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Concetti Chiave

  • L'interpretazione restrittiva del diritto di sciopero è stata ampliata dalla Cassazione, definendo lo sciopero come un'astensione collettiva da lavoro per un fine comune.
  • Il danno alla produzione si riferisce a una temporanea riduzione della capacità produttiva, mentre il danno alla produttività è illecito e influisce negativamente sulla capacità a lungo termine dell'azienda.
  • In impianti a ciclo continuo, lo sciopero è legittimo solo se alcuni lavoratori continuano a garantire il funzionamento, evitando danni alla produttività futura.
  • Le forme anomale di sciopero sono lecite se non arrecano danno alla produttività, consentendo ai lavoratori di riprendere le prestazioni offerte tra le sospensioni.
  • Il datore di lavoro non può rifiutare prestazioni offerte da scioperanti o lavoratori non partecipanti, a meno che queste non siano inutilizzabili.

Interpretazione del diritto di sciopero

L’interpretazione restrittiva del diritto di sciopero è stata ampliata dalla Cassazione tramite la sentenza 711 del 1980. La Corte ha definito lo sciopero come un’astensione collettiva da lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune. La nozione non fa riferimento agli effetti dello sciopero, ma negli anni successivi si è consolidato il principi secondo cui esso è lecito se arreca un danno alla produzione dell’azienda, non alla sua produttività.

Danno alla produzione e produttività

Il danno riguarda la produzione se si limita a rallentare la capacità momentanea dell’impresa di produrre. Invece, il danno alla produttività è qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni all’impresa un danno ingiusto che si proietta nel futuro, essendo quindi destinato a danneggiare l’impresa nella sua attitudine produttiva a lungo termine. Il danno è così ingente che, anche dopo la conclusione dello sciopero, l’azienda non sarà in grado di ripristinare la sua piena operatività. Per questo, lo sciopero che arreca un danno alla produttività è sempre illecito.

Cicli produttivi e sciopero legittimo

Vi sono certi cicli produttivi industriali, specialmente nell’industria pesante (alti forni, Ilva, ecc.), che non si possono fermare mai: si tratta di impianti a ciclo continuo. Anche durante l’esercizio dello sciopero, infatti, essi continuano a funzionare, sebbene a ritmi ridotti. La chiusura di un alto forno ne determina il danneggiamento irreparabile. In questo caso, dunque, lo sciopero è legittimo solo se un certo numero di lavoratori (le cosiddette «comandate») continua a prestare servizio per garantire il funzionamento degli impianti a ciclo continuo. Lo sciopero è lecito solo se sono assicurate le comandate: l’astensione provoca un danno alla produzione (momentaneo) ma non alla produttività (pro futuro). Anche le forme anomale di sciopero (a singhiozzo, a scacchiera, ecc.), sono quindi lecite se non arrecano un danno alla produttività dell’impresa. Se questa condizione viene rispettata, il datore non può rifiutare la prestazione offerta dagli scioperanti tra una sospensione e l’altra, né tantomeno quella fornita dai lavoratori che non hanno preso parte all’astensione. L’unica eccezione riguarda il caso in cui le prestazioni, pur non arrecando un danno alla produttività, siano di fatto inutilizzabili dal datore di lavoro.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di sciopero secondo la Cassazione?
  2. La Cassazione, con la sentenza 711 del 1980, definisce lo sciopero come un’astensione collettiva dal lavoro, attuata da un gruppo di lavoratori per raggiungere un obiettivo comune, senza riferirsi agli effetti dello sciopero stesso.

  3. Qual è la differenza tra danno alla produzione e danno alla produttività?
  4. Il danno alla produzione si riferisce a un rallentamento temporaneo della capacità produttiva dell'azienda, mentre il danno alla produttività implica un danno ingiusto che compromette la capacità produttiva a lungo termine, rendendo lo sciopero illecito se causa tale danno.

  5. In quali casi lo sciopero è considerato legittimo nell'industria pesante?
  6. Nelle industrie con impianti a ciclo continuo, lo sciopero è legittimo solo se un numero sufficiente di lavoratori, le "comandate", continua a lavorare per garantire il funzionamento degli impianti, evitando danni alla produttività.

Domande e risposte

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