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Concetti Chiave

  • Il contratto deve contenere accordo delle parti, oggetto, causa e forma per essere valido, secondo gli articoli 1324 e 1325.
  • Un contratto è nullo se contrario a norme imperative o privo di elementi essenziali, come stabilito dall'articolo 1418.
  • Elementi accidentali o accessori possono essere inclusi nel contratto senza compromettere la validità in caso di loro assenza.
  • La distinzione tra norme imperative e descrittive è fondamentale, poiché le prime sono inderogabili e la loro violazione determina nullità del contratto.
  • L'accordo delle parti è essenziale per la conclusione del contratto e si perfeziona quando entrambe le parti accettano ciò che è stato proposto.

Requisiti essenziali del contratto

Il contratto presenta alcuni requisiti enucleati dagli artt. 1324 e 1325: accordo delle parti; oggetto; causa; forma.

L’art. 1418 afferma che il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Esso è inoltre nullo nel caso in cui, fatte salve le eccezioni di legge, non consti degli elementi essenziali individuati dall’art.1325.

Oltre agli elementi essenziali, nel contratto possono confluire anche elementi accidentali o accessori (il termine, la condizione o ulteriori fonti di regolamentazione individuate dalle parti). L’assenza dell’elemento essenziale determina la nullità del contratto; in assenza di un elemento accessorio in contratto (art. 1419) può mantenere la sua validità.

Norme imperative e descrittive

Per comprendere la disposizione contenuta nell’art. 1418 è necessario operare una distinzione tra norma imperativa o descrittiva. Una norma è imperativa quando è inderogabile. Une esempio è costituito dallo stesso art. 1325 o dall’art. 1229 (che prevede le clausole di esonero da responsabilità). Una norma è invece descrittiva nel caso in cui il suo contenuto non sia inderogabile.

L’art. 2744, ad esempio, prevede che il patto con il quale la proprietà del bene dato in pegno o in bene si trasferisce come effetto dell’adempimento perché è contrario a una norma imperativa. Il patto è nullo per il semplice fatto che esso è contrari a una norma imperativa. L’art. 1376, ancora, dispone che ogni contratto debba essere eseguito secondo buona fede. Tale disposizione costituisce una norma descrittiva e non imperativa: dalla sua inosservanza, dunque, non scaturisce la nullità del contratto.

Stabilire se una norma è di natura dispositiva o imperativa spesso non è semplice. Farlo tuttavia è essenziale perché attribuire inderogabilità o meno al contratto implica conseguenze nettamente diverse.

Accordo delle parti nel contratto

L’art. 1326 analizza l’elemento essenziale dell’accordo delle parti nel contratto. Il contratto è considerato concluso nel momento in cui entrambe le parti hanno unanimemente accettato l’accordo: l’elemento costitutivo del contratto, dunque, non è la volontà (l’intenzione), bensì l’accordo, cioè l’effettiva accettazione di quanto stabilito. Nel nostro ordinamento vige il principio della consensuali: il contratto è concluso nel omento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accordo non è però considerato momento perfezionativo di ogni tipo di contratto: i contratti reali, infatti, si perfezionano con la datio rei (consegna della cosa).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti essenziali per la validità di un contratto?
  2. I requisiti essenziali per la validità di un contratto, secondo gli artt. 1324 e 1325, includono l'accordo delle parti, l'oggetto, la causa e la forma. L'assenza di uno di questi elementi determina la nullità del contratto (art. 1418).

  3. Qual è la differenza tra norme imperative e descrittive nel contesto contrattuale?
  4. Le norme imperative sono inderogabili e la loro violazione comporta la nullità del contratto, come nel caso dell'art. 1325. Le norme descrittive, invece, non sono inderogabili e la loro inosservanza non determina la nullità, come stabilito dall'art. 1376.

  5. Come si conclude un contratto secondo l'art. 1326?
  6. Un contratto si considera concluso quando entrambe le parti hanno unanimemente accettato l'accordo. È importante notare che, nel nostro ordinamento, il contratto è perfezionato nel momento in cui il proponente è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, salvo nei contratti reali che si perfezionano con la consegna della cosa.

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