Concetti Chiave
- Gli apprendisti possono essere assunti direttamente o tramite agenzie, con limiti quantitativi basati sul rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate.
- Esistono tre tipologie di apprendistato, tra cui quello per la qualifica e il diploma professionale, che favorisce l'alternanza scuola-lavoro per giovani tra 15 e 25 anni.
- La durata dell'apprendistato varia da sei mesi a tre anni, con possibilità di proroga di un anno per completare i percorsi formativi.
- I contratti di apprendistato possono essere stipulati dai giovani a partire dal secondo anno di istruzione secondaria superiore, con una durata massima di quattro anni.
- Il programma formativo prevede ore di formazione scolastica e ore di formazione a carico del datore di lavoro, con una retribuzione ridotta per le ore di formazione svolte.
Assunzione e limiti quantitativi
Gli apprendisti possono essere assunti in via diretta o tramite agenzie di somministrazione di lavoro. Il ricorso al contratto di apprendistato è assoggettato a limiti quantitativi: il numero massimo complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere o utilizzare in somministrazione non può superare il rapporto di 3 a 2 delle maestranze qualificate in servizio. Il numero si riduce per i datori che occupano fino a nove lavoratori e soprattutto per quelli che non impiegano dipendenti qualificati o specializzati.
Tipologie di apprendistato
Oltre a disporre una serie di regole generali applicabili indistintamente alle tre tipologie di apprendistato, la legge si sofferma su ciascuna di esse.
Il primo tipo è l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Esso mira a instaurare il cosiddetto «sistema duale di alternanza scuola-lavoro» ed è finalizzata a consentire al giovane apprendista, mentre continua a lavorare, di completare il proprio percorso di studi tramite il conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore. Con questo contratto possono essere assunti soggetti di età compresa fra 15 e 25 anni.
Durata e regolamentazione
La durata, di almeno sei mesi, deve essere determinata dalle parti in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire: in ogni caso non può eccedere i tre anni, anche se è ammessa la proroga fino a un anno per consentire la conclusione dei percorsi.
I profili formativi sono regolati dalle regioni e dalle province autonome, che devono comunque attenersi alle linee guida fissate dalla legge.
Contratti per giovani studenti
È inoltre possibile stipulare contratti di apprendistato rivolti ai giovani a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore: la durata massima dei suddetti contratti non deve eccedere i quattro anni. Essi mirano a favorire l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore.
Protocollo e programma formativo
Per stipulare il contratto di apprendistato del primo tipo, il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, al cui interno devono essere precisati il contenuto e la durata degli obblighi formativi delle parti.
Il programma formativo consta di due parti:
- ore di formazione svolte nell'istituzione scolastica, dalle quali non deriva alcun obbligo retributivo. Queste non possono eccedere il 60% dell’orario per il secondo anno e il 50% per il terzo;
- ore di formazione a carico del datore di lavoro, per le quali è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti quantitativi per l'assunzione di apprendisti?
- Qual è l'obiettivo dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale?
- Qual è la durata massima dei contratti di apprendistato per giovani studenti?
- Cosa deve contenere il protocollo per il contratto di apprendistato?
Un datore di lavoro può assumere apprendisti in un rapporto massimo di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio, con riduzioni per chi occupa fino a nove lavoratori o non impiega dipendenti qualificati.
Questo tipo di apprendistato mira a instaurare un sistema duale di alternanza scuola-lavoro, consentendo ai giovani di completare il proprio percorso di studi mentre lavorano, con un'età compresa tra 15 e 25 anni.
I contratti di apprendistato per giovani studenti, attivi dal secondo anno di istruzione secondaria superiore, non possono superare i quattro anni di durata.
Il protocollo deve specificare il contenuto e la durata degli obblighi formativi tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa, includendo ore di formazione sia scolastica che a carico del datore di lavoro.