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Concetti Chiave

  • Fino alla sentenza 51/85, esisteva una controversia dottrinale riguardo al trattamento delle norme penali in un decreto legge non convertito.
  • La questione verteva sull'incompatibilità tra il comma 6 dell'art 2 c.p. e l'art 77, comma 3 della Costituzione, che stabilisce la perdita di efficacia dei decreti non convertiti.
  • La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 6 dell'articolo 2 c.p., escludendo l'applicabilità delle disposizioni dei commi 2 e 3 in determinate ipotesi.
  • La regola dell'irretroattività della norma penale incriminatrice è stata mantenuta, impedendo effetti su condotte realizzate durante la vigenza di un decreto legge.
  • Né l'abolitio criminis né le modifiche più favorevoli per il reo possono avere effetto su condotte antecedenti all'emanazione del decreto.

Controversia sul trattamento delle norme penali

Fino alla sentenza 51/85 era fortemente controversa la questione in dottrina del trattamento da riservare alle norme penali contenute in un decreto legge non convertito in legge dalle Camere. La difformità di opinioni prendeva avvio dall’art 2 comma 6 a causa dell’incompatibilità tra la materia costituzionale del decreto legge e la sua perdita di efficacia in caso di decadenza ex tunc, e l’art 2 comma 6 (ora abrogato).

Incompatibilità tra norme costituzionali

Il comma 6 infatti prevedeva che “la disciplina generale della successione di leggi penali si estendeva anche ai casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge” Vi è totale incompatibilità con l’art 77,3c, cost che stabilisce che i “decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”. La perdita di efficacia ex tunc sembra quindi inibire lo stesso ingresso di un meccanismo di successione tra leggi, in quanto la successione di leggi presuppone che vi sia stata (anche se per poco) la validità della legge preesistente che, invece , l’articolo 77 comma 3 costituzione esclude.

Decisione della corte costituzionale

La corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il 5 comma (ora 6) dell’articolo 2 c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 2 c.p.

Con la non inclusione del comma 1 la corte costituzionale ha fatto salvo la regola dell’irretroattività della norma penale incriminatrice. Ciò significa che se con il decreto legge, ad esempio, si abroga una incriminazione preesistente, la sua reviviscenza (a seguito della caducazione del decreto legge) non potrà spiegare effetti rispetto alle condotte realizzate nel periodo di provvisoria vigenza della norma contenuta nel decreto, che restano non punibili, in quanto non costituenti reato “secondo la legge del tempo in cui furono commesse”(art2,comma1c.p.).

Di contro né l’abolitio criminis, né le modificazioni in senso più favorevole al reo potranno spiegare effetto nei confronti delle condotte antecedenti all’emanazione del decreto.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la controversia principale riguardante le norme penali in un decreto legge non convertito?
  2. La controversia riguarda il trattamento delle norme penali in un decreto legge non convertito, in particolare l'incompatibilità tra l'articolo 2 comma 6 e l'articolo 77 comma 3 della Costituzione, che stabilisce la perdita di efficacia ex tunc dei decreti non convertiti (come indicato nel testo).

  3. Qual è stata la decisione della Corte Costituzionale riguardo al comma 6 dell'articolo 2 c.p.?
  4. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 6 dell'articolo 2 c.p. nella parte in cui applicava le disposizioni dei commi 2 e 3 a situazioni di decadenza di un decreto legge, mantenendo la regola dell'irretroattività della norma penale incriminatrice (come evidenziato nel testo).

  5. Quali sono le implicazioni della non inclusione del comma 1 da parte della Corte Costituzionale?
  6. La non inclusione del comma 1 ha preservato l'irretroattività della norma penale, significando che le condotte realizzate durante la vigenza di un decreto legge non saranno punibili se il decreto viene abrogato, mentre né l'abolitio criminis né le modifiche favorevoli al reo avranno effetto retroattivo (secondo quanto riportato nel testo).

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