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Filii familias

Pur essendo liberi e cittadini romani, erano alieni iuris, soggetti a patria potestas e, come tali, dapprima fondamentalmente privi di capacità giuridica.

Filii familias si era o per nascita o per adozione. Da età postclassica anche per legittimazione.

Nascita

Acquistavano lo status di filii familias e, nati da iustae nuptiae, cum manu o sine manu. Con la nascita, il figlio cadeva sotto la potestà del padre naturale, sempre che questi fosse sui iuris.

Se il padre era filius familias, il figlio cadeva sotto la potestà dell’avo che sul padre esercitava la patria potestas.

Il nuovo nato cadeva parimenti sotto la potestà dell’avo paterno se il padre naturale, ancora filius familias, moriva prima della nascita.

Diventava invece direttamente sui iuris il figlio che nasceva postumo, cioè dopo la morte del proprio padre naturale sui iuris.

Adoptio

Filii familias si diveniva pure per adozione. Poteva trattarsi di adrogatio o di adoptio in senso stretto.

Legittimazione

Da età postclassica fu riconosciuta la legittimazione per sopravvenuto matrimonio, per cui i figli nati fuori del matrimonio diventavano figli legittimi, e come tali cadevano sotto la potestà del loro padre naturale una volta che i genitori si fossero uniti in matrimonio legittimo.

Giustiniano riconobbe una legitimatio per rescriptum principis per l’ipotesi in cui, mancando figli legittimi, il matrimonio tra genitori fosse impossibile o sconveniente.

Adoptio in senso stretto

Procedimento inteso a trasferire la patria potestas su un filius da un pater ad un altro pater. Era preordinata all’adozione di un filius familias, ossia di un soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias originario.

La procedura era la seguente:

  • L’adottando veniva sottratto alla patria potestas del pater originario mediante 3 successive vendite.
  • In un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto in mancipio presso il pater od anche presso un terzo.
  • Infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il giudice lo assegnava all’adottante, dichiarandolo figlio legittimo dello stesso.

L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti; acquistava rapporti di parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell’adottante.

In diritto giustinianeo si distinse tra:

Adoptio plena

Compiuta nei riguardi del filius in potestate di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendente in linea femminile. Comportava la capitis deminutio minima dell’adottato, che era del tutto equiparato ai filii dell’adottante.

Adoptio minus quam plena

Non compiuta dall’ascendente e non comportante né l’acquisto della patria potestas sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo nei confronti della sua familia d’origine, poiché non comportava l’acquisto della patria potestas.

Adrogatio

Detta anche adoptio populi auctoritate. Istituto giuridico in forza del quale un pater familias si assoggettava alla patria potestas di un altro pater familias, divenendone filius familias.

In origine, era utilizzato dai patres familiarum privi di propri discendenti per crearsi artificialmente un erede.

Si compiva davanti ai comizi curiati, articolati in 30 curie, presieduti dal pontifex maximus, e si articolava nelle seguenti fasi:

  • Il pontifex maximus, dopo aver sentito i soggetti interessati, rivolgeva al popolo la proposta che l’arrogato divenisse figlio dell’arrogante.
  • Il popolo, ascoltata e valutata tale proposta, forniva la sua approvazione.
  • L’adottato effettuava la detestatio sacrorum, ossia la rinuncia al proprio culto familiare.

In epoca imperiale si ammise l’adrogatio mediante rescriptum principis, che ben presto divenne l’unica forma di adrogatio.

Dai comizi le donne erano escluse: era per ciò che esse non potevano essere adrogate.

Nessun motivo di forma, invece, avrebbe impedito che l’adrogante fosse più giovane dell’adrogato. Risulta tuttavia che adrogationes di persone di età elevata siano state ostacolate, o quanto meno avversate già durante l’età repubblicana.

Il principio per cui l’adrogato dovesse essere più giovane si affermò definitivamente solo nel corso dell’età classica, sulla base della concezione intanto consolidatasi, per la quale l’adozione è ad imitazione della natura.

Adoptio naturam imitatur

L’adozione imita la natura.

Espressione indicante uno dei principi fondamentali dell’ordinamento vigente, per il quale l’adozione tende ad imitare un rapporto familiare naturale: si ritiene, perciò, necessario, per legge, che tra adottante ed adottato vi sia una differenza d’età minima di 18 anni e massima di 40 anni, e che un soggetto non possa essere adottato da più famiglie.

In diritto romano, il principio fu alla base della disciplina data da Giustiniano.

I beni e, più in generale, i diritti soggettivi che facevano capo all’adrogato erano

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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