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Sintesi

Il Parlamento



Il parlamento può essere di tipo monocamerale, con una sola camera, o bicamerale, con due camere. In questo ultimo caso possiamo distinguere bicameralismo perfetto, le quali camere si trovano in un piano di assoluta parità, oppure imperfetto quando una delle due camere ha più poteri rispetto all’altra. Se nel primo caso si può meglio controllare l’una l’operato dell’altra nonostante i tempi siano molto più lunghi, nel secondo caso una camera potrà svolgere funzioni meno importanti dell’altra.

In Italia abbiamo il bicameralismo perfetto composto da 630 membri per la camera dei deputati e 315 per il senato, dei quali sono presenti alcuni senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica. Ogni camera ha durata di 5 anni, a meno che il Presidente della Repubblica non lo sciolga anticipatamente (per decisione del presidente). Il Presidente non può sciogliere la camera durante gli ultimi sei mesi del suo mandato, chiamato semestre bianco.
L’elettorato attivo per i deputati riguarda i cittadini maggiorenni (18 anni), mentre per il senato sono necessari più di 25 anni.
L’elettorato passivo richiede 25 anni per i deputati e 40 per il senato ed è riconosciuto a tutti i cittadini.
Le cause di ineleggibilità sono dettate dalla necessità di evitare che il candidato possa avvantaggiarsi esercitando una pressione indebita sugli elettori. Invece le cause di incompatibilità sono dettate dalla necessità di escludere candidati impegnati con lavori inconciliabili.
Il sistema elettorale è nazionale per la camera dei deputati e regionale per il senato.

I parlamentari eletti godono inoltre di uno status in forza del quale sono soggetti a specifici doveri e godono di particolari diritti. Abbiamo quindi le immunità parlamentari divisa in: sostanziale, in quanto non possono essere incriminati penalmente o processati civilmente per le loro funzioni (è un carattere permanente); procedurale, nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare senza il consenso del parlamento, né può essere arrestato se non per condanna irrevocabile. I parlamentare godono di una indennità in denaro stabilita dalla legge.

Ogni camera adotta il proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera. E’ presente un presidente e l’ufficio presidenza che rappresenteranno la volontà collegiale delle camere. La conferenza dei presidenti, invece, riunisce il presidente della camera con i presidenti dei gruppi parlamentari per predisporre l’ordine del giorno.
La giunta garantisce l’indipendenza della camera da ingerenze esterne, e si divide in giutna per il regolamento, al quale spettano le modifiche del regolamento, giunta delle elezioni che accerta la regolarità delle elezioni.

Le commissioni sono composte dai diversi gruppi politici e si dividono in:
• Permanenti: hanno competenze specifiche stabilite dai regolamenti ma non hanno componenti permanenti.
• Speciali: svolgono funzioni specifiche e cessano di esistere appena perseguono il fine
• D’inchiesta: acquisiscono informazioni per suggerire provvedimenti senza prendere decisioni, le quali spetteranno al Parlamento
• Bicamerali: controllano particolari settori della vita politica o amministrativa

Le deliberazioni del parlamento avvengono mediante votazione a maggioranza. Per evitare che un provvedimento venga approvato da una ristrettissima minoranza dell’assemblea è necessario che nella camera siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. E’ maggioranza semplice quando si raggiungono voti pari alla metà più uno dei parlamentari presenti in aula in quel momento. E’ maggioranza assoluta se si raggiunge la maggioranza più uno degli aventi diritto.
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, tranne nei casi è previsto quello segreto.

Al parlamento spetta la funziona legislativa, e quindi il compito di produrre leggi, che però non devono andare in contrasto con la costituzione. La formazione delle leggi ordinarie comprende diverse fasi:
• Iniziativa: spetta al governo, a ciascun membro delle camere, ai consigli regionali e al popolo e consiste nel presentare la proposta di legge.
• Discussione o approvazione: prevede una normale con commissione in sede referente o speciale con sede deliberante
• Promulgazione: è la dichiarazione solenne da parte del capo dello Stato che la legge è giuridicamente corretta
• Pubblicazione: la legge deve essere pubblicata entro tre giorni sulla Gazzetta ufficiale
• Entrata in vigore: dal momento della pubblicazione decorre un periodo, chiamato vacatio legis, seguito il quale la legge diventa obbligatoria per tutti.
Al parlamento spetta anche la funzione di emanare leggi costituzionali da integrare o per modificare con la costituzione.
Ha anche funziona di indirizzo e controllo politico attraverso l’interrogazione scritta al presidente della camera e rivolta al governo, l’interpellanza che consiste in una lettera scritta con cui chiede al governo motivazioni riguardo al suo comportamento, con la mozione con la quale si richiede un dibattito e una successiva votazione per una determinata questione, l’inchiesta parlamentare e con le indagini conoscitive.
Abbiamo infine la funzione di controllo finanziario esercitato per controllare l’attività di spesa e di entrata del governo.
Estratto del documento

IL PARLAMENTO

Il parlamento può essere di tipo monocamerale, con una sola

camera, o bicamerale, con due camere. In questo ultimo caso

possiamo distinguere bicameralismo perfetto, le quali camere si

trovano in un piano di assoluta parità, oppure imperfetto quando

una delle due camere ha più poteri rispetto all’altra. Se nel primo

caso si può meglio controllare l’una l’operato dell’altra nonostante i

tempi siano molto più lunghi, nel secondo caso una camera potrà

svolgere funzioni meno importanti dell’altra.

In Italia abbiamo il bicameralismo perfetto composto da 630

membri per la camera dei deputati e 315 per il senato, dei quali

sono presenti alcuni senatori a vita nominati dal Presidente della

Repubblica. Ogni camera ha durata di 5 anni, a meno che il

Presidente della Repubblica non lo sciolga anticipatamente (per

decisione del presidente). Il Presidente non può sciogliere la

camera durante gli ultimi sei mesi del suo mandato, chiamato

semestre bianco.

L’elettorato attivo per i deputati riguarda i cittadini maggiorenni (18

anni), mentre per il senato sono necessari più di 25 anni.

L’elettorato passivo richiede 25 anni per i deputati e 40 per il

senato ed è riconosciuto a tutti i cittadini.

Le cause di ineleggibilità sono dettate dalla necessità di evitare

che il candidato possa avvantaggiarsi esercitando una pressione

indebita sugli elettori. Invece le cause di incompatibilità sono

dettate dalla necessità di escludere candidati impegnati con lavori

inconciliabili.

Il sistema elettorale è nazionale per la camera dei deputati e

regionale per il senato.

I parlamentari eletti godono inoltre di uno status in forza del quale

sono soggetti a specifici doveri e godono di particolari diritti.

Abbiamo quindi le immunità parlamentari divisa in: sostanziale,

in quanto non possono essere incriminati penalmente o processati

civilmente per le loro funzioni (è un carattere permanente);

procedurale, nessun parlamentare può essere sottoposto a

perquisizione personale o domiciliare senza il consenso del

parlamento, né può essere arrestato se non per condanna

irrevocabile. I parlamentare godono di una indennità in denaro

stabilita dalla legge.

Ogni camera adotta il proprio regolamento, approvato a

maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera. E’

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