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Concetti Chiave

  • La riforma costituzionale ridefinisce l'ordinamento repubblicano, ponendo i Comuni come primo ente, seguito da Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
  • Viene garantita una piena autonomia agli enti territoriali, con un riconoscimento speciale per Roma capitale.
  • Le Regioni e gli enti autonomi territoriali ricevono un'ampia autonomia legislativa e amministrativa, accompagnata dal principio di sussidiarietà.
  • Il federalismo fiscale consente agli enti locali di gestire le proprie entrate e spese, promuovendo l'autonomia finanziaria e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
  • Il potere sostitutivo dello Stato è attivato in condizioni specifiche, come stabilito dall'art. 120 della Costituzione.

Quali sono i principi della riforma costituzionale?

I principi introdotti con la riforma costituzionale si possono cosi' sintetizzare:

• l'ordinamento repubblicano è fondato sui Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato; nella nuova dicitura dell'art.114 non si parla più di Stato ripartito in Regioni, Province, Comuni, ma si indica una successione non casuale, ponendo per primo l'organo più vicino ai cittadini e poi quelli con competenze progressivamente maggiori;

Autonomia degli enti territoriali

• i diversi enti godono di piena autonomia, limitata dai soli principi costituzionali;
• viene dato un riconoscimento costituzionale e uno status particolare a Roma capitale;

• vengono riconosciute condizioni particolari di autonomia a tutte le Regioni, nei limiti della Costituzione e con legge dello Stato, secondo quanto stabilito dall'art. 116;

Autonomia legislativa e amministrativa

• viene riconosciuta un'ampia autonomia legislativa alle Regioni e autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria non solo alle Regioni, ma anche agli altri enti autonomi territoriali;
• viene introdotto il principio di sussidiarietà;

• viene introdotto il federalismo fiscale, con l'art.119;

• il potere sostitutivo dello Stato, tramite l'intervento del Governo, avviene nei casi previsti dall'art.120.

Art. 114 Cost.

Articolo 114 della Costituzione

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princ?pi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."

Art. 119 Cost.

"I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la nuova struttura dell'ordinamento repubblicano secondo la riforma costituzionale?
  2. L'ordinamento repubblicano è ora fondato sui Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, con una successione che pone i Comuni come organo più vicino ai cittadini, come indicato nell'art. 114.

  3. Quali sono le autonomie riconosciute agli enti territoriali?
  4. Gli enti territoriali godono di piena autonomia, limitata solo dai principi costituzionali, e Roma capitale riceve un riconoscimento e uno status particolare, come stabilito nella riforma.

  5. Che cosa prevede il principio di sussidiarietà introdotto dalla riforma?
  6. La riforma introduce il principio di sussidiarietà, che riconosce un'ampia autonomia legislativa e amministrativa non solo alle Regioni, ma anche agli altri enti autonomi territoriali.

  7. Come viene regolato il federalismo fiscale secondo l'art. 119?
  8. L'art. 119 stabilisce che gli enti territoriali hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa, con la possibilità di stabilire tributi propri e di accedere a risorse autonome, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

  9. Quali misure lo Stato può adottare per supportare i territori con minore capacità fiscale?
  10. Lo Stato può istituire un fondo perequativo e destinare risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, come previsto dall'art. 119.

Domande e risposte

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