Concetti Chiave
- La tipicità contrattuale romana affermava che tutti i contratti erano previsti e regolati dall'ordinamento giuridico, senza possibilità di crearne di nuovi.
- Oggi, l'ordinamento italiano consente contratti atipici, riconoscendo la possibilità di forme contrattuali non previste purché meritevoli di tutela legale.
- Le parti nell'ordinamento romano dovevano attenersi a figure contrattuali già esistenti, basate su cause o forme tipiche, per avere tutela giurisdizionale.
- Secondo Labeone, tutti i contratti sono considerati bilaterali o plurilaterali, non esistendo contratti unilaterali o bilaterali imperfetti.
- La transizione dalla tipicità forte romana alla tipicità debole attuale evidenzia un'evoluzione nella concezione dei contratti nel diritto moderno.
Tipicità contrattuale romana
I romani sostenevano che tutti i contratti sono tipici. Tale concezione trova un’eloquente prescrizione tramite l’espressione «tipicità in senso forte». Essa allude al fatto che tutti i contratti erano previsti e regolati dall’ordinamento giuridico (nomen proprium contractus); non era possibile dar vita a nuovi contratti che esistano al di fuori dell’ordinamento.
Contratti atipici nell'ordinamento italiano
Oggi, invece, vige una «tipicità contrattuale in senso debole», perché nell’ordinamento giuridico italiano sono previsti sia contratti che hanno una tipicità giuridica, sia contratti atipici. L’articolo 1322 (secondo comma) del Codice civile stabilisce infatti che «le parti possono dar vita a ulteriori forme contrattuali (atipiche) purché tali forme contrattuali siano meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico».
I romani, al contrario, prevedevano che le parti non potevano trovare tutela giurisdizionale (non aveva la facoltà di creare un nuovo contratto) se il rapporto che esse intendevano stringere non fosse stato già desunto nell’ordinamento dello ius civile o dello ius gentium. Esse dovevano ricadere nel solco delle figure preposte e regolate dall’ordinamento giuridico, sulla base di una causa tipica o, in casi specifici, di una forma tipica che fungeva da garanzia sostitutiva della latenza della causa. In quest’ultimo caso, infatti, la causa su cui si sarebbe dovuto basare il contratto era latente: solo ed esclusivamente in questo caso poteva subentrare una forma tipica che prendeva il posto della causa latente.
Labeone e la bilateralità contrattuale
Infine, va precisato che, secondo Labeone, non possono esistere contratti unilaterali o bilaterali imperfetti: il negozio è sempre bilaterale e il contratto è sempre bilaterale o plurilaterale poiché produce sempre obbligazioni corrispettive.
In sintesi, è possibile dire che, mentre nel mondo romano i contratti erano caratterizzati da una tipicità in senso forte, nel diritto odierno è ammessa (ex art. 1322 c.c.) la possibilità di dar vita a forme contrattuali diverse da quelle direttamente previste.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra la tipicità contrattuale romana e quella attuale nell'ordinamento italiano?
- Cosa stabilisce l'articolo 1322 del Codice civile italiano riguardo ai contratti?
- Qual è la posizione di Labeone riguardo alla bilateralità dei contratti?
La tipicità contrattuale romana era in senso forte, consentendo solo contratti previsti dall'ordinamento giuridico, mentre oggi in Italia vige una tipicità in senso debole, che permette la creazione di contratti atipici, purché meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.).
L'articolo 1322, secondo comma, consente alle parti di creare forme contrattuali atipiche, a condizione che queste siano meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
Secondo Labeone, non possono esistere contratti unilaterali o bilaterali imperfetti; ogni contratto è sempre bilaterale o plurilaterale, generando obbligazioni corrispettive.