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19/02/18

Ordinamento giuridico, concetto di sistema, organizzazione sociale quindi con una serie di soggetti che intervengono. Oltre al concetto di normativa.

Che cosa disciplina la nostra Costituzione?

  • Principi fondamentali.
  • Diritti e doveri dei cittadini: la Costituzione detta i rapporti tra il potere e gli individui. Limitare il potere assoluto.
  • Organizzazione del potere (ordinamento della Repubblica): si deve organizzare un sistema in grado di garantire i diritti affermati nella prima parte. La Costituzione prevede anche una divisione del potere verticale, a garanzia di una maggior tutela dei diritti dei cittadini, e cioè attribuisce funzioni e poteri anche ad enti territoriali. Divisione dei poteri in senso orizzontale.

Sistema elettorale

Per le elezioni politiche, cioè Camera e Senato.

I sistemi elettorali sono formule matematiche di traduzione di voti in seggi, formule che consentono di definire la rappresentanza in un determinato organo. Però hanno una altissima valenza per quanto riguarda le regole della democrazia, che incidono fortemente sul tipo di rappresentanza.

Due definizioni e concetti di sistema elettorale

In senso ampio:

  • Definisce non solo la formula matematica, ma include anche risposte a domande più ampie, come chi vota? Chi può candidarsi? Come? Quali sono le regole che consentono la libera e consapevole espressione del voto (comunicazione politica, spazi che i soggetti politici hanno in televisione, pluralismo dell’informazione che consente a tutti i candidati di farsi conoscere). Chi il popolo elegge? Se le elezioni riguardano un organo monocratico (sindaco) oppure un organo collegiale, cioè composto da una pluralità di soggetti: chi vota?

Grande questione degli ultimi secoli, difficoltà di estendere il processo di voto. Nel passato si dovevano avere per poter votare dei requisiti di istruzione o addirittura di reddito. Primo suffragio universale in Italia 1946. Art. 48 Costituzione.

Qual è il criterio per il diritto di voto? → Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età. Criterio fondamentale per votare è quindi la cittadinanza. Quali potrebbero essere gli altri criteri del diritto di voto? Nell’età liberale votavano coloro che partecipavano alla vita sociale. Quindi oggi potrebbero votare anche stranieri che hanno il centro dei loro interessi o abitazione in Italia e toglierebbe il diritto di voto agli italiani che soggiornano all’estero.

Almeno per le elezioni politiche il requisito della cittadinanza è requisito fondamentale per votare. Per le elezioni europee e comunali possono votare anche cittadini europei residenti in Italia, senza requisito di cittadinanza.

Universalità del suffragio. Vi sono specifici casi che riguardano casi di condanne per reati particolarmente gravi, che impediscono l’esercizio di alcuni diritti come il diritto di voto. Altre garanzie del diritto di voto sono: personale (non si può delegare il voto a terzi, ci si deve presentare personalmente), uguale, libero (consapevolezza) e segreto (non ci possono essere dei controlli sul voto).

Il voto espresso dagli italiani all’estero è un voto per corrispondenza, cioè viene mandata una busta nella quale si segna il nome del candidato e invieranno poi la busta al consolato. In questi casi il principio della segretezza potrebbe venire meno.

L’art. 51 è stato modificato introducendo un comma che prevede una rappresentanza effettivamente paritaria tra uomini e donne, afferma appunto che la Repubblica promuove la parità tra i sessi. Vi sono delle garanzie molto forti che assicurano la presenza di donne in Parlamento.

Chi può candidarsi?

Per quanto riguarda l’elettorato passivo, chiunque può candidarsi. Vi sono dei limiti però per alcuni organi, Camera 25 e Senato 40. In qualche modo costituisce un limite al diritto di voto.

Vi sono dei requisiti che devono sussistere per potersi candidare, cioè cause di ineleggibilità e incompatibilità, art. 65. Queste cause derivano, non da condizioni di condanne penali, ma di cariche detenute legittimamente dai soggetti, per esempio cariche di sindaco: non si possono candidare alle elezioni politiche, magistrati, pena nullità dell’elezione.

Le cause di incompatibilità non impediscono la regolare elezione, ma una volta eletto deve decidere se mantenere la nuova carica e abbandonare la precedente oppure viceversa. Queste cause derivano dal fatto che le due cariche siano incompatibili, non possono essere esercitate insieme nello stesso momento.

Incandidabilità → Per un periodo di cinque anni non può presentarsi alle elezioni per una condanna a reato.

In senso stretto: formula elettorale

  • Come si traducono i voti in seggi.

Come si può eleggere un organo rappresentativo?

Ci sono tantissime varianti. Dipende dalle esigenze. Sistemi diversi che portano a tipi di rappresentanza diversi. Non esiste un sistema elettorale giusto, perfetto. Il sistema elettorale che il legislatore sceglie è collegato al tipo di rappresentanza che il legislatore vuole favorire. In Italia il sistema elettorale cerca di combinare il sistema maggioritario e proporzionale, questo tipo di sistema è stato chiamato sistema misto.

Perché i sistemi elettorali sono di importanza politica?

La scelta del sistema elettorale influisce sul sistema dei partiti e sulle dinamiche dei partiti, formazione di coalizioni tra partiti. Il sistema politico tende a formarsi anche secondo il sistema elettorale. Il sistema elettorale incide anche sulla forma di governo, cioè effettivo funzionamento delle istituzioni rappresentative.

Ci sono sistemi elettorali che tendono a delineare coalizioni e sistemi elettorali che, tendendo alla frammentazione, rendono più difficile la governabilità. Nella scelta del sistema elettorale bisogna tenere in considerazione esigenze diverse, esigenza di rappresentare il corpo elettorale e quella di favorire la formazione di governi stabili.

La Costituzione prevede un sistema elettorale?

No, e nemmeno un principio che deve guidare la decisione del legislatore. Lascia la scelta alla legge, che può prevedere sistemi tra loro fortemente diversi. Le poche indicazioni esplicite riguardano il Senato: art. 57, il Senato deve essere eletto su piano regionale.

Nella nostra storia costituzionale, dal 1946 in poi, si sono alternati sistemi elettorali profondamente diversi e ispirati a logiche diverse. Fino al 1992 si è votato per Camera e Senato con sistemi proporzionali. Nel 93, Legge Mattarella, si è passati poi con un referendum ad un sistema uninominale maggioritario, modello inglese, con una correzione di tipo proporzionale.

Tre quarti dei seggi vengono assegnati al partito con più voti, il restante un quarto viene assegnato in modo proporzionale tra le liste minori. Il sistema che nasce nel 93 è un sistema misto con un correttivo proporzionale.

21/02/18

Riforma del regionalismo italiano → dal 1999 al 2001.

Cambiamento del rapporto tra cittadini ed eletti. Nelle elezioni del 94, 96 e 2001 vi è un’alternanza dei rappresentanti eletti. Per ragioni tattiche, perché si prevedeva una vittoria netta del centro-sinistra, nel 2001 si decide di ricambiare il sistema elettorale e si arriva ad un sistema del 2005, la cd Legge Calderoli.

Questa legge cerca di definire in modo diverso i due principi della rappresentanza e della governabilità. Per la Camera la legge prevedeva che la coalizione che prendesse il maggior numero di voti a livello nazionale avesse automaticamente un premio di maggioranza tale da raggiungere il 54% dei seggi, qualunque fosse il numero di voti raggiunti dalla coalizione. I rimanenti seggi venivano poi attribuiti in modo proporzionale, non è più in vigore questa legge.

Al Senato il sistema era tale da recepire lo stesso principio ma non su base nazionale, ma regionale. In ciascuna regione la coalizione che avesse avuto la maggioranza dei seggi, prendeva il 50% dei seggi attribuiti alla regione.

Perché vi è una scelta diversa per il Senato? Anche su indicazione dell’allora Presidente della Repubblica Ciampi, fa notare che la Costituzione prevede che il Senato sia eletto su base regionale e quindi afferma che non firmerebbe una legge in cui questo principio venisse meno.

Quindi dalle elezioni del 2006, 2008 e 2013 viene utilizzato questo sistema che dà risultati diversi. Nelle elezioni del 2006 tutti i voti vengono concentrati nei due grandi schieramenti centro-destra e centro-sinistra. Il centro-sinistra ottiene un premio di maggioranza solido per la Camera. Nel Senato accade che le forze sono esattamente pari e il governo ha una maggioranza molto instabile, infatti cadrà poco dopo, crisi del governo Prodi.

Nel 2008 il sistema funziona in qualche modo, cioè il centro-destra vince le elezioni e ottiene la maggioranza sia nella Camera che nel Senato, governo Berlusconi. Dal 2011 in avanti interviene una fase politica molto complessa, il cd governo tecnico di Monti che riesce a guidare gli ultimi due anni della legislatura dopo il fallimento del governo Berlusconi.

Questo porta alle elezioni del 2013 → finisce il bipolarismo che era nato con le elezioni del 94. La situazione politica cambia perché vi è una crisi profonda di Forza Italia che era una delle liste con i maggiori voti, ed emerge una nuova forma, Movimento 5 Stelle.

L’Italia passa da essere bipolare a tripolare con schieramenti politici che sono inconciliabili tra di loro, dichiarano espressamente di non voler trovare accordi tra di loro. La coalizione di centro-sinistra ottiene il 30% dei voti, alla Camera quindi la questa coalizione ottiene il 54% dei seggi come premio di maggioranza. Maggioranza che non rispecchia al meglio la vera maggioranza. Nel Senato invece nel 2013 non vi è una maggioranza.

La legge del 2005 produce due effetti irrazionali

  • Vulnerare il principio rappresentativo.
  • Non vi è stabilità (?).

La formula elettorale, sistema elettorale in senso stretto, fino al 2014 non viene mai presentata alla Corte Costituzionale, sia per un motivo tecnico e motivi politici, ampia discrezionalità di scelta del sistema elettorale.

Nel 2014 però, un gruppo di cittadini cercò di arrivare alla Corte, la quale decise che la questione sollevata fosse ammissibile e dichiarò che la Legge del 2005 fosse incostituzionale per due aspetti:

  • Attribuisce il premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto il maggiore numero di voti, qualunque sia il numero di voti ottenuti, senza imporre un numero minimo di voti. Il premio di maggioranza diviene così incostituzionale sia nella Camera che nel Senato.
  • La Corte stabilisce che ci doveva essere una qualche proporzionalità tra seggi e voti. Il premio di maggioranza è legittimo solo se vi è una proporzionalità tra seggi e voti.

Oltre a questi due aspetti la Corte fa un’ulteriore dichiarazione di incostituzionalità:

  • Si accorge della presenza di liste bloccate, ovvero liste in cui i cittadini non possono esprimere una loro preferenza.

A questo punto la Corte Costituzionale sfascia la legge.

Con la nuova legislatura si apre la stagione delle riforme costituzionali. La riforma costituzionale prevedeva che il Senato non fosse più eletto direttamente.

Il Parlamento nel processo della riforma costituzionale, cambia il sistema elettorale. Viene approvata la riforma costituzionale che prevede un sistema non del tutto diverso a quella del 2015, la cd Legge Renzi → prevede che per la sola Camera vi fosse un sistema che premiasse il partito/lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti.

Premio di maggioranza solo se la lista avesse ottenuto almeno il 40% dei voti, qualora non si fosse raggiunto il 40% si andava al ballottaggio tra i due maggiori partiti. Chi vinceva il ballottaggio, più del 50%, acquisiva il premio di maggioranza.

Inoltre questo sistema prevedeva delle piccole circoscrizioni, in cui il capolista era “bloccato”, ma gli elettori potevano esprimere una loro preferenza per un altro candidato del listino. In questa legge comunque vi è una disproporzione molto forte.

La Corte Costituzionale interviene ancora e cambia radicalmente il sistema elettorale → il ballottaggio non rispetta la Costituzione perché non prevede una soglia minima di accesso. Sentenza n. 35 del 2017.

Nuova legge elettorale con cui si vota il 4/03

Sistema misto, che tiene assieme i collegi uninominali maggioritari e proporzionali per le liste.

Si è cercato di fare sistemi più o meno simili per Camera e Senato, sempre a livello regionale.

Come si attribuiscono i seggi?

Un terzo seggi sono attribuiti in collegi uninominali sia Camera, 232 seggi, e Senato. I restanti due terzi vengono distribuiti con sistema proporzionale.

Per i seggi uninominali si divide l’Italia in base al numero dei collegi. Per i collegi plurinominali si divide l’Italia in 63 collegi.

26/02/18

La formazione del governo

Immaginazione degli scenari dopo l’esito delle elezioni.

Dopo le elezioni ci saranno le elezioni dei presidenti delle due Camere, che non hanno funzione politica, ma di regolare il buon funzionamento delle Camere.

Si formeranno, secondo le aggregazioni politiche, i gruppi parlamentari. Solitamente ci si riunisce secondo le appartenenze politiche, ma non vi è un obbligo di appartenere al gruppo del partito in cui il candidato è stato eletto.

Gruppo misto → Gruppo che riunisce i parlamentari che non hanno deciso di aderire ad alcun gruppo parlamentare.

Si formano anche le commissioni che si occupano di specifici compiti. A differenza dei gruppi parlamentari, le commissioni si riuniscono secondo le appartenenze politiche.

Una volta che il Parlamento si è insediato, vi è il problema della formazione del governo. Occorre individuare un soggetto, presidente del Consiglio, che sia capace di raccogliere una maggioranza che dia poi la fiducia al governo che andrà a formare. La facilità del processo di formazione del governo dipende da diversi fattori: l’esito delle elezioni.

La scelta del sistema elettorale incide molto sulla possibilità di formazione di un governo stabile. Insieme al sistema elettorale incide molto il sistema della rappresentanza, cioè i partiti → vi sono società in cui vi sono pochi partiti, oppure una pluralità di partiti anche molto diversi tra di loro il che può portare alla difficoltà di formare un governo stabile.

Quali sono le regole che la Costituzione pone per la formazione del governo

Regole, prassi, che in particolare il Presidente della Repubblica dovrà seguire dopo le elezioni.

La Costituzione prevede delle norme molte sintetiche per quanto riguarda il processo di formazione del governo, poche e dettano solo i passaggi fondamentali. Dal 1948 queste regole sono state integrate da delle “norme” che non hanno carattere giuridico, non prevedono degli obblighi che possono essere sanzionati, ma regole sociali che si seguono per completare il quadro costituzionale e per facilitare il processo di formazione del governo.

Il governo

Art. 92 Costituzione → composto da presidente del Consiglio e dai ministri, i quali formano il Consiglio dei ministri → organo collegiale. Ministri con e senza portafoglio.

Il governo è un organo permanente → non ci può essere un momento storico in cui non è presente il governo. Il governo, anche nel momento in cui vengono sciolte le Camere, sopravvive, cioè continua la sua funzione.

Nel momento in cui, dopo le elezioni, non si sarà in grado di formare un governo che ottenga la fiducia, il governo precedente continua le proprie funzioni, limitandosi all’ordinaria amministrazione.

Come si forma il governo?

Forma di governo parlamentare in cui la legittimazione del governo discende dal voto di fiducia delle Camere. Non vi è un’elezione diretta → l’organo esecutivo non viene eletto direttamente dai cittadini.

Regole costituzionali → poche. Si riassumono negli articoli 92 e 94.

Art. 92 → primo passaggio → il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, il Presidente della Repubblica nomina i ministri.

Secondo passaggio → una volta nominati, il Presidente del Consiglio e i ministri, prima di iniziare le proprie funzioni prestano giuramento al Presidente della Repubblica. Molto importante perché è il momento in cui inizia le proprie funzioni il nuovo governo e cessa le funzioni il governo precedente, passaggio della campanella da un Presidente del Consiglio all’altro.

Art. 94 → entro 10 gg dalla sua formazione il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. La Costituzione non prevede una maggioranza qualificata per la fiducia al governo, ma basta una maggioranza relativa. Le Camere, ciascuna delle due Camere, accordano o revocano la fiducia attraverso mozione motivata e votata per appello uninominale.

La fiducia deve essere di entrambe le Camere e per questo basta che una delle due Camere revochi la fiducia per far cadere il governo. Questo oggettivamente indebolisce il governo.

Vi sono poi delle regole non scritte per concludere la formazione del governo. Serie di regole che stanno tra il diritto e la politica che sono fondamentali per la conclusione del governo. Sono tutte fonti non scritte:

  • Consuetudini: vincolate alle norme giuridiche.
  • Convenzioni: comportamenti che servono a regolare i rapporti tra i diversi organi.
  • Prassi: come convenzioni, meno vincolanti giuridicamente.
  • Regole del galateo costituzionale: per esempio le dimissioni del presidente del governo precedente.

Quando bisogna formare un governo

Ipotesi fisiologica → rinnovo delle Camere. Ipotesi normale di tutte le democrazie, gli organi politici devono essere rinnovati nel tempo, 5 anni per caso i

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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