Concetti Chiave
- La riforma costituzionale ridefinisce l'ordinamento repubblicano, ponendo i Comuni come primo ente, seguito da Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
- Viene garantita una piena autonomia agli enti territoriali, con un riconoscimento speciale per Roma capitale.
- Le Regioni e gli enti autonomi territoriali ricevono un'ampia autonomia legislativa e amministrativa, accompagnata dal principio di sussidiarietà.
- Il federalismo fiscale consente agli enti locali di gestire le proprie entrate e spese, promuovendo l'autonomia finanziaria e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- Il potere sostitutivo dello Stato è attivato in condizioni specifiche, come stabilito dall'art. 120 della Costituzione.
Quali sono i principi della riforma costituzionale?
I principi introdotti con la riforma costituzionale si possono cosi' sintetizzare:
• l'ordinamento repubblicano è fondato sui Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato; nella nuova dicitura dell'art.114 non si parla più di Stato ripartito in Regioni, Province, Comuni, ma si indica una successione non casuale, ponendo per primo l'organo più vicino ai cittadini e poi quelli con competenze progressivamente maggiori;
Autonomia degli enti territoriali
• i diversi enti godono di piena autonomia, limitata dai soli principi costituzionali;
• viene dato un riconoscimento costituzionale e uno status particolare a Roma capitale;
• vengono riconosciute condizioni particolari di autonomia a tutte le Regioni, nei limiti della Costituzione e con legge dello Stato, secondo quanto stabilito dall'art. 116;
Autonomia legislativa e amministrativa
• viene riconosciuta un'ampia autonomia legislativa alle Regioni e autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria non solo alle Regioni, ma anche agli altri enti autonomi territoriali;
• viene introdotto il principio di sussidiarietà;
• viene introdotto il federalismo fiscale, con l'art.119;
• il potere sostitutivo dello Stato, tramite l'intervento del Governo, avviene nei casi previsti dall'art.120.
Art. 114 Cost.
Articolo 114 della Costituzione
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princ?pi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."
Art. 119 Cost.
"I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."
Domande da interrogazione
- Qual è la nuova struttura dell'ordinamento repubblicano secondo la riforma costituzionale?
- Quali sono le autonomie riconosciute agli enti territoriali?
- Che cosa prevede il principio di sussidiarietà introdotto dalla riforma?
- Come viene regolato il federalismo fiscale secondo l'art. 119?
- Quali misure lo Stato può adottare per supportare i territori con minore capacità fiscale?
L'ordinamento repubblicano è ora fondato sui Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, con una successione che pone i Comuni come organo più vicino ai cittadini, come indicato nell'art. 114.
Gli enti territoriali godono di piena autonomia, limitata solo dai principi costituzionali, e Roma capitale riceve un riconoscimento e uno status particolare, come stabilito nella riforma.
La riforma introduce il principio di sussidiarietà, che riconosce un'ampia autonomia legislativa e amministrativa non solo alle Regioni, ma anche agli altri enti autonomi territoriali.
L'art. 119 stabilisce che gli enti territoriali hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa, con la possibilità di stabilire tributi propri e di accedere a risorse autonome, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Lo Stato può istituire un fondo perequativo e destinare risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, come previsto dall'art. 119.