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Concetti Chiave

  • Il termine "illecito" si riferisce a fatti dolosi o colposi che causano un danno ingiusto a terzi, generando un obbligo di risarcimento.
  • Il risarcimento può derivare sia da fatti illeciti che dall'inadempimento di contratti, distinguendo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
  • Il fatto illecito è composto da elementi oggettivi, inclusi il fatto, il danno ingiusto e il rapporto di causalità tra il fatto e il danno.
  • Il fatto può essere un comportamento attivo (commissivo) o passivo (omissivo), con quest'ultimo illecito solo se esiste un obbligo giuridico di agire.
  • Il danno ingiusto deve ledere un interesse meritevole di protezione secondo la legge, per essere considerato tale.

Definizione di illecito

L’articolo 2043 definisce «illecito» ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. I fatti illeciti sono inoltre annoverati ex articolo 1173 tra le fonti delle obbligazioni: da essi sorge l’obbligazione di risarcire il danno, cioè un’obbligazione di dare, avente per oggetto il pagamento di una somma di danaro che rappresenta l’equivalente monetario del danno cagionato.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Tuttavia il risarcimento del danno può derivare anche dall’inadempimento del contratto (art. 1453): per distinguere i due casi, la responsabilità per danni del contraente inadempiente è definita «responsabilità contrattuale o civile», mentre quella per danni cagionati con un fatto illecito è definita «responsabilità extracontrattuale, aquiliana o penale».

Elementi del fatto illecito

Il fatto illecito è costituito da elementi oggettivi e da elementi soggettivi.

Gli elementi oggettivi di cui consta il fatto illecito sono il fatto in sé, il danno ingiusto e il rapporto di causalità tra fatto e danno:

- il fatto è un comportamento umano commissivo (consistente in un fare, come l’uccidere) oppure omissivo (consistente in un non fare, ad esempio il non provvedere alla riparazione del proprio edificio pericolante che per questo causa un danno). Il fatto omissivo è però illecito solo se il soggetto, la cui omissione ha cagionato il danno, aveva l’obbligo giuridico di evitarlo: chi, ad esempio, si accorge che l’edificio del vicino è pericolante e si astiene dall’avvertire il proprietario non risponde del danno che la sua omissione ha cagionato;

- il danno ingiusto consiste nella lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico (danno contra ius). Affinché il danno si possa definire «ingiusto», sarà dunque necessario che esso leda un diritto giuridicamente tutelato.

Domande da interrogazione

  1. Che cos'è un illecito secondo l'articolo 2043?
  2. L'articolo 2043 definisce «illecito» ogni fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto, generando l'obbligazione di risarcire il danno (art. 1173).

  3. Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?
  4. La responsabilità contrattuale deriva dall'inadempimento di un contratto (art. 1453), mentre la responsabilità extracontrattuale si riferisce ai danni causati da un fatto illecito.

  5. Quali sono gli elementi costitutivi di un fatto illecito?
  6. Gli elementi del fatto illecito includono un comportamento umano (commissivo o omissivo), un danno ingiusto e un rapporto di causalità tra il fatto e il danno.

Domande e risposte

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