Concetti Chiave
- I contratti tipici hanno una causa evidente, mentre i contratti atipici non sono normati in termini di causa, come stabilito dall'art. 1424.
- Il contenuto del contratto, come indicato dall'art. 1374 c.c., include obblighi legali, usi e principi di equità, distinti dall'oggetto del contratto.
- L'autonomia contrattuale è limitata dal codice del consumo, che permette al giudice di valutare la nullità delle clausole regolamentari, non riguardanti l'oggetto.
- Oggetto e prestazione sono elementi fondamentali: l'oggetto è l'azione richiesta, mentre la prestazione rappresenta il valore di tale azione.
- Un contratto è valido anche se l'oggetto è iniquo, a condizione che sia espresso chiaramente; errori manifesti nell'oggetto possono portare a una decisione del giudice.
Contratti tipici e atipici
Mentre nei contratti tipici la causa è sempre evidente, i contratti atipici non costituiscono oggetto normativo sotto il profilo della causa.
L’art. 1424 prevede che, finché è possibile, il contratto nullo può produrre degli effetti tenuto conto dello scopo (causa) che le parti hanno conseguito. L’art. 1424, dunque, mira a verificare il reale scopo che le parti si propongono di perseguire.
È inoltre fondamentale distinguere l’oggetto del contratto dal suo contenuto.
L’art. 1374 c.c. individua il contenuto del contratto: il contratto obbliga le parti a tutte le conseguenze derivanti dalla legge, dagli usi e dai comportamenti d’uso e l’equità.
Autonomia e limitazioni contrattuali
Il principio dell’autonomia contrattuale trova una parziale limitazione nel secondo comma dell’art. 34 del codice del consumo, il quale prevede che il giudice possa formulare un giudizio di nullità in relazione alle clausole inerenti ciò che attiene al profilo regolamentare, dunque non all’oggetto del contratto.
La iniquità prevista dal nostro ordinamento giuridico rileva solo laddove tale squilibrio attiene ai diritti e agli obblighi previsti dal contratto.
Oggetto e prestazione nei contratti
Ogni accordo tra due parti tiene inoltre conto dell’oggetto e della prestazione: l’oggetto è la mera azione di cui è richiesto l’adempimento, la prestazione è invece costituita dal valore che l’oggetto rappresenta. Se, ad esempio, una persona fisica o giuridica cede la maggior parte delle azioni di quota di una società, il trasferimento in sé costituisce la prestazione, la cessione della società (ciò che ne scaturisce) costituisce l’oggetto.
Se l’oggetto è iniquo ma è espresso in modo trasparente il contratto è valido (non si pone alcun problema di iniquità); nel caso in cui la determinazione dell’oggetto sia resa manifestamente erronea la gestione del rapporto contrattuale è deferita al giudice, a cui è demandato il compito di determinare l’oggetto del contratto. Quest’ultima ipotesi non si applica in presenza di malafede contrattuale, che determina la nullità del contratto.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra contratti tipici e atipici?
- Come si distingue l'oggetto dal contenuto di un contratto?
- In quali casi un contratto può essere considerato nullo per iniquità?
Nei contratti tipici la causa è sempre evidente, mentre nei contratti atipici non è normativamente definita. L’art. 1424 c.c. consente che un contratto nullo possa comunque produrre effetti in base allo scopo perseguito dalle parti.
L'oggetto del contratto è l'azione richiesta per l'adempimento, mentre il contenuto comprende le conseguenze legali, gli usi e l'equità. L’art. 1374 c.c. stabilisce che le parti sono obbligate a rispettare tali conseguenze.
La nullità per iniquità si verifica solo se lo squilibrio attiene ai diritti e agli obblighi contrattuali. Se l'oggetto è iniquo ma trasparente, il contratto è valido; in caso di errore manifestamente evidente, il giudice determina l'oggetto, a meno di malafede contrattuale che porta alla nullità.