Concetti Chiave
- La retribuzione è composta da una base e da trattamenti accessori, non esistendo un'unica voce retributiva ma diverse componenti.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, considerando ogni voce retributiva come assestante.
- Il calcolo degli istituti contrattuali è affidato ai CCNL, ma la legge può stabilire soglie minime inderogabili per il computo.
- La retribuzione può essere a tempo, che indica un impegno continuativo, o a cottimo, legata al rendimento della prestazione lavorativa.
- Il Codice civile specifica che l'indennità sostitutiva del preavviso deve includere ogni compenso continuativo per il calcolo.
Struttura complessa della retribuzione
La struttura della retribuzione è molto articolata: la retribuzione base, infatti, è affiancata da una pluralità di trattamenti accessori previsti dalle norme di legge (retribuzione feriale, trattamento di malattia, indennità sostitutiva del preavviso ecc.).
In sostanza, quindi, non esiste un’unica voce retributiva ma tante retribuzioni. Per questo motivo la giurisprudenza si è chiesta se il calcolo di ogni voce retributiva debba tener conto di tutte le altre voci normalmente percepite dal lavoratore (principio di onnicomprensività della retribuzione) o se, viceversa, ogni istituto retributivo debba essere considerato come assestante (posizione oggi universalmente accettata dalla giurisprudenza).
Calcolo e forme di retribuzione
Il compito di calcolare la base di computo (conteggio) di ciascun istituto contrattuale è demandato ai CCNL. A volte, però, la legge può incidere sulle modalità di computo di un istituto, stabilendo ad esempio la soglia minima inderogabile in peius dai contratti collettivi.
L’articolo 2121 del Codice civile, ad esempio, prevede che il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso deve prendere in considerazione ogni compenso continuativo.
La legge pone particolare attenzione non solo alla struttura della retribuzione, ma anche alle forme in cui questa deve essere corrisposta.
La forma classica è la retribuzione a tempo, che rappresenta la natura continuativa dell’impegno assunto dal lavoratore subordinato. Questa forma può ulteriormente articolarsi a seconda delle modalità temporali in cui la prestazione lavorativa è ripartita (indennità di lavoro notturno) o delle modalità spaziali (ad esempio indennità di trasferta).
La seconda forma più utilizzata è la retribuzione a cottimo o a pezzo, così definita perché legata al rendimento della singola prestazione.
L’articolo 2100 dispone che il lavoratore deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la qualità della prestazione da lui svolta è valutata in base ai tempi di lavorazione.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale caratteristica della struttura della retribuzione?
- Come viene calcolata la retribuzione secondo la normativa vigente?
- Quali sono le forme di retribuzione più comuni?
La struttura della retribuzione è complessa e articolata, comprendendo non solo la retribuzione base, ma anche una serie di trattamenti accessori previsti dalla legge, come la retribuzione feriale e il trattamento di malattia.
Il calcolo della base di computo di ciascun istituto contrattuale è affidato ai CCNL, ma la legge può stabilire soglie minime inderogabili, come indicato nell’articolo 2121 del Codice civile, che richiede di considerare ogni compenso continuativo per l’indennità sostitutiva del preavviso.
Le forme di retribuzione più comuni sono la retribuzione a tempo, che riflette l'impegno continuativo del lavoratore, e la retribuzione a cottimo o a pezzo, legata al rendimento della prestazione, come stabilito dall’articolo 2100.