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Concetti Chiave

  • Il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali e assistenziali per il periodo di estromissione del dipendente ingiustamente licenziato fino alla reintegrazione.
  • Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare al reinserimento, ricevendo un'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità, richiedibile entro 30 giorni.
  • In caso di licenziamento ingiustificato meno grave, si applica la tutela ripristinatoria attenuata, che consente la reintegrazione con risarcimento ridotto.
  • Un'alternativa alla reintegrazione è la tutela economica, che prevede solo una compensazione monetaria per il lavoratore.
  • Le fattispecie per l'applicazione dei diversi regimi sanzionatori sono stabilite dalla legge.

Obblighi del datore di lavoro

La tutela ripristinatoria piena, applicabile nelle ipotesi più gravi di licenziamento ingiustificato, implica diversi obblighi per il datore di lavoro. In primo luogo egli è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo compreso fra l’estromissione del dipendente ingiustamente licenziato e la sua reintegrazione. Da tale importo, comunque pari ad almeno 5 mensilità, è sottratto ciò che il lavoratore licenziato a eventualmente percepito grazie allo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum).

Facoltà del lavoratore licenziato

Oltre alla tutela ripristinatoria, reintegratoria e risarcitoria il lavoratore gode dell’ulteriore facoltà di rinunciare al reinserimento lavorativo, ottenendo in cambio un'indennità (detta appunto «indennità sostitutiva della reintegrazione»), dell’importo di 15 mensilità. Questa prerogativa può essere esercitata entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito datoriale a riprendere servizio. La richiesta dell'indennità sostitutiva determina la risoluzione istantanea del rapporto di lavoro.

Regimi sanzionatori alternativi

Nelle ipotesi meno gravi di licenziamento ingiustificato, la tutela ripristinatoria piena lascia il posto a due diversi regimi sanzionatori:

- la tutela ripristinatoria attenuata, che prevede la reintegrazione lavorativa con una tutela risarcitoria sempre forte, ma più contenuta rispetto a quella del ripristino pieno;

- la tutela economica o indennitaria, che al posto della reintegrazione prospetta una mera compensazione monetaria del lavoratore.

Le fattispecie in cui si applicano i due regimi sono predeterminate dalla legge.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato?
  2. Il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali e assistenziali per il periodo tra l'estromissione del dipendente e la sua reintegrazione, con un importo minimo pari a 5 mensilità, sottraendo eventuali guadagni del lavoratore da altre attività (aliunde perceptum).

  3. Quali opzioni ha un lavoratore licenziato riguardo alla reintegrazione?
  4. Il lavoratore può rinunciare alla reintegrazione e richiedere un'indennità sostitutiva di 15 mensilità, da esercitare entro 30 giorni dall'invito a riprendere servizio, il che comporta la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

  5. Quali sono i regimi sanzionatori alternativi per licenziamenti ingiustificati meno gravi?
  6. In caso di licenziamenti meno gravi, si applicano la tutela ripristinatoria attenuata, che prevede reintegrazione con risarcimento ridotto, e la tutela economica o indennitaria, che offre una compensazione monetaria senza reintegrazione.

Domande e risposte

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