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Concetti Chiave

  • La Corte d'Appello di Torino ha emesso una sentenza nel febbraio 2019, contestando l'inquadramento giuridico dei rider proposto dal tribunale di lavoro di Torino.
  • Il tribunale ha trovato impossibile considerare i rider come lavoratori subordinati, optando per una soluzione intermedia tra lavoro subordinato e autonomo.
  • La Corte ha definito la posizione dei rider come collaborazione etero-organizzata, secondo l'art. 2.1 del d.lgs. 81/2015.
  • La collaborazione etero-organizzata prevede che le modalità di lavoro siano stabilite dal committente, anche riguardo a tempi e luoghi di esecuzione.
  • Questa figura giuridica rappresenta una via di mezzo tra subordinazione e autonomia, evidenziando l'integrazione funzionale del collaboratore nell'impresa del committente.

Sentenza della Corte d'Appello

L’inquadramento giuridico dei rider proposto dal tribunale di lavoro di Torino è stato messo in discussione dalla Corte d’Appello di Torino tramite una sentenza, emessa nel febbraio del 2019.
Il tribunale ha proposto una soluzione intermedia. Pur continuando a ritenere impossibile ricondurre la materia alla fattispecie della subordinazione ex art. 2094, ha ammesso la possibilità di considerarla una via di mezzo fra un rapporto di lavoro subordinato e uno autonomo.

Definizione di collaborazione etero-organizzata

Infatti, la Corte ha ricondotto la fattispecie alla collaborazione etero-organizzata (art. 2.1 d.lgs. 81/2015). È tale ogni prestazione esclusivamente personale e continuativa le cui modalità di organizzazione sono stabilite dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi dell’esecuzione. L’art. 2.1 del decreto 81/2015 ha ricondotto a questo ambito le cosiddette «subordinazioni spurie», cioè tutti quei rapporti di lavoro che formalmente sono autonomi, ma in realtà presentano caratteristiche tipiche della subordinazione.

La collaborazione etero-organizzata, dunque, si configura come via di mezzo fra la subordinazione (art. 2094 c.c.) e l’autonomia (art. 409.3 c.p.c.). In particolare, l’art. 409 definisce autonome le collaborazioni che si concretano in una prestazione di opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. Il collaboratore deve poter coordinare autonomamente lo svolgimento della prestazione: se questo requisito manca si ricade nell’ipotesi di collaborazione etero-organizzata. Infatti ha luogo l’effettiva integrazione funzionale del collaboratore nell’impresa del committente.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la posizione della Corte d'Appello di Torino riguardo all'inquadramento giuridico dei rider?
  2. La Corte d'Appello di Torino ha messo in discussione l'inquadramento giuridico dei rider, proponendo una soluzione intermedia che non riconosce la subordinazione, ma considera la loro situazione come una forma di collaborazione etero-organizzata, una via di mezzo tra lavoro subordinato e autonomo (febbraio 2019).

  3. Cosa si intende per collaborazione etero-organizzata secondo il d.lgs. 81/2015?
  4. La collaborazione etero-organizzata è definita come una prestazione personale e continuativa, le cui modalità di organizzazione sono stabilite dal committente, inclusi tempi e luoghi di esecuzione. Essa include rapporti di lavoro formalmente autonomi ma con caratteristiche di subordinazione (art. 2.1 d.lgs. 81/2015).

  5. Quali sono le differenze tra collaborazione etero-organizzata e lavoro autonomo?
  6. La collaborazione etero-organizzata si distingue dal lavoro autonomo in quanto il collaboratore non ha la libertà di coordinare autonomamente la prestazione; se questo requisito manca, si configura una collaborazione etero-organizzata, evidenziando l'integrazione funzionale del collaboratore nell'impresa del committente (art. 409 c.p.c.).

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