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Concetti Chiave

  • Il Presidente della Repubblica italiana è direttamente responsabile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione, non per violazioni generali della carta costituzionale.
  • Le responsabilità del Presidente riguardano solo atti che mettano a repentaglio i caratteri essenziali dell'ordinamento, escludendo atti dichiarati incostituzionali in un secondo momento.
  • Il procedimento di accusa si divide in due fasi: una fase politica di messa in stato d'accusa da parte del Parlamento e una fase giurisdizionale con il giudizio della Corte costituzionale.
  • La messa in stato d'accusa richiede un voto a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune.
  • Il giudizio della Corte costituzionale per la responsabilità del Presidente coinvolge 16 giudici scelti da un elenco di 45 nomi, garantendo un equilibrio tra valore politico e giuridico.

Responsabilità del presidente

Il Presidente della Repubblica italiana è responsabile in modo diretto solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La prima ipotesi vuole identificare una collusione con potenze straniere; la seconda vuole identificare non già qualsiasi violazione della carta costituzionale (altrimenti anche la promulgazione o emanazione di un atto successivamente dichiarato incostituzionale potrebbe comportare una responsabilità del presidente), ma solo quelle violazioni che siano tali da mettere a repentaglio caratteri essenziali dell’ordinamento. Anche se nel codice penale può essere rintracciata una fattispecie alla quale ricondurre questa ipotesi (v. art. 283 c.p.), ciò non è necessario: il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rappresentano l’unico giudice degli eventuali atti e fatti ascritti al presidente e della loro suscettibilità a integrare le fattispecie dell’art. 90.

Procedimento di accusa

Il procedimento per far valere la responsabilità del capo dello Stato per alto tradimento e attentato alla Costituzione si articola in due fasi:

- la prima, intrinsecamente politica, è la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta dei componenti;

- la seconda, di carattere giurisdizionale, è il giudizio della Corte costituzionale, in questo caso integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi compilato dallo stesso Parlamento in seduta comune ogni 9 anni (art. 135.7 Cost.); ciò indica l’intenzione del costituente di assicurare un giudizio che tenga comunque conto della valenza politica di casi del genere, ma nel quale i giudici siano precostituiti.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le uniche situazioni in cui il Presidente della Repubblica italiana può essere ritenuto responsabile?
  2. Il Presidente è responsabile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione, che implicano collusione con potenze straniere o violazioni gravi della carta costituzionale che minacciano l'ordinamento (come indicato nel testo).

  3. Come si articola il procedimento di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica?
  4. Il procedimento si divide in due fasi: la prima è politica, con la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, e la seconda è giurisdizionale, con il giudizio della Corte costituzionale (come descritto nel testo).

  5. Chi giudica gli atti del Presidente e come sono selezionati i giudici?
  6. Gli atti del Presidente sono giudicati dal Parlamento in seduta comune e dalla Corte costituzionale, la quale è composta da 16 giudici scelti da un elenco di 45 nomi compilato dal Parlamento ogni 9 anni (secondo l'art. 135.7 della Costituzione).

Domande e risposte

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