Concetti Chiave
- La legge n.10/1977 ha modificato la licenza edilizia, rinominandola in concessione e regolamentandone le specifiche caratteristiche.
- Le opere che non richiedono concessione onerosa includono manutenzione straordinaria e restauro di edifici residenziali.
- Per ottenere la concessione edilizia è necessaria la presentazione di una domanda e del progetto al Sindaco, seguito da un'istruttoria.
- Le misure di salvaguardia impediscono rilasci di concessioni in contrasto con i piani urbanistici adottati ma non ancora approvati.
- Le caratteristiche della concessione edilizia includono irrevocabilità, trasferibilità, onerosità e pubblicità tramite affissione all'Albo pretorio del Comune.
Innovazioni della legge n.10/1977
La legge n.10/1977 ha innovato la disciplina della licenza edilizia di cui all’art. 31 della legge n.1150/1942 sia mutandone la denominazione in concessione sia definendone e regolamentandone più ampiamente le caratteristiche specifiche. L’art. 1 della legge n. 10/1977 precisa che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco.
Opere non soggette a concessione
Non sono infatti soggette a concessione onerosa ma a semplice autorizzazione (non onerosa) le seguenti opere:
- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali;
- le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali;
- le opere di demolizione, i reinterri, gli scavi;
Procedura per ottenere la concessione
per ottenere la concessione edilizia è necessario presentare al Sindaco apposita domanda unitamente al progetto delle opere che si intendono eseguire. Dopo l’istruttoria condotta dall’Ufficio Tecnico Comunale il progetto viene sottoposto all’esame della Commissione Edilizia Comunale (C.E.). il Sindaco può:
- rilasciare la concessione se risultano rispettate le norme e prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia;
- rilasciare la concessione anche contro il parere della Commissione Edilizia;
- richiedere un supplemento di documentazione se il progetto è incompleto o inadeguato;
- applicare le misure di salvaguardia quando sia stata riscontrata l’incompatibilità del progetto con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente.
Misure di salvaguardia
Si definiscono misure di salvaguardia le norme che regolano il rilascio delle concessioni edilizie nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici e che hanno lo scopo di impedire gli effetti negativi sui piani adottati di concessioni in contrasto con gli stessi.
Caratteristiche della concessione edilizia sono:
- L’irrevocabilità, una volta rilasciata, la concessione non può più essere ritirata o divenire inefficace;
- La trasferibilità si verifica nell’ipotesi in cui il titolare che era legittimato a eseguire opere edilizie su un immobile ceda ad altri tale diritto per propria volontà o per causa di morte.
- L’onerosità, essa viene rilasciata dietro versamento di un contributo;
- La validità, limitata nel tempo;
- La pubblicità, nel senso che viene data notizia al pubblico dell’avvenuto rilascio della concessione mediante affissione all’Albo pretorio del Comune.
Il contributo che dev’essere versato al Comune per ottenere la concessione edilizia è previsto dall’art. 3 della legge n. 10/1977.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali innovazioni introdotte dalla legge n.10/1977 riguardo alla licenza edilizia?
- Quali opere non necessitano di concessione onerosa secondo la legge n.10/1977?
- Qual è la procedura per ottenere una concessione edilizia?
- Cosa sono le misure di salvaguardia in relazione alle concessioni edilizie?
La legge n.10/1977 ha cambiato la denominazione da licenza a concessione e ha ampliato le caratteristiche specifiche della concessione edilizia, stabilendo che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia deve essere autorizzata dal Sindaco (art. 1).
Non necessitano di concessione onerosa opere come la manutenzione straordinaria, il restauro di edifici residenziali, le pertinenze di edifici esistenti, le occupazioni di suolo per deposito di materiali e le opere di demolizione (elencate nel testo).
Per ottenere la concessione, è necessario presentare una domanda al Sindaco con il progetto delle opere. Dopo l'istruttoria dell'Ufficio Tecnico, il progetto viene esaminato dalla Commissione Edilizia, e il Sindaco può rilasciare la concessione, anche contro il parere della Commissione, o richiedere documentazione aggiuntiva (come descritto nel testo).
Le misure di salvaguardia sono norme che regolano il rilascio delle concessioni nel periodo tra l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici, per prevenire effetti negativi su piani adottati da concessioni in contrasto con essi.