Concetti Chiave
- Il diritto alla libertà sessuale è considerato dalla Corte costituzionale un diritto soggettivo assoluto, tutelato dalla Costituzione e tra i diritti inviolabili dell'art. 2.
- La giurisprudenza riconosce come "danno ingiusto" ogni lesione del diritto alla libertà sessuale, risarcibile indipendentemente da condanne penali o danni economici.
- La legge 66/1996 ha inquadrato gli atti di violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale, modificando le normative precedenti sui reati sessuali.
- Il diritto al libero orientamento sessuale è connesso al pieno sviluppo della persona umana, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- La Corte costituzionale ha stabilito che il matrimonio è tradizionalmente legato a coppie di sesso diverso, ma lascia spazio al legislatore per regolare le unioni tra persone dello stesso sesso.
Riconoscimento giuridico della libertà sessuale
Riconoscimento giuridico della libertà sessuale
Il diritto alla libertà sessuale, inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità, è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, definito dalla Corte costituzionale «un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso fra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato fra i diritti inviolabili che l’art. 2 impone di garantire» (sent. 561/1987). Una nutrita giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce come «danno ingiusto» ogni lesione del diritto alla libertà sessuale, risarcibile quindi a prescindere da una condanna in sede penale e a prescindere sia da un danno economico sia dall’eventuale danno biologico (cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801 e cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311).
Leggi e giurisprudenza sulla libertà sessuale
Del riconoscimento di questo diritto è altresì espressione la legge 66/1996 che ha rubricato fra i delitti contro la libertà personale gli atti di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), prima ricompresi nei delitti contro la moralità pubblica. Essa ha modificato anche la norma che considerava reato la congiunzione carnale con un minorato psichico, richiedendo per integrare la fattispecie penale l’«abuso delle condizioni di inferiorità». Si è aperto così uno spazio all’affettività sessuale di chi è psichicamente minorato (tutelata poi dalla legge 18/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità).
Orientamento sessuale e costituzione
Collegato al diritto alla libertà sessuale è il diritto al libero orientamento sessuale, che si aggancia all’obiettivo del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.) ed è riconosciuto dalla Cdfue (art. 21 sul divieto di qualsiasi forma di discriminazione, fra cui quelle fondate appunto sull’orientamento sessuale). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha respinto le questioni di costituzionalità contro quegli articoli del codice civile che, ai fini della celebrazione del matrimonio, presuppongono la diversità di genere dei coniugi, affermando che l’istituto del matrimonio richiamato dall’art. 29 Cost. è quello legato alla nozione tradizionale, cioè alla formazione di una famiglia imperniata su figure di sesso diverso. Tuttavia, nella stessa decisione la Corte ha chiarito che la Costituzione permette al legislatore di disciplinare le unioni fra persone dello stesso sesso in forme diverse dal matrimonio.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato giuridico della libertà sessuale secondo la Corte costituzionale?
- Come viene tutelato il diritto alla libertà sessuale in caso di violazione?
- Qual è il rapporto tra orientamento sessuale e Costituzione?
La libertà sessuale è definita dalla Corte costituzionale come un "diritto soggettivo assoluto" e un diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione, come evidenziato nella sentenza 561/1987.
La giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce ogni lesione del diritto alla libertà sessuale come "danno ingiusto", risarcibile indipendentemente da una condanna penale o da danni economici e biologici (cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801).
Il diritto al libero orientamento sessuale è collegato al "pieno sviluppo della persona umana" e riconosciuto dalla Cdfue, mentre la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore può disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso in modi diversi dal matrimonio (sent. n. 138 del 2010).