Concetti Chiave
- Il marchio deve rispettare i principi legislativi e il buoncostume, secondo l'articolo 2571 del Codice civile.
- La recente direttiva dell'Unione europea ha consentito la circolazione del marchio anche senza il legame con l'azienda, favorendone la valorizzazione.
- Esistono diverse tipologie di marchi, tra cui di fabbrica, di commercio, individuali e collettivi, che devono garantire la qualità e provenienza del prodotto.
- La «legge marchi» consente a chiunque di richiedere la registrazione di un marchio, valido per dieci anni e rinnovabile, con possibilità di trasferimento tramite licenza.
- Il marchio può essere registrato a livello internazionale, offrendo una tutela estesa sia civile che penale, inclusa la richiesta di distruzione di oggetti contraffatti.
Principi legislativi del marchio
Il marchio deve rispettare i principi legislativi e deve essere conforme al buoncostume.
L’articolo 2571 del Codice civile prevede che, colui che ha fatto uso di un marchio non registrato, può continuare a utilizzarlo anche nel caso in cui il marchio sia successivamente registrato da un terzo.
Direttiva dell'Unione europea
Mediante una recente direttiva, l’Unione europea ha valorizzata. Il codice civile del 1942 vietava la circolazione del marchio non congiuntamente all’azienda. La nuova disciplina comunitaria ha attenuato tale rapporto, consentendo la circolazione del marchio, e quindi la sua valorizzazione, anche nel caso in cui essa non avvenga congiuntamente all’azienda.
Tipologie e garanzie del marchio
Il marchio può essere di fabbrica, di commercio, individuale o collettivo. Esso deve garantire la natura, la provenienza e la qualità del prodotto sul quale è apposto. Quest’ultima disposizione richiede una disciplina particolarmente rigida soprattutto nell’ambito del commercio alimentare.
Legge marchi e registrazione
In materia è recentemente intervenuta la cosiddetta «legge marchi», secondo la quale ciascuno può chiedere all’imprenditore la registrazione del marchio. Dal momento della registrazione decorre la possibilità di utilizzare il marchio sul territorio italiano per un tempo massimo di dieci anni, rinnovabile di volta in volta. Oltre che utilizzabile, il marchio è trasferibile mediante la licenzia. Quest’ultima può essere esclusiva o non esclusiva.
Registrazione internazionale e tutela
In aggiunta, il marchio può essere registrato anche in sede internazionale e comunitaria. La registrazione del marchio consente di ottenere un’ampia tutela sia in sede civile sia in sede penale: il commercialista che ha registrato il marchio può richiedere la distruzione di oggetti materiali per mezzo dei quali è stata realizzata la contraffazione del marchio (azione di contraffazione).
Le idee che presuppongono la base dei marchi commerciali devono sempre essere tutelate.
Domande da interrogazione
- Quali sono i principi legislativi fondamentali che regolano l'uso dei marchi?
- Come è cambiata la disciplina europea riguardo alla circolazione dei marchi?
- Quali sono le modalità di registrazione e tutela dei marchi?
I marchi devono rispettare i principi legislativi e il buoncostume. Inoltre, l'articolo 2571 del Codice civile consente a chi ha utilizzato un marchio non registrato di continuare a farlo anche se il marchio viene successivamente registrato da un terzo.
La recente direttiva dell'Unione europea ha attenuato il divieto di circolazione del marchio non congiuntamente all'azienda, permettendo così la valorizzazione del marchio anche in assenza di tale legame.
La "legge marchi" consente a chiunque di richiedere la registrazione del marchio, valida per dieci anni e rinnovabile. Inoltre, il marchio può essere registrato a livello internazionale, garantendo una protezione ampia sia civile che penale contro la contraffazione.