che riguarda il paesaggio, e hanno discipline differenti, competenze differenti, però fanno tutte parte di una visione unica della culturalità.
- Regolamenti governativi che integrano e specificano la normativa statale.
Leggi regionali
Vedremo come è ripartita la competenza legislativa Stato-Regioni in materia di beni culturali, ma vi anticipo come dalla riforma del 2001, in materia di beni culturali la competenza legislativa di Stato e Regioni è ripartita in questo modo:
- Allo Stato va la competenza legislativa esclusiva a dettare norme in materia di tutela.
- Alla competenza concorrente Stato-Regioni va invece la materia della valorizzazione.
Quindi, fin da questa prima osservazione noi possiamo facilmente capire come a fianco delle leggi statali avremo necessariamente delle leggi regionali, perché in materia di valorizzazione il Codice si limita a dettare dei principi, mentre poi vanno nel dettaglio le Regioni secondo la tipica regola della competenza concorrente.
Costituzione
La Costituzione ha due articoli importanti, anzi tre, che parlano di beni culturali:
- Titolo V.
- Art. 117 ha la funzione di ripartire la competenza legislativa fra Stato e Regioni.
- Art. 118 si occupa di funzioni amministrative.
Quindi, queste sono norme potremmo dire di tipo organizzativo in senso ampio.
- Art. 9 che introduce in Costituzione la promozione della cultura e la tutela del patrimonio come valori costituzionali.
Fonti sovranazionali
Soprattutto le Convenzioni dell’UNESCO.
- Convenzione di Parigi del 1972 ha introdotto il sistema delle famose liste UNESCO, i “beni UNESCO”, cioè è la Convenzione intitolata alla protezione del patrimonio mondiale dell’umanità.
Fonti europee
In realtà l’Unione europea non è che si occupi tantissimo del problema della cultura e del problema dei beni culturali, diciamo che non c’è una grandissima interferenza col diritto statale.
Si occupa di temi molto specifici, come la circolazione extra nazionale e soprattutto extra comunitaria, cioè l’esportazione al di là dei confini dell’Unione, e di poche altre cose.
Oppure è una normazione che, ad esempio, ha di mira la creazione e il sostegno ad attività culturali comuni, però non si occupa tanto di tutela nello specifico di patrimonio culturale.
Quindi, questo è un po’ il panorama generale.
Il concetto di culturalità
Ieri ci siamo occupati un po’ di introdurre il tema della culturalità: ci siamo chiesti cosa significhi “bene culturale”, cosa significhi “patrimonio culturale”, abbiamo accennato al fatto che il diritto si trovi in difficoltà ad avere a che fare con un concetto così friabile, evanescente come è la cultura.
E abbiamo anche detto come le fonti in gioco spesso e volentieri adottino dei sistemi di individuazione differenti, quindi abbiamo un’idea di “culturalità” parzialmente differente. Questo perché ogni fonte specificamente è deputata a regolare degli aspetti particolari.
Fa eccezione il sistema nostro, interno, italiano, costituito da:
- Codice dei beni culturali.
- Leggi regionali sulla valorizzazione.
- Decreti governativi, regolamenti ministeriali e d’integrazione e d’esecuzione.
Quello è un sistema che adotta la stessa idea di “culturalità”, e fa riferimento allo stesso criterio di individuazione.
L’origine giuridica del bene culturale
“Culturale” da dove viene fuori giuridicamente? Chi è stato il primo a parlare di bene con l’aggettivo “culturale”?
Il “bene culturale” viene fuori dal diritto internazionale, e viene fuori dal diritto internazionale di guerra.
C’erano già stati dei testi a metà del 1800, possiamo fare riferimento come momento di nascita di un’attenzione specifica a livello internazionale per il bene culturale tra la fine del 1800 e i primi del 1900, dove si collocano i primi trattati internazionali che fanno menzione di un dovere di attenzione particolare nei confronti di cose che hanno un carattere culturale.
In realtà, in quest’epoca non c’è ancora un vero e proprio concetto di bene culturale, così come lo intendiamo oggi, perché nelle convenzioni dell’inizio del 1900, e in particolare in una Convenzione internazionale dell’Aja del 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre, si riconosce effettivamente che per la prima volta i beni di interesse culturale sono meritevoli di una particolare tutela, ma non c’è una vera definizione di bene culturale, e non c’è una vera normativa specifica su questi beni, perché vengono un po’ raggruppati assieme ad altri beni che sono meritevoli di tutela.
Nella Convenzione si legge che “Negli assedi e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione che essi non siano adoperati in pari tempo a scopo militare.”
Vedete come non è una convenzione sui beni culturali o sul patrimonio culturale, è una Convenzione con cui si predica un’attenzione particolare per alcuni beni considerati sensibili, più vulnerabili, come non solo gli edifici di culto, ma anche gli edifici monumentali, gli edifici che contengono beni culturali, però anche gli ospedali per esempio, gli edifici consacrati alle scienze, alla beneficenza, i luoghi dove si mettono gli ammalati e i feriti.
Quindi vedete che questa Convenzione è la prima che significativamente fa riferimento anche alla categoria di beni che a noi interessa, ma non prevede una disciplina tutta sua, la accomuna ad alcuni altri beni sensibili.
Monastero di Montecassino
Montecassino è un’abbazia in provincia di Frosinone, a sud di Roma, che si trova su una collinetta di 500 m più o meno, variamente distrutta nei secoli, da terremoti, da incidenti di carattere vario. È diventata agli inizi del ’900 una abbazia di stile barocco-napoletano.
Perché è importante Montecassino? Siamo nel 1944, fine della guerra, gli Alleati devono entrare in Roma, Montecassino è in una posizione strategica straordinaria in quanto posto di avvistamento fantastico.
Allora, tra le truppe alleate comincia a circolare la voce che Montecassino fosse un avamposto tedesco, con il quale i tedeschi in pratica erano in grado di avvistare l’arrivo delle truppe nemiche e di frenare l’avanzata su Roma.
E quindi Montecassino è da bombardare, è da distruggere per evitare che qualcuno ci si insedi e bloccare così l’avanzata degli Alleati.
Montecassino è un’abbazia rigogliosa, pienissima di tesori antichi, di quadri, di miniature, di opere d’arte, e ad un certo punto viene fatta oggetto di un bombardamento pazzesco e viene rasa al suolo.
Non era effettivamente un avamposto tedesco, morirono decine di migliaia di persone da entrambe le parti, tantissimi civili perché poi i civili delle zone limitrofe si erano rifugiati a Montecassino pensando che non sarebbe mai stata bombardata.
C’è da dire la verità perché qui abbiamo un debito culturale verso i generali tedeschi, i quali supponendo che ci sarebbe stato un bombardamento, ad un certo punto avviano un’operazione di spostamento di tutti i tesori d’arte contenuti a Montecassino e li fanno trasportare in Vaticano.
Quindi noi, grazie a questa operazione, conserviamo ancora i tesori che a Montecassino erano conservati.
Nei morti che vennero trovati dopo il bombardamento non c’erano effettivamente soldati tedeschi, ma c’erano solo civili che si erano rifugiati e i monaci dell’Ordine di Montecassino.
Qui avevamo vigente ancora il diritto di questa Convenzione del 1907, non c’era una normativa specifica in materia di beni culturali, in ogni caso la Convenzione del 1907 si applicava soltanto nel momento in cui tutti gli Stati in guerra l’avevano sottoscritta. Ne bastava uno che non l’aveva sottoscritta e la Convenzione non si applicava.
La vulnerabilità del patrimonio culturale in guerra
È un momento abbastanza topico: in fondo, il fatto che la protezione e l’idea di bene culturale come idea particolarmente sensibile sia nata nel diritto internazionale in tempo di guerra è abbastanza significativo, perché il bene culturale è uno di quei beni che in tempo di guerra è più vulnerabile: è vulnerabile se immobile, perché ovviamente può essere oggetto di bombardamento; è molto più vulnerabile se mobile, perché è fonte di ricchezza e quindi trafugare e commerciare.
L’avete visto anche nei conflitti più recenti: avete visto sicuramente il caso di Palmira, che qualche anno fa è stata presa dall’ISIS e distrutta, e l’archeologo che dirigeva il sito è stato giustiziato dall’ISIS.
In realtà perché è stato giustiziato? È stato giustiziato perché lui aveva provveduto a nascondere tutti i tesori mobili, e non ha voluto dire dove li aveva nascosti, dove erano stati portati.
Quindi lui si è fatto ammazzare pur di non consegnare nelle mani dei terroristi il tesoro di Palmira.
Quindi il sito archeologico è stato distrutto, ora so che lo vogliono ricostruire, c’è stato un impegno internazionale per la ricostruzione di Palmira.
Il patrimonio artistico-mobile è una fonte di reddito pazzesca, è una fonte tra l’altro in tanti casi di grande valore e facilmente trasportabile, perché ci sono anche pezzi molto piccoli che vengono composti e poi ricomposti da altre parti.
Quindi è una fonte di ricchezza molto importante, pare che gran parte delle attività dell’ISIS siano finanziate grazie al traffico di oggetti d’arte, di oggetti archeologici.
Quindi vedete come in tempo di guerra il patrimonio culturale sia particolarmente vulnerabile.
L’idea della distruzione dei beni culturali è un’idea che è molto ampia, è molto ampia e ci fa vedere quanto è vulnerabile il nostro patrimonio culturale.
Viene distrutto, disperso, commerciato perché ha un valore economico, viene distrutto perché vuol dire colpire l’economia del paese, pensate se distruggessero Firenze o distruggessero Venezia, è chiaro che si distrugge non soltanto la memoria di un paese, ma si distrugge l’economia di un paese.
E poi si distrugge perché significa colpire al cuore una popolazione, l’identità.
La Convenzione dell’Aja del 1954
Alla fine della Seconda Guerra viene creata la prima convenzione internazionale, nel 1954, che è la cd Convenzione dell’Aja, che è la prima vera e propria convenzione internazionale per la protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra.
Quindi è una Convenzione specificamente dedicata al bene culturale e al patrimonio culturale.
Siccome è la prima specificamente dedicata a questo tema, si pone il problema di definirlo questo bene culturale, che è un po’ il tema da cui siamo partiti oggi: come si definisce? Come lo definiamo?
E qua ci possiamo collegare facilmente a quello che abbiamo detto ieri, e cioè si cerca di dare una definizione che collega l’importanza e la meritevolezza di ciò che è culturale di un trattamento specifico, perché ciò che è culturale si aggancia all’entità.
Quindi per la prima volta una Convenzione si preoccupa di dare un qualche tipo di definizione.
Nel preambolo della Convenzione si legge che “i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale”.
C’è per la prima volta in un trattato internazionale l’idea di un patrimonio dell’umanità, che non esisteva ancora.
La cosa se vogliamo interessante che dimostra anche come il diritto è in difficoltà quando si occupa di questi beni, è che qua per la prima volta viene definita l’espressione “bene culturale”, e viene definita in rapporto alla sua appartenenza al “patrimonio culturale”, che però non è definito.
E quindi qui ci dimostra la difficoltà di chi deve fare una norma di dire ma culturale che cos’è? Anche perché pensate che anche la Convenzione sulle liste UNESCO sul patrimonio mondiale è di vent’anni dopo, e quindi non si poteva far riferimento a quello.
Quindi il bene culturale è definito come tale in ragione della sua appartenenza a un non meglio definito patrimonio culturale che non è definito.
La cosa anche che è interessante è che qua abbiamo una convenzione che nello specifico si occupa solo di questo, di questo tipo di categoria, e che usa l’aggettivo “culturale”.
Nella Convenzione del 1907 non si parlava tanto di “culturale”, si diceva edifici dedicati al culto, edifici dedicati…, edifici monumentali, però non si faceva tanto riferimento alla categoria della culturalità in genere.
L’idea di un riferimento alla culturalità è importante perché la culturalità è un po’ un macro aggettivo, un macro aggettivo in cui ci sta un po’ di tutto: ci sta l’interesse artistico, ci sta quello storico, ci sta quello archeologico, ci stanno un po’ tanti, è in fondo una categoria aperta parlare di “culturalità”.
Tenete conto che noi in quest’epoca, siamo nel 1954, avevamo già delle leggi di settore, come vedremo, abbastanza avanzate in questa materia, ma non parlavamo ancora di bene culturale, cioè non c’era ancora l’aggettivo “culturale”.
Si usavano gli aggettivi “storico-artistici”, “archeologici”, ma non la categoria della culturalità: passare alla categoria della culturalità vuole dire qualche cosa di più, cioè vuole dire in definitiva fare riferimento a questa identità di cui abbiamo parlato ieri, di cui stiamo parlando in questi giorni.
Mi rendo conto che per dei giuristi-positivisti sia difficile da cogliere tutto questo perché sembra quasi più filosofia che diritto, però è così, cioè noi se vogliamo tutelarlo questo patrimonio culturale, dobbiamo capire cosa vuol dire culturale e il legislatore deve poi fare delle scelte di campo arrivato ad un certo punto, perché non può mettere una norma che dice tuteliamo il patrimonio culturale, punto, perché altrimenti non si capisce che cosa si va a tutelare.
UNESCO, identità e cultura
Per capire meglio questo riferimento ai popoli nella Convenzione e per capire meglio come si è mosso il diritto internazionale e com’è maturata questa coscienza del legame tra l’identità e la cultura che oggi diamo per scontata, però è frutto di una maturazione abbastanza lenta, che ci ha messo un secolo più o meno ad essere portata a compimento.
È stato un percorso difficile, un percorso di elaborazione di concetti nuovi, per nulla scontati, non era più il riferimento solo al bello, solo al prezioso, solo alla cosa rara, ma era qualcosa di più.
Allora secondo me è interessante fare naturalmente riferimento all’UNESCO.
L’UNESCO è un’organizzazione dell’ONU, è stata istituita alla fine della Seconda Guerra, le prime riunioni per l’istituzione dell’UNESCO sono addirittura precedenti alla fine della guerra.
L’UNESCO viene un po’ istituita, se voi andate a vedere il Preambolo dell’atto costitutivo dice: “le guerre nascono dall’animo degli uomini, ed è l’animo degli uomini che deve essere educato alla tutela della pace; l’incomprensione reciproca dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, all’origine del sospetto, della sfiducia e dei disaccordi”.
Cioè l’UNESCO nasce un po’ allo scopo di fare in modo che si incrementassero delle strategie e delle attività perché i popoli si conoscessero meglio.
Adesso, voi studiate in un momento di globalizzazione piena, voi siete abituati a viaggiare, conoscete grazie a internet: avete una facilità che è diversa da quella che si aveva, soprattutto quando ci trovavamo nel secondo dopoguerra.
Oggi c’è una facilità diversa, per voi pensare alla necessità di prevedere un’istituzione internazionale che si preoccupi di favorire la conoscenza reciproca dei popoli al fine di incrementare delle strategie di pace sembra una scemenza colossale, però voi vi dovete collocare in un’altra epoca, in cui si viaggiava meno, in cui ci si conosceva meno, si conoscevano meno le tradizioni, e la mancata conoscenza dello straniero, quello che è diverso da noi, istintivamente, genera preoccupazione, sospetto, disaccordo.
Allora l’UNESCO nasce, siamo alla fine della seconda guerra, anzi in realtà alla fine dei due conflitti che avevano dimostrato come le alleanze sui popoli che si basavano su ragioni politiche o su ragioni economiche erano alleanze molto friabili, che potevano cadere
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