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Concetti Chiave

  • La giurisprudenza italiana mostra intolleranza verso chi non rispetta i valori pubblici, evidenziata da casi come quello di Flavio Tosi e la condanna per una campagna contro i campi rom.
  • La tutela della dignità delle minoranze etniche è considerata costituzionalmente legittima e serve a preservare l'ordine pubblico in una società multiculturale.
  • Si discute se sia più appropriato parlare di ordine costituzionale piuttosto che di ordine pubblico, per evitare una repressione delle opinioni dissenzienti.
  • La Costituzione repubblicana, essendo pluralista, non può imporre un "pensiero unico" e deve garantire libertà di manifestazione del pensiero, anche su valori costituzionali.
  • Gli hate crimes, a differenza dell'hate speech, si riferiscono ad azioni delittuose motivate da discriminazione o odio, con aggravio di pena previsto per tali reati.

Intolleranza e giurisprudenza italiana

Nel corso degli anni, la giurisprudenza italiana ha delineato un atteggiamento di intolleranza nei confronti di chi non rispetta i valori pubblici e la pubblica quiete. Sono temi su cui si è aperta una discussione anche sulla stampa in occasione del processo, seguito da condanna confermata in cassazione, a carico di alcuni esponenti della Lega nord, fra cui l’allora sindaco di Verona Flavio Tosi, per una campagna di protesta contro i campi rom (cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2009, n. 41819). Secondo parte della dottrina, tale previsione sarebbe costituzionalmente legittima perché diretta a tutelare la dignità delle minoranze etniche o razziali, e quindi funzionale alla salvaguardia della cornice pluralista dell’odierna società multiculturale. Con questa giustificazione, non legata alla tutela della dignità e onorabilità della singola persona (limite soggettivo che trova altre forme di tutela penale), sembra dunque riproporsi un’interpretazione ideale dell’ordine pubblico (limite oggettivo). Infatti, attraverso la sanzione penale si imporrebbe pur sempre ai consociati il rispetto dei valori dell’ordinamento, a prescindere dalla tutela della quiete pubblica.

Ordine pubblico e costituzionale

Poiché i valori di cui si richiede rispetto coincidono con le istanze che caratterizzano lo stato costituzionale, ci si può domandare se non sia opportuno fare riferimento, piuttosto che a una categoria di antico sapore come l’ordine pubblico, a un più moderno ordine costituzionale. La risposta può essere positiva purché l’ordine costituzionale non assuma un carattere potenzialmente repressivo delle opinioni dissenzienti. Fare propaganda – anche per motivi abietti – contro questo o quel valore costituzionale (l’unità della Repubblica, la pari dignità delle persone, il valore della famiglia, l’eguaglianza fra i sessi e così via) può legittimamente giustificare una fattispecie di reato che incida sulla libera manifestazione del pensiero? Nel dare una risposta bisogna tenere conto che la Costituzione repubblicana, proprio perché pluralista (e perché ha scelto di non dare vita a una democrazia protetta), non può certo pretendere di imporre una sorta di «pensiero unico», anche se riferito ai valori in essa incorporati.

Hate speech e hate crimes

Dall’hate speech devono essere tenuti distinti gli hate crimes, altra categoria descrittiva coniata dal diritto anglosassone per indicare le azioni delittuose (non le opinioni o gli scritti) commesse «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» (art. 3 del d.l. 122/1993, che punisce tali azioni con un aggravio di pena, attualmente ancora non previsto in caso di reati motivati da omofobia o transfobia).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'atteggiamento della giurisprudenza italiana nei confronti dell'intolleranza?
  2. La giurisprudenza italiana ha mostrato un atteggiamento di intolleranza verso chi non rispetta i valori pubblici e la quiete sociale, come evidenziato nel caso di condanna di esponenti della Lega nord per una campagna contro i campi rom (cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2009, n. 41819).

  3. Come si giustifica la sanzione penale in relazione all'ordine pubblico?
  4. La sanzione penale è giustificata come un mezzo per imporre il rispetto dei valori dell'ordinamento, mirando a tutelare la dignità delle minoranze etniche o razziali, piuttosto che solo la quiete pubblica.

  5. È opportuno sostituire il concetto di ordine pubblico con quello di ordine costituzionale?
  6. Sì, è opportuno farlo, a condizione che l'ordine costituzionale non diventi repressivo delle opinioni dissenzienti, poiché la Costituzione repubblicana è pluralista e non può imporre un "pensiero unico".

  7. Qual è la differenza tra hate speech e hate crimes?
  8. L'hate speech si riferisce a opinioni o scritti, mentre gli hate crimes indicano azioni delittuose motivate da discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso, punite con un aggravio di pena secondo l'art. 3 del d.l. 122/1993.

Domande e risposte

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