Concetti Chiave
- La Costituzione italiana vieta la violenza fisica e morale sui detenuti, stabilendo un trattamento minimo rispettoso della dignità umana.
- Il reato di tortura è stato introdotto nel 2017, rendendo punibili le violenze inflitte da privati e pubblici ufficiali in abuso dei propri poteri.
- Le misure cautelari devono essere disposte solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e seguendo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
- La pena ha funzioni di prevenzione generale e speciale, oltre a mirare alla rieducazione del condannato per favorirne il reinserimento sociale.
- Il giudice deve adottare la misura meno gravosa possibile, garantendo nel contempo le esigenze cautelari e il rispetto dei diritti dell'imputato.
Principi costituzionali sulla tortura
La Costituzione, nel vietare ogni violenza fisica e morale sulle persone private della libertà personale (art. 13.4) e nell’escludere che le pene possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27.3), individua il contenuto minimo del trattamento del detenuto. L’Italia è fra i paesi che hanno ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (l. 498/1988), ma solo con la l. 110/2017 è stato introdotto nel nostro ordinamento uno specifico reato di tortura (v. in tal senso anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015, riguardante le violenze durante il G8 di Genova del 2001). Per tortura la norma penale intende «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico», inflitti mediante violenze o minacce gravi o azioni crudeli (fatta salva l’«esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti»).
Il nuovo delitto, peraltro, non è rivolto a colpire solo casi di cosiddetta tortura di stato: esso è infatti configurato come un reato comune, commesso da qualsiasi privato cittadino, con un aggravio di pena se a commetterlo sia un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri.
Misure cautelari e principi giuridici
Le misure cautelari personali, fra cui appunto la custodia in carcere o gli arresti domiciliari, sono disposte, qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza, in tre casi: possibile inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di reiterazione del reato (v. artt. 273-275 c.p.p.). Nella scelta delle misure applicabili, il giudice deve osservare i principi di adeguatezza e proporzionalità, disponendo la misura meno gravosa per l’imputato fra quelle idonee a garantire le esigenze cautelari (v. sent. 109/1994).
Scopi della pena
Quanto alla pena, essa ha in primo luogo uno scopo di prevenzione generale: deve cioè dissuadere la generalità dei consociati dal commettere reati. Ha poi uno scopo di prevenzione speciale nei confronti del reo. Ha infine la funzione di «tendere alla rieducazione del condannato», come dice l’art. 27.3, sempre che vi sia adesione al processo rieducativo (v. sent. 313/1990) con il fine ultimo del suo reinserimento nella società, anche qualora si tratti di condannati all’ergastolo (v. sent. 149/2018).
Domande da interrogazione
- Quali sono i principi costituzionali che vietano la tortura in Italia?
- Come è stato introdotto il reato di tortura nel sistema giuridico italiano?
- Qual è lo scopo principale della pena secondo la Costituzione italiana?
La Costituzione italiana vieta ogni violenza fisica e morale sulle persone private della libertà personale (art. 13.4) e stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27.3), definendo così il trattamento minimo dei detenuti.
Il reato di tortura è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 110/2017, dopo che l'Italia ha ratificato la Convenzione contro la tortura nel 1988. La norma penale definisce la tortura come infliggere acute sofferenze fisiche o traumi psichici attraverso violenze o minacce gravi.
La pena ha come scopo principale la prevenzione generale, dissuadendo i consociati dal commettere reati. Inoltre, mira alla prevenzione speciale nei confronti del reo e alla rieducazione del condannato, con l'obiettivo di reinserirlo nella società, anche in caso di ergastolo (art. 27.3).