Concetti Chiave
- Il principio giuridico romano stabilisce che non può esistere una servitù di una servitù, meglio interpretato come l'impossibilità di costituire un diritto di usufrutto su una servitù.
- Le servitù si suddividono in positive, che consentono al titolare di intervenire sul fondo servente, e negative, che impongono al proprietario del fondo servente di astenersi da determinate azioni.
- La servitù positiva, come quella di passaggio, implica una tolleranza da parte del proprietario del fondo servente, mentre la servitù negativa limita le azioni del proprietario stesso.
- Nel diritto positivo romano sono riconosciute ulteriori tipologie di servitù, come la servitù coattiva, imposta dallo Stato.
- La difesa delle servitù avveniva mediante un'actio in rem denominata "vindicatio servitutis", evoluta nel tempo fino a diventare "actio confessoria".
Principi giuridici romani
I romani si attenevano al principio, enunciato dal giurista Paolo, secondo cui «servitus servitutis esse non potest (non vi può essere una servitù di una servitù)»: tale principio, però, trova un’interpretazione più corretta tramite l’espressione «non si può costituire un diritto di usufrutto avente ad oggetto una servitù».
Interpretazione delle servitù
In questo caso, però, il termine servitus viene tradotto con il sostantivo «usufrutto». Tale interpretazione è stata avanzata dal giurista Marciano, il quale operava una summa divisio tra servitù delle persone (servitutes personarum) e servitù delle cose (servitutes rerum). Poiché l’usufrutto rientra nella prima categoria, è possibile tradurre uno dei due termini «servitus o servitutis» con l’espressione «usufrutto di servitù».
Tipologie di servitù
Oggi, le servitù si distinguono in positive e negative:
- le servitù positive prevedono un pati (cioè una tolleranza). Tali servitù sono definite positive perché implicano la possibilità «positiva» per il titolare del fondo dominante di intervenire sul fondo servente, vantandone, ad esempio, la servitù di passaggio;
- le servitù negative implicano invece il non facere del proprietario del fondo servente, al quale è imposto di non fare (appunto non facere) qualcosa, ad esempio sopraelevare la propria casa poiché ciò provocherebbe un danno al fondo dominante.
Nel corso del tempo, il nostro diritto positivo ha previsto altre tipologie di servitù, come ad esempio la servitù coattiva, cioè imposta dallo Stato.
Difesa delle servitù
La difesa della servitù fu realizzata attraverso un’actio in rem, chiamata «vindicatio servitutis», inizialmente con un adattamento della legge actio sacramento, successivamente la vindicatio servitutis venne denominata «actio confessoria».
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale riguardante le servitù secondo il giurista Paolo?
- Come si distinguono le servitù secondo il giurista Marciano?
- Quali sono le principali tipologie di servitù e come si differenziano?
Il principio enunciato da Paolo afferma che «servitus servitutis esse non potest», ovvero non può esistere una servitù di una servitù. Tuttavia, questo principio è meglio interpretato come l'impossibilità di costituire un diritto di usufrutto avente ad oggetto una servitù.
Marciano distingue tra servitù delle persone (servitutes personarum) e servitù delle cose (servitutes rerum), affermando che l'usufrutto rientra nella prima categoria, permettendo così di tradurre il termine «servitus» con «usufrutto di servitù».
Le servitù si dividono in positive, che prevedono una tolleranza da parte del fondo servente, e negative, che impongono al proprietario del fondo servente di non compiere determinate azioni. Inoltre, esistono servitù coattive imposte dallo Stato.