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Concetti Chiave

  • L'obbligazione è la categoria fondamentale del sistema privatistico, enfatizzando il valore della prestazione e il suo adempimento.
  • Il debitore è responsabile per il risarcimento del danno in caso di inadempimento, a meno che provi un'impossibilità non imputabile.
  • Spetta al debitore dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, legata a eventi imprevedibili o di forza maggiore.
  • Le obbligazioni pecuniarie sono sempre possibili da adempiere oggettivamente, ma possono diventare soggettivamente impossibili per difficoltà economiche del debitore.
  • L'inadempimento della prestazione comporta il diritto del creditore di richiedere il risarcimento del danno basato sulla semplice mancata esecuzione.

L'importanza dell'obbligazione

La categoria principale del sistema privatistico non è il contratto, bensì l’obbligazione, che risalta l’importanza e il valore della prestazione. L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore; ad essa consegue l’estinzione dell’obbligazione. L’inadempimento della prestazione o l’adempimento non corretto della stessa deve essere rimediato tramite il risarcimento del danno (art. 1218).

Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il debitore, dunque, può liberarsi dalla responsabilità legata all’inadempimento provando che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione a lui non imputabile (impossibilità oggettiva). Tale disposizione lascia emergere il favore per il creditore, il quale può pretendere dal debitore il risarcimento del danno per inadempimento in base al solo fatto oggettivo della mancata esecuzione della prestazione.

Prova dell'impossibilità sopravvenuta

È dunque al debitore che spetta l’onere di dimostrare che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non sia dipesa da causa a lui non imputabile, cioè che sia scaturita da elementi o eventi imprevedibili o inevitabili. L’evento imprevedibile o inevitabile che il debitore deve provare è detto «caso fortuito (una frana, una valanga o un altro disastro naturale)» o forza maggiore, alla quale non si può resistere.

Obbligazioni pecuniarie e impossibilità

Le obbligazioni pecuniarie, determinate solo nel genere, non possono mai essere oggettivamente impossibili da adempiere (a causa della costante circolazione di denaro), ma possono divenire solo soggettivamente impossibili da estinguere per il debitore (a causa, ad esempio, di sopraggiunte difficoltà economiche). Tale previsione è valida nel caso di qualsiasi obbligazione generica.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra inadempimento e impossibilità della prestazione?
  2. L'inadempimento si verifica quando il debitore non esegue correttamente la prestazione, mentre l'impossibilità si riferisce a situazioni in cui la prestazione non può essere eseguita a causa di eventi imprevedibili o inevitabili, come un caso fortuito (art. 1218).

  3. Chi ha l'onere della prova in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione?
  4. Spetta al debitore dimostrare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è dipesa da cause a lui imputabili, come eventi imprevedibili o inevitabili, per liberarsi dalla responsabilità (art. 1218).

  5. Le obbligazioni pecuniarie possono mai essere considerate oggettivamente impossibili da adempiere?
  6. No, le obbligazioni pecuniarie non possono mai essere oggettivamente impossibili da adempiere, poiché il denaro circola costantemente; possono diventare soggettivamente impossibili per il debitore a causa di difficoltà economiche.

Domande e risposte

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