Istruzione probatoria nell’arbitrato rituale
Art. 816-ter c.p.c.
Considerazione preliminare: l’articolo in commento è una disposizione particolarmente scarna, dobbiamo avviarci ad una lettura dell’istituto in termini sistematici ed in particolare in termini di volontà delle parti. Volontà da cui deriva il potere degli arbitri e le regole del procedimento, volontà che è chiave di lettura non solo dell’istruzione probatoria, ma anche dell’arbitrato rituale nel suo complesso.
Comma 1
“L’istruttoria o i singoli atti d’istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi”.
Qual è l’ampiezza della delega? Le interpretazioni relative a suddetta norma sono tre:
- Interpretazione restrittiva: la delega può riguardare solo l’assunzione non l’ammissione.
- Interpretazione estensiva: sono delegabili entrambe.
- Interpretazione intermedia: delega possibile in virtù dell’art. 816-bis comma 2, in base al quale le parti o gli arbitri possono delegare al presidente del tribunale ordinanze circa lo svolgimento del procedimento => a questi sarà delegabile anche il compito di pronunciare ordinanze che ammettono ammissione dei mezzi di prova.
La disposizione in esame non dà alcuna indicazione a riguardo, ciascuna lettura potrebbe essere quella corretta, per cui sembra opportuno concludere che: la scelta dell’ampiezza del potere delegato spetta solo ed esclusivamente agli arbitri.
Le parti possono influire su tale potere? Sì, potendo queste decidere le regole da seguire da parte degli arbitri nel procedimento istruttorio, possono anche escludere l’operatività dell’816-ter comma 1.
Comma 2
“Gli arbitri possono assumere presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stabiliscono.” Le possibilità sono quindi due:
- Acquisizione diretta / presso abitazione o ufficio
- Acquisizione scritta
Quest’ultima è una prova cd. rappresentativa, poiché l’arbitro ha una percezione non dei fatti che si intendono provare, quanto di una rappresentazione degli stessi, il documento, appunto. Questa tipologia di mezzi di prova hanno il medesimo valore di quelli diretti, non scadono cioè in semplici argomenti di prova, per due ragioni: in primo luogo nessuna disposizione dispone in tal senso, in secondo luogo nel giudizio arbitrale non sussiste la distinzione tra prova e argomento di prova,
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