Concetti Chiave
- Il rapporto di lavoro può essere temporaneamente sospeso in specifici casi, come matrimonio, gravidanza, malattia o elezione a cariche pubbliche, garantendo il diritto alla retribuzione.
- La cessazione definitiva del lavoro può avvenire per motivi come pensionamento, scadenza del contratto, morte, dimissioni o licenziamento.
- Il licenziamento individuale si distingue in giusta causa, per motivi gravi, e giustificato motivo, che può essere soggettivo o oggettivo.
- Dal 2017, i lavoratori licenziati hanno diritto solo a un'indennità economica (Naspi) e non più a iscrizioni nelle liste di mobilità.
- Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con motivazione; è nullo se avviene per motivi discriminatori e può essere annullato in assenza di giusta causa.
Sospensione e cessazione del lavoro
La legge e i contratti collettivi prevedono i casi nei quali il rapporto di lavoro è temporaneamente sospeso, ma il lavoratore conserva il diritto al posto di lavoro e alla retribuzione, pagata dal datore di lavoro o da un ente previdenziale. Ciò avviene ad esempio in caso di matrimonio, gravidanza, puerperio, malattia, infortunio o elezione del lavoratore a una carica pubblica. Le stesse fonti prevedono anche i casi di cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Ciò avviene ad esempio per il pensionamento del lavoratore, per la scadenza prevista nel contratto a tempo determinato, per morte del lavoratore, per dimissioni del lavoratore, per licenziamento da parte del datore di lavoro o per volontà di entrambi i contraenti.
Tipologie di licenziamento
In particolare, il licenziamento può essere individuale o collettivo. Il licenziamento individuale può essere per giusta causa, quando succede qualcosa di talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro (ad esempio, il danneggiamento volontario dei beni aziendali da parte del lavoratore o il furto sul luogo di lavoro), o per giustificato motivo, che può essere soggettivo, se dovuto a un inadempimento del lavoratore (ad esempio frequenti assenze ingiustificate), od oggettivo, se dovuto a problemi legati all'attività di produzione (ad esempio una ristrutturazione dell'azienda che rende superfluo il lavoratore). In questo caso, mentre fino al 31 dicembre 2016 i lavoratori licenziati erano iscritti nelle liste di mobilità e avevano diritto alla priorità nella ricerca di un nuovo lavoro, dal 1° gennaio 2017 hanno diritto solo al pagamento di un'indennità economica chiamata Naspi.
Conseguenze del licenziamento
Il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in modo scritto e indicandone il motivo, altrimenti è inefficace. Può essere annullato se manca la giusta causa o il giustificato motivo, ma il giudice può assegnare al lavoratore solo una somma di denaro come indennizzo, senza restituirgli il posto di lavoro. E' nullo se avviene per motivi discriminatori (politici, religiosi e simili) e in questo caso il lavoratore ha diritto a tornare a lavorare. Il licenziamento è collettivo quando sono licenziati più lavoratori contemporaneamente per la cessazione o la riduzione dell'attività produttiva.
Domande da interrogazione
- Quali sono i casi in cui il rapporto di lavoro può essere temporaneamente sospeso?
- Quali sono le tipologie di licenziamento previste dalla legge?
- Quali sono le conseguenze di un licenziamento non conforme?
Il rapporto di lavoro può essere sospeso in caso di matrimonio, gravidanza, puerperio, malattia, infortunio o elezione a una carica pubblica, mantenendo il diritto al posto di lavoro e alla retribuzione (come indicato nel testo).
Il licenziamento può essere individuale, per giusta causa o giustificato motivo (sia soggettivo che oggettivo), oppure collettivo, quando più lavoratori vengono licenziati contemporaneamente per cessazione o riduzione dell'attività produttiva (come descritto nel testo).
Un licenziamento deve essere comunicato per iscritto e con motivazione; se non avviene, è inefficace. Può essere annullato se manca la giusta causa o il giustificato motivo, ma il lavoratore avrà diritto solo a un indennizzo monetario, senza il ripristino del posto di lavoro (secondo quanto riportato nel testo).