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Concetti Chiave

  • Le consuetudini internazionali possono prevalere sulle norme nazionali, ma solo se non violano i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano.
  • La sentenza 238 del 2014 stabilisce che la legittimità delle fonti consuetudinarie può essere verificata soltanto se formate dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
  • Il meccanismo di adeguamento automatico delle consuetudini internazionali all'ordinamento interno è limitato dal rispetto dei principi inderogabili della Costituzione.
  • La Corte non può valutare la legittimità delle norme riguardanti l'immunità degli stati dalla giurisdizione civile, poiché queste appartengono al diritto internazionale.
  • La sentenza sottolinea l'importanza della sovranità popolare e della rigidità costituzionale nel mantenimento dell'ordine giuridico italiano.

Consuetudini internazionali e norme nazionali

Le consuetudini internazionali possono prevalere sulle norme nazionali sulla base dei limiti sanciti dalla sentenza 238 del 2014, la quale stabilisce che esistono alcuni principi, che attengono ai valori supremi del nostro ordinamento, che non possono essere messi in discussione nemmeno dalle consuetudini internazionali.

Sentenza 238 del 2014 e costituzionalità

Nella fattispecie, tramite questa sentenza la Corte ha valutato la legittimità costituzionale delle fonti consuetudinarie, stabilendo che esse sono suscettibili di verifica di costituzionalità solo nel caso in cui esse si siano formate in seguito all’entrata in vigore della Costituzione. Esaminando, in particolare, la legittimità dell’ordine di esecuzione della legge 804 del 1967 (art. 31) ai sensi delle norme consuetudinarie di diritto internazionale. Il giudizio di legittimità è stato considerato in riferimento alla suddetta fonte fatto: la Corte ha stabilito il prevalere della consuetudine internazionale sulla disposizione interna, precisando che, in generale, il meccanismo di adeguamento automatico delle fonti consuetudinarie internazionali all’ordinamento interno (ex art. 10 Cost) non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, operando in un sistema fondato sulla sovranità popolare e sulla rigidità della Costituzione.

Immunità degli stati e diritto internazionale

La Corte ha dichiarato che la questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento della fonte consuetudinaria sull’immunità degli stati dalla giurisdizione civile degli altri stati (in merito al giudizio dei crimini di Guerra commessi dalla Germania) non è fondata perché la Corte non può procedere alla valutazione di tale norma, poiché essa è inerente all’ambito del diritto internazionale e dunque esterna dall’ordinamento giuridico interno: uno scrutinio da parte della Corte sarebbe illegittimo ai sensi dell’articolo 134 cost.

In sintesi, è possibile dire che, sulla base della sentenza 238 del 2014, una fonte consuetudinaria può derogare una legge ordinaria attenendosi sempre ai principi inderogabili della costituzione italiana, che non possono essere valicati.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio stabilito dalla sentenza 238 del 2014 riguardo alle consuetudini internazionali e le norme nazionali?
  2. La sentenza 238 del 2014 stabilisce che le consuetudini internazionali possono prevalere sulle norme nazionali, ma solo nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento, che non possono essere messi in discussione (testo).

  3. In quali circostanze le fonti consuetudinarie possono essere verificate per la loro legittimità costituzionale?
  4. Le fonti consuetudinarie sono suscettibili di verifica di costituzionalità solo se si sono formate dopo l'entrata in vigore della Costituzione, come stabilito dalla Corte nella sentenza 238 del 2014 (testo).

  5. Qual è la posizione della Corte riguardo all'immunità degli stati nel contesto del diritto internazionale?
  6. La Corte ha dichiarato che non può valutare la norma sull'immunità degli stati dalla giurisdizione civile, poiché essa appartiene al diritto internazionale e non è soggetta al controllo dell'ordinamento giuridico interno, come previsto dall'articolo 134 della Costituzione (testo).

Domande e risposte

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