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Concetti Chiave

  • Il regime del recesso ex articolo 2118 consente il licenziamento senza motivazione formale, ma richiede un preavviso che può essere monetizzato.
  • La legge 604/1966 ha introdotto limiti al licenziamento ad nutum, richiedendo un adeguato preavviso e un giustificato motivo per la legittimità del licenziamento.
  • La giusta causa è considerata una sotto-ipotesi del giustificato motivo, permettendo un licenziamento immediato in caso di violazioni gravi.
  • Se un licenziamento è giudicato illegittimo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, secondo l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
  • La tutela reale contro il licenziamento ingiustificato è vista da alcuni giuristi come un deterrente per le assunzioni a tempo indeterminato, proponendo una tutela economica alternativa.

Il regime del recesso e il preavviso

In teoria, il regime del recesso ex articolo 2118 è valido anche per il licenziamento, irrogabile ad nutum, cioè senza la necessità di fornire una motivazione formale. Ovviamente anche in questo caso vige l’obbligo del preavviso, volto a impedire che il lavoratore si trovi privo del posto di lavoro dall’oggi al domani. Spesso, però, i datori di lavoro comunicano nella lettera di licenziamento che il preavviso lavorativo è monetizzato, cioè sostituito dalla relativa indennità. Il Codice civile prevede inoltre un’ulteriore forma di licenziamento (per giusta causa o in tronco) che esonera il datore di lavoro dall'obbligo del preavviso.

Limiti al licenziamento ad nutum

In sostanza, però, sin dagli anni sessanta dello scorso secolo i giuristi hanno introdotto diversi limiti al potere di licenziamento ad nutum, in primo luogo tramite la legge 604/1966. Essa ha stabilito che il licenziamento individuale del lavoratore subordinato a tempo indeterminato è legittimo solo se è preceduto da un adeguato preavviso e, soprattutto, se è determinato da un giustificato motivo. In virtù di questa nuova legge, la giusta causa ex art. 2119 c.c. è considerata una sotto-ipotesi del giustificato motivo, cioè un fattore aggravante. Quando essa ricorre, infatti, oltre ad essere legittimo, il licenziamento ha efficacia immediata.

Giustificato motivo e giusta causa

Dal punto di vista giuridico, giustificato motivo e giusta causa sono dei fatti in funzione dei quali l’ordinamento condiziona la legittimità del licenziamento. Per far valere l'insussistenza di tali fatti, cioè eventuali vizi del licenziamento, il lavoratore deve proporre un'azione in giudizio tramite l'impugnazione di quest’ultimo.

Se il giudice rileva l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore gode del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale), riconosciuto dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Tutela reale e proposte alternative

Molti giuristi, però, hanno sostenuto che la tutela reale disincentiva le assunzioni a tempo indeterminato, a causa del timore di non riuscire più a liberarsi del lavoratore assunto. Per questo motivo è stata proposta la sostituzione della reintegrazione con la cosiddetta tutela economica del licenziamento ingiustificato, in funzione della quale la reintegrazione è circoscritta a casi particolari.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra licenziamento ad nutum e licenziamento per giusta causa?
  2. Il licenziamento ad nutum può avvenire senza motivazione formale, ma richiede un preavviso, mentre il licenziamento per giusta causa esonera il datore di lavoro dall'obbligo di preavviso e ha efficacia immediata, come stabilito dal Codice civile.

  3. Quali sono i limiti introdotti dalla legge 604/1966 riguardo al licenziamento?
  4. La legge 604/1966 stabilisce che il licenziamento individuale di un lavoratore a tempo indeterminato è legittimo solo se preceduto da un adeguato preavviso e motivato da un giustificato motivo, con la giusta causa considerata un aggravante.

  5. Cosa prevede l'art. 18 dello statuto dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo?
  6. In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, come stabilito dall'art. 18, ma alcuni giuristi suggeriscono di sostituire questa tutela reale con una tutela economica per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.

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