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Concetti Chiave

  • L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori disciplina la repressione dei comportamenti antisindacali, offrendo uno strumento processuale per proteggere i diritti del sindacato.
  • Questo articolo può essere attivato solo in caso di violazione delle clausole obbligatorie del contratto collettivo, specificamente da parte delle associazioni sindacali.
  • La violazione delle normative sulle qualifiche professionali, congedi e permessi richiede l'intervento del giudice del lavoro o la stipula di una transazione individuale.
  • La successione di più contratti collettivi può generare problematiche interpretative, soprattutto se il nuovo contratto è peggiorativo rispetto al precedente.
  • I diritti acquisiti dai lavoratori restano intangibili anche con l'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo, garantendo la protezione delle prerogative già maturate.

Regolamentazione dei comportamenti antisindacali

L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) regola il modo in cui devono essere disciplina i comportamenti antisindacali.

Il contratto collettivo si configura come un atto di autonomia privata collettiva, che presenta una natura in parte anche politica, espressa in modo chiaro dalle clausole normative dello stesso.

Funzione e attivazione dell'articolo 28

L’articolo 28 dello statuto dei lavoratori si esprime in merito alla repressione dei comportamenti antisindacali. Si tratta di uno strumento processuale impugnabile per reagire alla violazione di diritti che appartengono al sindacato, inteso come soggetto distinto rispetto ai lavoratori che vi aderiscono. In questo senso, l’articolo 28 può essere attivato solo ed esclusivamente in caso di violazione di clausole obbligatorie del contratto collettivo. I vincoli disposti dalle suddette, infatti, sono efficaci nei confronti delle parti collettive, cioè delle associazioni sindacali, motivo per cui l’attivazione dell’art. 28 può essere realizzata solo dai contraenti sopraindicati.

L’articolo 28, dunque, è posto a esclusivo presidio delle clausole obbligatorie; la violazione di quelle normative (qualifiche professionali, congedi, aspettative, permessi, ecc.), invece, lo strumento di reazione utilizzabile è il ricorso al giudice del lavoro o, in alternativa, la stipula di una transazione individuale ai sensi dell’art. 2113 del Codice civile, ultimo comma.

Questioni interpretative nei contratti collettivi

Una delle più annose questioni del diritto sindacali è la successione di più contratti collettivi. Il contratto collettivo integra dall’esterno il contenuto del contratto individuale di lavoro. Se il contratto stipulato successivamente nel tempo è più favorevole il problema non sorge: le nuove clausole sostituiscono quelle più datate; il lavoratore trae un vantaggio e il problema non si pone.

Il problema interpretativo sorge invece quando il nuovo contratto collettivo prevede modifiche in senso peggiorativo. La regola applicabile in questo caso è la sostituzione del vecchio contratto con il nuovo. Esiste tuttavia un limite: i diritti acquisiti (o quesiti) dal lavoratore in forza del precedente contratto, cioè da questi già maturati, restano intangibili.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori?
  2. L'articolo 28 regola la repressione dei comportamenti antisindacali e può essere attivato solo in caso di violazione di clausole obbligatorie del contratto collettivo, a tutela dei diritti del sindacato come soggetto distinto dai lavoratori (testo).

  3. Come si attiva l'articolo 28 in caso di violazione dei diritti sindacali?
  4. L'articolo 28 può essere attivato esclusivamente dai contraenti delle associazioni sindacali in caso di violazione di clausole obbligatorie del contratto collettivo, mentre per altre violazioni si ricorre al giudice del lavoro o a una transazione individuale (testo).

  5. Qual è la questione interpretativa riguardante la successione di contratti collettivi?
  6. La questione sorge quando un nuovo contratto collettivo prevede modifiche peggiorative; in tal caso, il nuovo contratto sostituisce il precedente, ma i diritti acquisiti dal lavoratore rimangono intangibili (testo).

Domande e risposte

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