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Concetti Chiave

  • Le causali di licenziamento rappresentano le motivazioni utilizzate dal datore di lavoro per giustificare il recesso dal contratto di lavoro.
  • La giusta causa, secondo l'articolo 2119 del Codice civile, consente il licenziamento senza preavviso in caso di comportamenti estremamente gravi da parte del lavoratore.
  • Il licenziamento può essere giustificato anche per fatti avvenuti al di fuori del luogo di lavoro, se inficiano il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
  • L'inadempimento deve essere considerato "notevole" e attinente alla gravità del fatto per giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
  • Il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono entrambe forme di sanzioni disciplinari che estinguono il rapporto di lavoro.

Causali di licenziamento

Le cosiddette «causali di licenziamento» costituiscono le motivazioni che il datore di lavoro adduce a giustificazione del licenziamento. Tra queste,, una delle più preminenti è la giusta causa, enucleata dall’articolo 2119 del Codice civile. Esso stabilisce che ciascuno dei contraenti possa recedere unilateralmente dal contratto di lavoro senza rispettare l’obbligo di preavviso solo nel caso in cui il fatto commesso dalla controparte sia estremamente grave.

Giusta causa e fiducia

Tra i fatti notevolmente gravi sono annoverati non solo gli inadempimenti contrattuali intesi in senso stretto, ma anche tutti i fatti o i comportamenti rientranti nella sfera personale del lavoratore, talmente gravi da inficiare il rapporto fiduciario che intercorre tra le due parti. Secondo la teoria della giusta causa oggettiva, il licenziamento può essere giustificato anche nel caso in cui il fatto commesso non abbia avuto luogo presso l’ambiente di lavoro: l’insegnante nel cui computer siano state rinvenute immagini pedopornografiche potrà essere licenziato per giusta causa perché il fatto, anche se commesso al di fuori del luogo di lavoro, ha pregiudicato il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.

Notevole inadempimento

Affinché l’inadempimento possa giustificare il licenziamento esso deve essere notevole. L’espressione «notevole inadempimento» attiene in primo luogo alla notevolezza del fatto, cioè alla sua oggettiva gravità. Gli obblighi che, se violati, integrano l’espressione «inadempimento contrattuale» riconducibile al licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono quelli derivanti dalla lettura del codice civile (artt. 2104, 2105, ecc.) e quelli inerenti alla contrattazione individuale o collettiva.

Sanzioni disciplinari

Per concludere, bisogna sottolineare come il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo costituiscano due sanzioni disciplinari. Esse, infatti, si pongono come sanzioni estintive del rapporto lavorativo che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale motivazione che consente un licenziamento senza preavviso?
  2. La principale motivazione è la giusta causa, prevista dall'articolo 2119 del Codice civile, che consente al datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro senza preavviso solo in caso di fatti estremamente gravi.

  3. In quali casi un comportamento del lavoratore può giustificare un licenziamento per giusta causa?
  4. Un comportamento può giustificare un licenziamento per giusta causa se è talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, anche se il fatto è avvenuto al di fuori dell'ambiente di lavoro, come nel caso di un insegnante trovato in possesso di immagini pedopornografiche.

  5. Cosa si intende per "notevole inadempimento" nel contesto del licenziamento?
  6. Il "notevole inadempimento" si riferisce alla gravità oggettiva del fatto che giustifica il licenziamento, e deve riguardare obblighi contrattuali violati, come stabilito dal codice civile e dalla contrattazione collettiva o individuale.

Domande e risposte

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