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Concetti Chiave

  • L'Italia offre protezione a chi scappa da persecuzioni, riconoscendo il diritto di chiedere asilo secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo di New York del 1967.
  • Le leggi italiane, come il d.lgs. 251/2007 e il d.lgs. 25/2008, definiscono le modalità di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per chi corre rischi nel paese d'origine.
  • Il permesso di soggiorno per motivi umanitari rimane una possibile alternativa se la richiesta di protezione internazionale viene negata, spesso riconosciuta in un gran numero di casi.
  • Il regolamento di Dublino III stabilisce procedure comuni tra gli stati membri dell'Unione Europea per l'esame delle domande di asilo, assicurando un approccio coordinato.
  • L'estradizione è possibile per i reati comuni, ma non per i reati politici, ad eccezione di quelli di genocidio, in conformità con la legislazione italiana.

Accoglienza e status di rifugiato

L’Italia apre le sue porte a coloro i quali abbandonano il proprio paese a causa del fondato timore di essere perseguitati, ad esempio per il proprio credo religioso o per le proprie opinioni politiche o per il proprio orientamento sessuale. Questi possono chiedere lo status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967. In mancanza di una legge di attuazione dell’art. 10.3, l’istituto dell’asilo risulta in pratica assorbito nell’istituto del rifugio: nella legislazione vigente l’asilo non si configura come un diritto all’ingresso nel territorio dello Stato, ma coincide con il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (v. cass. civ., sez. I, 25 novembre 2005, n. 25028).

Normative e protezione internazionale

Le norme che disciplinano l’attribuzione della qualifica di rifugiato, o «beneficiario di protezione internazionale», si trovano nel d.lgs. 251/2007 e nel d.lgs. 25/2008, che attuano le direttive europee in materia, specificando e ampliando alcune disposizioni della Convenzione di Ginevra. Gode della protezione internazionale anche lo straniero che, pur non possedendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, correrebbe «un rischio effettivo di subire un grave danno» alla sua persona o alla sua incolumità in caso di rientro nel paese di origine (protezione sussidiaria). Qualora la richiesta di protezione internazionale sia negata, rimane comunque la possibilità prevista dal testo unico sull’immigrazione di ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nei fatti, quella umanitaria costituisce la forma di protezione riconosciuta nel maggior numero di casi (secondo i dati 2017, il 25% su circa 82 mila richieste esaminate, rispetto all’8% di rifugiati e all’8% di beneficiari di protezione sussidiaria). Una disciplina comune fra gli stati membri dell’Unione europea delle procedure di esame delle domande di asilo è prevista dal reg. (Ue) n. 604/2013, noto come regolamento di Dublino III .

Estradizione e reati politici

Infine, l’art. 10.4 Cost. permette, in un’ottica di collaborazione fra stati nella repressione dei reati comuni, l’estradizione dello straniero tranne che per reati politici, esclusione che non si applica, in base alla l. cost. 1/1967, per i reati di genocidio (qualsiasi atto posto in essere con l’obiettivo di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso).

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i motivi per cui una persona può richiedere lo status di rifugiato in Italia?
  2. Una persona può richiedere lo status di rifugiato in Italia se abbandona il proprio paese a causa di fondati timori di persecuzione per motivi di credo religioso, opinioni politiche o orientamento sessuale, come stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967.

  3. Quali forme di protezione internazionale esistono per gli stranieri in Italia?
  4. In Italia, oltre al riconoscimento dello status di rifugiato, esiste la protezione sussidiaria per coloro che rischiano di subire gravi danni nel paese d'origine. Inoltre, se la richiesta di protezione internazionale viene negata, è possibile ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è la forma di protezione più frequentemente riconosciuta.

  5. Qual è la posizione dell'Italia riguardo all'estradizione di stranieri accusati di reati politici?
  6. L'Italia consente l'estradizione di stranieri per reati comuni, ma esclude i reati politici, salvo nel caso di genocidio, come stabilito dall'art. 10.4 della Costituzione e dalla legge costituzionale 1/1967.

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