Concetti Chiave
- La procedura di crisi ha un’efficacia generale, applicabile a tutti i lavoratori, con implicazioni sui contratti collettivi derivanti da essa.
- La frammentazione della contrattazione collettiva può influenzare negativamente i contenuti dei contratti, limitando le innovazioni a favore dei lavoratori.
- I sindacati di comodo, sostenuti dai datori di lavoro, sono considerati non genuini e la loro legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale.
- Il Testo unico della rappresentanza stabilisce che solo le associazioni sindacali che rappresentano almeno il 5% dei lavoratori possono stipulare contratti collettivi nazionali.
- I requisiti di rappresentatività non sono frequentemente soddisfatti dalle associazioni sindacali di comodo, limitandone l'efficacia nella contrattazione.
Efficacia generale della procedura di crisi
La procedura di crisi prevista dalla legge ha un’efficacia generale, quindi valida nei confronti di tutti i lavoratori: di conseguenza, la medesima efficacia deve essere attribuita ai contratti collettivi frutto del confronto che ha luogo nell’ambito della suddetta procedura.
Il primo problema che si riscontra in ambito sindacale è l’elevata frammentazione della contrattazione collettiva. Sul tema dell’efficacia erga omnes incidono molto anche gli effettivi contenuti dei suddetti contratti, non sempre fautori di innovazioni migliorative per i lavoratori.
Sindacati di comodo e legittimità
Una particolare categoria di associazioni sindacali riguarda i cosiddetti «sindacati di comodo». L’art. 17 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) sancisce che «è fatto divieto ai datori di lavoro e alle relative associazioni di costituire e sostenere con mezzi finanziari i sindacati a difesa dei lavoratori».
Qualora ciò accada si parla di «sindacati di comodo», che non possono più definirsi genuini perché frutto di una collusione con il datore di lavoro. In seguito a una serie di controversie giurisprudenziali, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità dell’art. 17 l. 300/1970, poiché esso non contrasta con l’art. 39 Cost.: lo statuto dei lavoratori, infatti, non dispone lo scioglimento dei sindacati di comodo, prevedendone la mera impossibilità ad essere finanziati dai datori di lavoro.
Requisiti di rappresentatività sindacale
Il Testo unico della rappresentanza del 2014 e il patto della fabbrica del 2018 hanno stabilito per ogni livello di contrattazione collettiva quali sono i soggetti abilitati a stipularli e nei confronti di chi essi sono efficaci. Il contratto collettivo nazionale, cioè stipulato dalle federazioni nazionali per ogni categoria produttiva, secondo il Tu rappresentanza può essere firmato dalle associazioni sindacali a cui ha aderito almeno il 5% dei lavoratori rientranti nella categoria rappresentata. Questi requisiti di rappresentatività non sono quasi mai propri delle associazioni sindacali di comodo.
Domande da interrogazione
- Qual è l'efficacia della procedura di crisi nei confronti dei lavoratori?
- Cosa sono i sindacati di comodo e quale normativa li riguarda?
- Quali sono i requisiti di rappresentatività sindacale per la contrattazione collettiva?
La procedura di crisi ha un’efficacia generale, valida per tutti i lavoratori, e i contratti collettivi derivanti da essa devono avere la stessa efficacia, sebbene la frammentazione della contrattazione collettiva possa influenzare i contenuti e le innovazioni per i lavoratori.
I sindacati di comodo sono associazioni sindacali sostenute dai datori di lavoro, il cui divieto è sancito dall'art. 17 dello Statuto dei lavoratori. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di tale articolo, che impedisce il finanziamento di questi sindacati da parte dei datori di lavoro.
Secondo il Testo unico della rappresentanza del 2014, per stipulare contratti collettivi nazionali, le associazioni sindacali devono rappresentare almeno il 5% dei lavoratori della categoria. Tuttavia, questi requisiti non sono tipici delle associazioni sindacali di comodo.