Concetti Chiave
- La sentenza della Corte d'Appello di Torino del 4 febbraio 2019 ha riqualificato i ciclofattorini come lavoratori etero-organizzati, garantendo loro una retribuzione adeguata.
- In assenza di parametri di riferimento, la Corte ha utilizzato il contratto collettivo nazionale della logistica come guida per determinare le retribuzioni minime.
- I riders, pur avendo la facoltà di non accettare le chiamate, svolgono attività lavorative continuative, risultando in un rapporto di subordinazione piuttosto che di autonomia.
- La decisione della Corte d'Appello è stata successivamente esaminata dalla Corte di Cassazione, che ha emesso la sentenza 1663 del 24 gennaio 2020.
- La Corte d'Appello ha applicato l'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce il diritto a una retribuzione minima inderogabile per i lavoratori.
Sentenza della Corte d'Appello
La sentenza della Corte d’Appello di Torino emessa il 4 febbraio del 2019 ha riqualificato l’inquadramento giuridico dei ciclofattorini (riders). Oltre a riconoscere la natura etero-organizzata delle prestazioni da essi svolte, la sentenza ha sancito il loro diritto a ricevere una retribuzione proporzionata alle attività di lavoro effettivamente eseguite.
Parametri di riferimento e sindacati
Non esistendo parametri di riferimento, la Corte d’Appello di Torino ha assunto come linea guida il contratto collettivo nazionale del lavoro per la logistica. In mancanza di un’iscrizione sindacale da parte della piattaforma, la Corte ha applicato la suddetta fattispecie servendosi dell’articolo 36 Cost. (retribuzione minima inderogabile), proporzionale e sufficiente.
Autonomia e subordinazione dei riders
Anche se i riders possono scegliere di non rispondere affermativamente alla chiamata della piattaforma, nella pratica le loro prestazioni sono tutt’altro che occasionali, dunque reiterate. Per questo, il lavoratore digitale resta tecnicamente (in teoria) autonomo, ma nei fatti il rapporto è ricondotto alla disciplina della subordinazione ex art. 2094 c.c.
Disamina della Corte di Cassazione
La decisione della Corte d’appello di Torino è stata oggetto di un’ulteriore disamina da parte della Corte di Cassazione, la quale si è espressa in merito tramite la sentenza 1663 del 24 gennaio 2020.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la principale conclusione della sentenza della Corte d'Appello di Torino riguardo ai ciclofattorini?
- Quali parametri ha utilizzato la Corte d'Appello di Torino per determinare la retribuzione dei riders?
- Come è stata interpretata la relazione tra autonomia e subordinazione dei riders dalla Corte d'Appello?
La Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto la natura etero-organizzata delle prestazioni dei ciclofattorini e ha sancito il loro diritto a una retribuzione proporzionata alle attività di lavoro effettivamente eseguite (sentenza del 4 febbraio 2019).
La Corte ha adottato come linea guida il contratto collettivo nazionale del lavoro per la logistica, applicando l'articolo 36 della Costituzione per garantire una retribuzione minima inderogabile, proporzionale e sufficiente (in assenza di iscrizione sindacale).
Sebbene i riders possano teoricamente scegliere se accettare le chiamate, le loro prestazioni sono in realtà reiterate e quindi la Corte ha ricondotto il loro rapporto di lavoro alla disciplina della subordinazione, secondo l'art. 2094 c.c.