Concetti Chiave

  • Il diritto di sciopero è stato esteso dalla Corte costituzionale ai lavoratori parasubordinati, superando norme del passato che lo consideravano illecito per i lavoratori autonomi.
  • Le pubbliche amministrazioni, in particolare i militari e i magistrati, non possono esercitare il diritto di sciopero, ma possono manifestare liberamente il proprio pensiero.
  • Le forze di polizia hanno una regolamentazione specifica per lo sciopero, che riconosce loro una prerogativa simile al diritto di sciopero, pur non essendo pienamente conforme all'articolo 40.
  • La giurisprudenza ha negato agli avvocati una piena attuazione del diritto di sciopero, pur riconoscendo alcune forme di libertà sindacale.
  • Il testo costituzionale non specifica le modalità di attuazione del diritto di sciopero, lasciando la definizione delle forme alla legge, che è stata attuata in misura limitata.

Qual è l'evoluzione del diritto di sciopero?

I lavoratori subordinati sono i naturali destinatari del diritto sindacale. Tuttavia, sin dagli anni settanta dello scorso secolo, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di sciopero anche ai lavoratori parasubordinati.
Essa è stata sollecitata a pronunciarsi in merito alla legittimità di una norma contenuta nel Codice penale del 1930 che disponeva l’illiceità della serrata promossa da lavoratori autonomi esercenti di piccole attività economiche. La Corte ha sancito l’illegittimità di tale norma, riconoscendo l’insussistenza di fattori escludenti la liceità.

Sciopero nelle pubbliche amministrazioni

Ultimamente sono state disposte alcune importanti novità in merito allo sciopero delle pubbliche amministrazioni, con particolare rifermento a militari e magistrati. I secondi, in teoria, non godono del diritto di sciopero: essi, infatti, rappresentano uno dei tre poteri costituzionalmente garantiti, il quale pertanto non può mai venir meno. Possono esercitare il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, com’è ad esempio successo in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. Si tratta tuttavia di una esternalizzazione del pensiero organizzata, non riconducibile propriamente all’articolo 40 del testo costituzionale.

Regolamentazione dello sciopero di polizia e avvocati

Lo sciopero delle forze di polizia è regolato da una legge che riconosce loro una prerogativa affine al diritto di sciopero, anche se non propriamente riconducibile all’articolo 40. La loro libertà sindacale è tutelata da adeguate garanzie, cosicché il ruolo dei suddetti lavoratori sia effettivamente distinguibile. Anche in merito allo sciopero degli avvocati, la giurisprudenza ha negato che si tratta di una piena attuazione dell’articolo 40.

Limiti costituzionali e attuazione legislativa

Dal punto di vista sostanziale, il testo costituzionale non si esprime in merito alle effettive forme di concreta manifestazione del diritto di sciopero: l’art. 40 ne rinvia la determinazione alla legge, alle quali tuttavia il legislatore ha dato minima attuazione.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il riconoscimento del diritto di sciopero per i lavoratori parasubordinati?
  2. La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di sciopero anche ai lavoratori parasubordinati, dichiarando illegittima una norma del Codice penale del 1930 che lo escludeva per i lavoratori autonomi di piccole attività economiche.

  3. Quali sono le limitazioni al diritto di sciopero per i magistrati?
  4. I magistrati non godono del diritto di sciopero poiché rappresentano uno dei poteri costituzionalmente garantiti; possono però esercitare il diritto di libera manifestazione del pensiero, come dimostrato durante l'apertura dell'anno giudiziario.

  5. Come è regolato lo sciopero delle forze di polizia e degli avvocati?
  6. Lo sciopero delle forze di polizia è regolato da una legge che ne riconosce una prerogativa simile al diritto di sciopero, mentre per gli avvocati la giurisprudenza ha negato la piena attuazione dell'articolo 40 della Costituzione.

Domande e risposte

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