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La corruzione: definizione, storia, aspetto psicologico, normativa e attualità

Studente: Gilda Francesca Chisena
Matricola: 86106
Docente: Raffaella Coppier
Insegnamento: Analisi economica dei comportamenti criminali
Corso di studio: Scienze Giuridiche Applicate Operatore Giudiziario e Criminologo
Anno: 2019 - 2020
Gilda Francesca Chisena UNIMC 2020

Indice

  • 1. Corruzione
    • 1.1.1. Definizione
    • 1.1.2. Cenni storici
    • 1.1.3. La corruzione da un punto di vista psicologico
    • 1.1.4. Soggetti della corruzione
    • 1.1.5. Istigazione alla corruzione
    • 1.1.6. Pene per il corruttore
  • 2. Differenze
    • 2.1.1. Corruzione vs concussione
    • 2.1.2. Corruzione vs abuso di ufficio
    • 2.1.3. Corruzione vs rifiuto od omissione di atti di ufficio
  • 3. Tipologie di corruzione
    • 3.1.1. Corruzione ambientale
    • 3.1.2. Corruzione con e senza furto
    • 3.1.3. Corruzione propria e impropria
    • 3.1.4. Corruzione tra privati
    • 3.1.5. Corruzione e conflitto di interessi
  • 4. Le forme di corruzione con abuso di potere
    • 4.1. Tangente
    • 4.2. Clientelismo
    • 4.3. Nepotismo
    • 4.4. Appropriazione indebita
    • 4.5. State capture
    • 4.6. Patronage
  • 5. Corruzione e codice penale
    • Novità legislative del 2019
    • 5.1.6. Corruzione e analisi economica
  • 6. Corruzione: misurazione e criminalità
    • 6.1.1. Fonti di misurazione della corruzione
    • 6.1.2. Indice di percezione della corruzione
    • 6.1.3. Corruzione e criminalità organizzata
    • 6.1.4. Corruzione e riciclaggio di denaro
    • 6.1.5. Antiriciclaggio
    • 6.1.6. La nuova direttiva
    • 6.1.7. Situazione nel mondo
    • 6.1.8. Situazione in Italia
  • 7. Corruzione nella Chiesa
    • 7.1.1. Corruzione della Chiesa nel medioevo e difficoltà della Chiesa
    • 7.1.2. Divina commedia
    • 7.1.3. L'intervento di Papa Francesco
  • 8. Riflessioni finali
  • 9. Elenco delle fonti
  • 10. Note

1. Corruzione

1.1.1. Definizione

Derivato di corrumpĕre «corrompere». Termine proveniente dal latino corruptio -onis, la corruzione indica, in senso generico, la condotta di un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altre utilità. La corruzione è il reato/delitto plurisoggettivo o meglio dire bilaterale, consistente in un pactum sceleris tra un funzionario pubblico e un soggetto privato, mediante il quale il pubblico funzionario, in funzione delle proprie mansioni accetta dal privato un compenso (di norma non dovuto) in cambio di una azione di favore contraria ai propri doveri e obblighi, al buon andamento della e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

1.1.2. Cenni storici

Per intendere la presenza e l’evoluzione storica della corruzione, la stessa deve essere esaminata principalmente come manifestazione sociale e culturale prima ancora che giuridica: infatti, essa è tanto antica da essere stata presente anche ai tempi dei greci e dei romani. Il filosofo olandese Bernard de Mandeville, autore nel 1723 della celebre Favola delle api, ha scandalizzato l’Europa del suo tempo affermando che «il vizio è tanto necessario in uno stato fiorente quanto la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. È impossibile che la virtù da sola renda mai una nazione celebre e gloriosa... Se l’uomo fosse stato per sua natura umile e indifferente all’adulazione, il politico non avrebbe mai potuto raggiungere i propri fini, né avrebbe saputo che fare di lui. Senza i vizi la superiorità della specie umana non si sarebbe mai manifestata...». Già nel V secolo a.C. Pericle tentava di guadagnarsi il consenso del popolo organizzando banchetti e feste e impiegando il denaro dello stato. Lo stesso introdusse la «mistoforìa», ossia una indennità giornaliera conferita a coloro che ricoprivano cariche pubbliche, affinché anche i non abbienti potessero dedicarsi alla vita politica; tale beneficio, tuttavia, determinò lo scambio di denaro per ottenere voti elettorali. Dopo averne saccheggiato le ricchezze, nel 324 a.C. Arpalo, tesoriere di Alessandro Magno, fuggì da quest’ultimo. Giunto ad Atene, fu fatto arrestare da Demostene il quale, cedendo alle pressioni di Alessandro, ne ordinò la confisca dei beni. Qualche tempo dopo Arpalo scomparve misteriosamente da Atene e fu rinvenuta solo la metà del tesoro depredato. Demostene e gli altri oratori furono accusati di essersi fatti corrompere in cambio della concessione della libertà ad Arpalo.

Nacque nell’Antica Roma il problema dei ‘brogli elettorali’ quale nuova forma di corruzione e il primo provvedimento di controllo: la lex Petelia de ambitu del 358 a.C., con la quale era limitata l’ambitio, consistente nell’andare in giro per raccogliere voti. Dalla fine del II sec. a.C. fino al I sec. a.C. la situazione divenne talmente comune da necessitare di una nuova legge: la lex Calpurnia de ambitu, proposta dal console Calpurnio Pisone, che suscitò una reazione violenta da parte dei divisores, distributori del denaro predisposto dal candidato per i membri delle sue tribù. Altri casi si ebbero dopo la Prima guerra punica, con la creazione della prima provincia romana, la Sicilia, teatro di una delle ruberie di denaro pubblico più tristemente note della storia, quelle commesse dal governatore provinciale Verre.

Altro fenomeno molto diffuso nell’Antica Roma era quello delle tangenti, soprattutto in età imperiale: somme di denaro usate per essere ricevuti da persone potenti o per ottenere le licenze durante il servizio militare o per avviare una pratica amministrativa. Anche Giulio Cesare, nel lungo cammino verso la gloria, non ha disdegnato corruttele e concussioni. Secoli dopo, Montesquieu, nelle Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza, osservava che Crasso, Pompeo e Cesare introdussero l’uso di corrompere il popolo con il denaro. Tali fatti accadevano così frequentemente nell’antichità che la virtù, l’onestà e il bene comune divennero oggetto di riflessioni filosofiche come quella di Platone.

Attraversando la linea di confine tra l’epoca avanti e dopo cristo, possiamo evidenziare come anche il Medioevo si caratterizza da numerosi episodi di corruzione, in particolare nel corso dei secoli IX e X all’interno del Papato. I papi subirono l’influenza di donne corrotte, ma furono soprattutto protagonisti di casi di simonia (commercio di cose sacre) e nicolaismo (infrazione del celibato) fino a subire uno dei più grandi crolli morali nel X secolo. Nel 1860, poi, grande scrittore francese Alexandre Dumas, come grande amico di Garibaldi, decise di seguire l’impresa dei Mille fino a Napoli scrivendo come grande corrispondente la realtà dei fenomeni criminali che caratterizzavano la città e gran parte dell’ex regno borbonico. Da acuto osservatore, egli individuò, con rara lucidità, nel decennale malgoverno dei Borboni il fattore principale e determinante dei grandi fenomeni criminali di quel vasto regno, tanto da presentarli come una sorta di “capi occulti” dei poteri criminali.

Il brigantaggio, in primis, favorito e incoraggiato dal Clero, si diffuse e radicalizzò in maniera tale da potersi oggi comparare al ruolo della camorra e rilevando, a livello Europeo e Mondiale, l’Italia come Paese con alto tasso di corruzione. Attraverso l’interpretazione di Dumas poi richiamata dall’editore Donzelli in “La camorra e altre storie di briganti”; si evidenzia come la corruzione, il malgoverno, le malversazioni e gli abusi del potere, avessero creato le condizioni ideali per la crescita del fenomeno camorristico, sino a divenire una condizione connaturale e necessaria di ogni fenomeno mafioso esistente al mondo. Un fenomeno che si trasmise al nuovo Regno d’Italia fino alla “Seconda Repubblica”.

1.1.3. La corruzione da un punto di vista psicologico

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista “Psychological Science” e condotta da But Köbis e colleghi della Vrije Universiteit di Amsterdam, ha voluto indagare sui meccanismi psicologici della “corruzione” e sull’impatto nel nostro Paese. Se ne riassume che la cosa che spinge verso la corruzione è la grande occasione di trarre un vantaggio personale anche attraverso una condotta immorale e inaccettabile. Sarebbe quindi smentita la convinzione che l’avvicinamento a un meccanismo corrotto avvenga gradualmente. Sembrerebbe che una singola trasgressione in cambio a un'opportunità improvvisa risulta più accettabile psicologicamente e probabilmente anche moralmente di una serie di trasgressioni. Sono quattro le sperimentazioni effettuate per il raggiungimento di questa conclusione, su un gruppo di 86 volontari impegnati in un gioco competitivo con la consapevolezza della trasgressione morale.

Ma nello specifico ci interessa capire quale è la visione psicologica del corrotto e che cosa implica e da cosa dipende la moltiplicazione dei corrotti. Lo studio a 365° della materia, porta ad escludere innanzitutto vari luoghi comuni. Per esempio, non è vero che la corruzione sia figlia della miseria, che chi accetta di farsi corrompere lo fa per mancanza di mezzi. La corruzione è, insomma, quasi sempre un comportamento che tenta di aumentare e moltiplicare una ricchezza conquistata recentemente, e senza troppa fatica. La corruzione si disegna di tratti psicologici di euforia di caratteristiche esibizionistiche e mitomaniache: l’interesse per lo star system, il mito di arrivare a camminare su qualche tipo di “red carpet”. L’esibizione del lusso tende poi a dilagare nei periodi immediatamente successivi, quando si tratta di “digerire” quella ricchezza, di incorporarla stabilmente sia nelle strutture produttive e politiche che nei comportamenti e nei valori condivisi.

Nonostante queste premesse la figura della persona corrotta è caratterizzata da un tratto di debolezza e dipendenza da comportamenti collettivi con una sostanziale incapacità a “fare da soli”, senza appunto gli aiuti forniti dalla corruzione.

1.1.4. Soggetti della corruzione

Come definito precedentemente affinché ci si scontri con un reato di corruzione si necessita della presenza di due soggetti che secondo una base di convenienza decidono se ricevere o pagare una “tangente”. Da una parte un soggetto che massimizzerà le entrate e dall’altra chi riceverà un beneficio. Solitamente la legge parla, in riferimento al pubblico ufficiale, di “ricevere” o “accettare”, mentre parla di “dare” o “promettere”, in riferimento al privato: ma, a ben guardare, la differenza è puramente apparente perché un dare o un ricevere esistono sia da una parte che dall’altra. Il pubblico ufficiale riceve la dazione o la promessa e dà in cambio l’atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficio; il privato, da parte sua, riceve l’atto di ufficio o l’atto contrario ai doveri di ufficio e dà in cambio denaro o altre utilità.

Nello specifico di maggior rilievo è il soggetto considerato attivo: il pubblico ufficiale o chi svolge servizio pubblico. Nel dettaglio descrittivo, chiunque:

  • Concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione;
  • Ha poteri decisionali;
  • Svolge un ruolo di certificazione in nome dello Stato;

Inoltre, relativamente ai soggetti attivi, le fattispecie appartenenti alla categoria della corruzione configurano reati sia propri sia comuni. Propri, considerando il lato del corrotto, necessariamente un Pubblico Ufficiale e comuni dal punto di vista del soggetto corruttore, qualunque privato cittadino.

1.1.5. Istigazione alla corruzione

L'istigazione alla corruzione è il reato contemplato dall'art. 322 del Codice penale, che mira a punire chi crea i presupposti per realizzare un atto di corruzione. I primi due commi dell'art. 322 c.p. puniscono chiunque offra (o prometta) denaro o altre utilità al pubblico ufficiale e questi non accetti. Negli artt. 318 e 319 c. p. viene definito dunque quale è lo scopo dell’offerta e cioè ottenere l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o indurlo a omettere o a ritardare un atto del proprio ufficio, o comunque a compiere un atto contrario ai suoi doveri. Affinché si parli di istigazione occorre che l'offerta o la promessa non sia accettata dal pubblico ufficiale; in caso contrario, la condotta del privato sarebbe punibile ai sensi dell'art. 321 c.p. Gli ultimi due commi dell'art. 322 c.p. puniscono, poi, il pubblico ufficiale che sollecita la promessa o la consegna di denaro per i fini di cui sopra.

Nell’art. 322 c.p. manca tuttavia, il richiamo alla fattispecie dell’art. 319 ter c.p. relativa alla corruzione in atti giudiziari, così ci si è chiesti quale sia la disciplina giuridica applicabile nel caso in cui la proposta di conclusione dell’accordo criminoso abbia per oggetto un atto giudiziario. Modellandosi sui concetti dell’art. 322 c.p. e attraverso il d.lgs. 38/2017, il nostro ordinamento ha introdotto anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati, di cui al nuovo art. 2635-bis cod. civ. Ricalcando i passi degli artt. 318 e 319 c.p., la norma fino ad ora esposta richiama l’interesse protetto dalle forme di corruzione volendo individuare il bene giuridico anche nella specifica del reato di istigazione alla corruzione.

Sulla base distintiva tra corruzione propria e impropria: in tema di corruzione impropria ex art. 318 c.p., l’orientamento maggiormente persuasivo individua il bene giuridico nell’interesse protetto a che gli atti d’ufficio non costituiscano oggetto di una compravendita privata. Per quello che riguarda invece la corruzione propria diviene più controversa rimane l’identificazione dell’oggetto giuridico. Alcuni vorrebbero individuarlo nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione riconducendo l’evento corruttivo allo sviamento della normale attività. Recentemente si è delineata poi, un’altra impostazione: ricorso a pratiche di corruzione su scala internazionale si è affermato che la dimensione offensiva dei reati di corruzione non può più ricondursi alla sola Pubblica Amministrazione e al buon andamento e l’imparzialità della stessa, bensì all’integrità dell’intera “costituzione economica”.

1.1.6. Pene per il corruttore

Il legislatore estende l’applicazione della pena anche per il corruttore, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva. Quindi se per necessità il soggetto passivo deve essere un esercente una pubblica funzione quello attivo potrebbe tranquillamente essere un privato. L'art. 321 c.p. dice: “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità”.

L’articolo è stato modificato, prima dall'art. 11, L. 24.04.1990, n. 86 e poi dall'art. 2, L. 07.02.1992, n. 181. Inoltre, di rilevanza per il suddetto articolo sono le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

  • Cass. pen. n. 47191/2004
  • Cass. pen. n. 2983/1996
  • Cass. pen. n. 8582/1981

2. Differenze

Dal reato di corruzione vanno tenute distinte altre fattispecie di reato che pur avendo delle affinità hanno presupposti e disciplina nettamente diversificati. Nello specifico: concussione, abuso di ufficio e rifiuto od omissione di atti di ufficio.

2.1.1. Corruzione vs concussione

Il termine “concussione” deriva del latino e significa letteralmente “estorcere”. La concussione è caratterizzata da un abuso costrittivo del pubblico ufficiale che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altre utilità. L’elemento di differenza rispetto alla corruzione è la costrizione con delle intimidazioni, oppure attraverso induzione, creando una pesante pressione psicologica nel soggetto. L’accordo della corruzione in effetti è l’accordo libero. La pena prevista per il reato di concussione è la reclusione da 4 a 12 anni con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure temporanea, a causa dell’applicazione di circostanze attenuanti.

Art. 317 c.p.: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

2.1.2. Corruzione vs abuso di ufficio

L’abuso di ufficio invece si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Nell’abuso d’ufficio potrebbe anche non esservi una persona offesa.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gildafrancescachisena di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi economica dei comportamenti criminali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Coppier Raffaella.
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