Concetti Chiave
- Il passaggio da tempo pieno a part-time richiede un accordo scritto tra il lavoratore e il datore, che non può forzare la trasformazione.
- I lavoratori con patologie oncologiche o degenerative hanno diritto a richiedere la trasformazione del rapporto, così come i genitori in caso di maternità o paternità.
- Il passaggio al part-time può avvenire per assistenza a familiari affetti da gravi patologie, a discrezione del datore di lavoro.
- Nel settore pubblico, la richiesta di passaggio può essere rifiutata se crea conflitti di interesse o danneggia l'amministrazione.
- La trasformazione del rapporto deve essere completata entro 15 giorni dalla richiesta in caso di maternità o paternità.
Accordo scritto per il passaggio
Il passaggio dal tempo pieno a quello parziale Deve essere certificato da un accordo scritto stipulato tra le parti. Il lavoratore, dunque, non può essere obbligato dal datore a trasformare il rapporto, né tantomeno licenziato per un eventuale rifiuto. Allo stesso modo, egli non può vantare un diritto soggettivo che lo legittimi a pretendere la suddetta trasformazione: tale facoltà è concessa, invia d’eccezione, soltanto al lavoratore affetto da gravi patologie oncologiche o degenerative.
Eccezioni per patologie e genitorialità
Un’ulteriore eccezione è ammessa nel caso di maternità o paternità: la lavoratrice o il lavoratore possono richiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. Questa disposizione è finalizzata a garantire, soprattutto alla madre, l'effettiva conciliazione vita-lavoro. La trasformazione del rapporto deve essere realizzata entro 15 giorni dalla richiesta.
Discrezionalità del datore e settore pubblico
A discrezione del datore, invece, la trasformazione da full-time a part-time può essere riconosciuta al lavoratore i cui genitori, figli o coniuge siano affetti da gravi patologie oncologiche o degenerative che richiedano un’assistenza costante.
I lavoratori pubblici possono domandare il passaggio al part-time; la richiesta può essere respinta dall'amministrazione entro 60 giorni qualora il dipendente intenda svolgere un'attività lavorativa in conflitto di interessi con i propri doveri di servizio oppure nel caso in cui il passaggio comporti pregiudizio alla funzionalità della stessa amministrazione.
In sostanza, nel settore privato la trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale è autorizzata in presenza di determinati fattori oggettive (patologie o gravi disabilità) e, in casi specifici, sulla base della mera discrezionalità del datore; nelle pubbliche amministrazioni, invece, il suddetto passaggio non deve configgere con il pubblico interesse e, quindi, con le funzioni assolte dall’ente presso cui il richiedente presta servizio.
Domande da interrogazione
- Qual è la procedura necessaria per il passaggio da tempo pieno a part-time?
- Quali eccezioni consentono la trasformazione del rapporto lavorativo in caso di patologie o genitorialità?
- Come viene gestita la richiesta di passaggio al part-time nel settore pubblico?
Il passaggio deve essere certificato da un accordo scritto tra le parti, e il lavoratore non può essere obbligato a trasformare il rapporto né licenziato per un eventuale rifiuto (testo).
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche o degenerative possono richiedere la trasformazione, così come i genitori che possono farlo una sola volta in sostituzione del congedo parentale, entro 15 giorni dalla richiesta (testo).
I lavoratori pubblici possono richiedere il passaggio, ma l'amministrazione può respingere la richiesta entro 60 giorni se ci sono conflitti di interesse o se il passaggio pregiudica la funzionalità dell'amministrazione (testo).