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Concetti Chiave

  • I tribunali italiani hanno mostrato un crescente interesse per l'economia digitale tra il 2018 e il 2019, in particolare per i lavoratori che operano su piattaforme come just-eat e Deliveroo.
  • La Corte di Cassazione ha confermato nel 2020 che i gig workers devono essere considerati lavoratori autonomi eterorganizzati, validando la decisione della Corte d’Appello di Torino.
  • La legge 128/2019 ha aggiornato il decreto legislativo 81/2015 per includere riferimenti specifici alle piattaforme digitali, ma queste ultime non si considerano datori di lavoro.
  • Il lavoro sul web viene spesso svolto in modo sistematico da gig workers, che operano in fasce orarie specifiche e con prestazioni continuative.
  • La normativa riguardante i gig workers è in costante evoluzione, riflettendo le nuove dinamiche del lavoro digitale.

Interesse dei tribunali italiani

Fra il 2018 e il 2019 i più importanti tribunali italiani mostrarono un acceso interesse per le vicende relative all’economia su piattaforma digitale. Di recente, infatti, sono sempre più frequenti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa affidandosi a piattaforme sul web: si pensi a just-eat o a Deliveroo.

Sentenza della Corte di Cassazione

La vicenda relativa al gig work, nello specifico in merito al caso foodora, fu chiusa dalla sentenza 1664 del 24 gennaio 2020, emessa dalla Corte di Cassazione.
La decisione assunta dalla Corte d’Appello di Torino di ritenere i gig workers collaboratori eterorganizzati viene considerata valida. Non viene invece avvalorata la tesi del tertium genus: esiste solo la subordinazione da un lato e l’autonomia (o eventualmente parasubordinazione) dall’altro.

Nello specifico, i gig workers vengono considerati lavoratori autonomi eterorganizzati.

Modifiche legislative

Tramite la legge 128/2019, inoltre, il legislatore ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015: le modifiche hanno riguardato l’aggiunta al riferimento delle piattaforme digitali, di automazione e organizzazione del lavoro.
Le piattaforme digitali che gestiscono le prestazioni dei ciclofattorini rifiutano di essere considerate effettivi datori di lavoro. Per questo motivo, in un simile ambito il diritto di serrata potrebbe configurarsi solo qualora le suddette piattaforme fossero riconosciute come effettivi datori di lavoro ex art. 2094 c.c. Peraltro, tali piattaforme non ammettono nemmeno di essere committente: accettano di configurarsi come mera infrastruttura digitale che mette in comunicazione clienti e ristoranti.

Lavoro sistematico sul web

Chi decide di utilizzare il lavoro sul web lo fa spesso in modo sistematico, cioè in fasce orarie particolari (cioè quelle dei pasti) effettuando più prestazioni ripetute, ricorrendo dunque la fattispecie della continuatività.

La gestione previdenziale separata presso l’Inps valida per i lavoratori parasubordinati si applica anche ai gig workers.

Evoluzione normativa

In definitiva, la normativa in vigore sui gig workers è in continua evoluzione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la posizione della Corte di Cassazione riguardo ai gig workers?
  2. La Corte di Cassazione, con la sentenza 1664 del 24 gennaio 2020, ha confermato che i gig workers sono considerati lavoratori autonomi eterorganizzati, validando la decisione della Corte d’Appello di Torino e rifiutando la tesi del tertium genus.

  3. Come ha influito la legge 128/2019 sulle piattaforme digitali?
  4. La legge 128/2019 ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, includendo le piattaforme digitali nel contesto dell’organizzazione del lavoro, ma queste ultime rifiutano di essere considerate datori di lavoro, configurandosi solo come infrastrutture digitali.

  5. In che modo i gig workers si inseriscono nel contesto del lavoro sistematico sul web?
  6. I gig workers operano spesso in modo sistematico, svolgendo prestazioni in fasce orarie specifiche, come quelle dei pasti, il che implica una continuità nel loro lavoro, e sono soggetti alla gestione previdenziale separata presso l’Inps.

Domande e risposte

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