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Concetti Chiave

  • Le fonti fatto sono norme create autonomamente dal corpo sociale, mentre le fonti atto seguono procedure stabilite, come quelle previste dalla costituzione.
  • Le fonti primarie non possono generare altre fonti primarie; solo la costituzione ha il potere di modificarle e crearne di nuove.
  • Le fonti secondarie sono un sistema aperto che può includere diverse tipologie di regolamenti, la cui modifica non richiede una modifica della costituzione.
  • Il criterio di competenza stabilito dalla costituzione determina quali materie devono essere regolate dalle varie fonti legislative.
  • La divisione gerarchica delle forme del diritto consente di chiarire la distinzione normativa nel diritto nazionale, come evidenziato dall'articolo 117 sulla legislazione esclusiva dello Stato.

Distinzione tra fonti fatto e fonti atto

Le fonti fatto sono norme prodotte in via autonoma dal corpo sociale senza che siano seguite procedure particolari. Le fonti atto, invece, sono quelle norme prodotte secondo specifiche disposizioni sulla produzione (la costituzione, la legge, il regolamento, ecc).
Fonti primarie e secondarie sono annoverate in due sistemi distinti. Per comprenderne il motivo bisogna premettere due elementi fondamentali: una fonte primaria non può in nessun caso istituire altre fonti primarie. L’unica fonte suprema che può dar vita a una nuova e diversa fonte primarie è la costituzione, la quale può essere modificata per creare nuove fonti primarie. Le fonti primarie, pertanto, costituiscono un sistema chiuso.

Le fonti secondarie, non trovando un diretto collegamento con la costituzione, sono invece un sistema aperto, poiché possono esistere diverse tipologie di regolamenti, il cui numero non è definito in modo specifico dalla costituzione. Le fonti secondarie, infatti, sono previste e disciplinate da una fonte primaria e, in quanto tali, la loro modifica non prevede un cambiamento della costituzione. Le fonti secondarie, infatti, sono disciplinate liberamente dalle leggi o dalle fonti primarie.

Criterio di competenza nella costituzione

Servendosi del cosiddetto criterio di competenza, la costituzione definisce le materie che devono essere disciplinate da se stessa e dalle varie fonti. L’articolo 117 della costituzione italiana, ad esempio, stabilisce che solo lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di immigrazione. Se, ad esempio, l’Emilia Romagna emanasse una legge regionale riguardante l’immigrazione, entrerebbe in contrasto con il criterio di competenza e, quindi, con la Costituzione della Repubblica italiana. L’applicazione del criterio di competenza e la divisione gerarchica che distingue le varie forme del diritto consentono di determinare una distinzione normativa nell’ambito del diritto nazionale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra fonti fatto e fonti atto?
  2. Le fonti fatto sono norme create autonomamente dal corpo sociale senza procedure specifiche, mentre le fonti atto sono norme prodotte seguendo disposizioni precise, come la costituzione o le leggi.

  3. Come si distingue il sistema delle fonti primarie da quello delle fonti secondarie?
  4. Le fonti primarie costituiscono un sistema chiuso, poiché solo la costituzione può dar vita a nuove fonti primarie. Al contrario, le fonti secondarie formano un sistema aperto, poiché possono essere create e modificate liberamente dalle leggi senza alterare la costituzione.

  5. Qual è il ruolo del criterio di competenza nella legislazione italiana?
  6. Il criterio di competenza, stabilito dalla costituzione, definisce quali materie devono essere regolate dalla costituzione stessa e dalle fonti, come evidenziato dall'articolo 117, che assegna allo Stato la legislazione esclusiva in materia di immigrazione.

Domande e risposte

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