Concetti Chiave
- È prevista una procedura per la sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di violazione dei valori fondamentali dell'Unione, aperta anche ad altri stati europei rispettosi di tali valori.
- L'Unione Europea è classificata come una comunità sovranazionale e, più recentemente, come una federazione di stati nazione, riflettendo la sua evoluzione e complessità giuridica.
- L'Unione non possiede la competenza delle competenze e agisce solo in base al principio di attribuzione, senza potere coercitivo sugli stati membri.
- Il bilancio dell'Unione è limitato all'1% del PIL dei paesi membri e non dispone di un proprio potere impositivo, rendendo difficile la gestione delle sue funzioni.
- Il Tribunale costituzionale tedesco ha espresso dubbi sulla compatibilità di un'ulteriore integrazione europea con la Costituzione tedesca, evidenziando questioni di legittimazione democratica.
Procedura di sospensione dei diritti
È prevista una procedura che può sfociare nella sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di violazione dei valori fondamentali dell’Unione. Essa è aperta all’adesione di altri stati europei purché rispettosi dei suoi stessi valori e in grado di assumere l’insieme degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (cioè il recepimento integrale del cosiddetto acquis comunitario); l’ammissione è deliberata dagli organi dell’Unione, ma le relative condizioni e l’adattamento dei trattati sono oggetto di un accordo fra stato richiedente e stati membri, che ciascuno di essi deve ratificare; è regolato anche il recesso, le cui modalità sono negoziate dall’Unione con lo stato membro recedente.
Evoluzione dell'integrazione europea
In sintesi, non sembra che l’Unione europea possa essere classificata fra le organizzazioni di stati fin qui conosciute. Infatti, sin dai primi anni di vita delle Comunità europee (quando erano tre distinte), si era parlato di comunità sovranazionali: un tertium genus, una nuova dimensione del diritto pubblico, a cavallo fra diritto interno e internazionale (il diritto comunitario appunto).
Di fronte alla grande evoluzione dell’integrazione europea, altri hanno poi parlato di ordinamento pre-federativo con riferimento al suo carattere di ordinamento in trasformazione, non ancora federale ma in procinto di diventarlo in un futuro non prestabilito. Più di recente, in ambiti accademici e soprattutto politici, si è parlato di federazione di stati nazione: formula con la quale si cerca di conciliare sia gli sviluppi in senso federale sia la difesa delle identità nazionali (con un’alternanza di fasi nelle quali tendono a prevalere i primi o la seconda).
Limitazioni del potere dell'Unione
Resta vero tuttavia che l’Unione governa l’insieme di un territorio che non è suo; non ha la competenza delle competenze (non è essa cioè a stabilire cosa può disciplinare con le sue norme: l’Unione agisce soltanto in base al principio di attribuzione; non è dotata di alcun apparato in grado di esercitare un potere coercitivo sugli stati e anzi, per l’esercizio del suo potere esecutivo, deve passare per il tramite necessario dell’apparato e delle autorità degli stati; quanto al suo bilancio, che equivale all’1% del prodotto interno lordo dei paesi Ue ed è finanziato per la maggior parte dalla risorsa basata sul reddito di ogni paese, l’Unione non ha un proprio potere impositivo. Soprattutto, occorre riconoscere che l’insieme dei suoi cittadini non può considerarsi un unico popolo: questa è la ragione per cui i più mettono in dubbio che l’Unione costituisca già oggi una vera e propria comunità politica, mentre dopo l’allargamento del primo decennio di questo secolo si sono fatte più forti le resistenze da parte di più stati membri a che essa lo diventi. In effetti, il Tribunale costituzionale del paese più popoloso dell’Unione (la Germania) ha sottolineato (Lissabon Urteil, 30 giugno 2009) che gli stati restano i padroni dei trattati, affermando – proprio in nome del principio democratico – che un ulteriore approfondimento dell’integrazione europea non sarebbe compatibile con la Costituzione tedesca a causa della insufficiente legittimazione democratica delle istituzioni dell’Unione. Perciò vi sarebbero alcune funzioni che uno stato (e in ogni caso la Germania) non può cedere: monopolio dell’uso della forza, giustizia penale, entrate e spese pubbliche, prestazioni dello stato sociale, questioni attinenti a famiglia, istruzione, religione, lingua.
Domande da interrogazione
- Qual è la procedura per la sospensione dei diritti di uno stato membro dell'Unione?
- Come viene descritta l'evoluzione dell'integrazione europea?
- Quali sono le limitazioni del potere dell'Unione Europea?
- Perché si mette in dubbio che l'Unione Europea costituisca una vera comunità politica?
- Quali funzioni non possono essere cedute dagli stati membri all'Unione?
La sospensione dei diritti di uno stato membro può avvenire in caso di violazione dei valori fondamentali dell'Unione, con una procedura che prevede l'adesione di altri stati europei rispettosi di tali valori e l'assunzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
L'integrazione europea è vista come un ordinamento pre-federativo, in trasformazione verso una federazione di stati nazione, cercando di bilanciare gli sviluppi federali con la difesa delle identità nazionali.
L'Unione non ha la competenza delle competenze e agisce solo in base al principio di attribuzione, senza un potere coercitivo sugli stati e senza un proprio potere impositivo, governando un territorio che non le appartiene.
Si dubita che l'Unione sia una comunità politica a causa della mancanza di un popolo unico tra i suoi cittadini e delle resistenze di alcuni stati membri, come evidenziato dal Tribunale costituzionale tedesco.
Funzioni come il monopolio dell'uso della forza, la giustizia penale, le entrate e spese pubbliche, e questioni relative a famiglia, istruzione, religione e lingua non possono essere cedute, come affermato dalla Costituzione tedesca.