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Concetti Chiave

  • I nubendi devono soddisfare specifici requisiti legali per contrarre matrimonio, come la diversità di sesso e l'età adeguata.
  • Il matrimonio è consentito ai maggiorenni, ma i sedicenni possono sposarsi solo con l'autorizzazione del tribunale in caso di gravi motivi.
  • L'interdizione per infermità mentale impedisce di contrarre matrimonio, mentre l'interdetto per condanna penale e l'inabilitato possono sposarsi.
  • È fondamentale la libertà di stato, quindi chi è già vincolato matrimonialmente non può contrarre un nuovo matrimonio.
  • Il divieto matrimoniale si estende anche ai legami di parentela e affinità, in linea con il principio di esogamia.

Requisiti per contrarre matrimonio

Per assicurare che il matrimonio sia idoneo, ordinamento richiede che i nubendi abbiano taluni requisiti che il codice definisce “condizioni necessarie per contrarre matrimonio“. In alcuni casi, la mancanza di requisito può essere superata mediante autorizzazione (es. matrimonio minorenne).

Principi fondamentali del matrimonio

Un principio fondamentale che risulta essere inespresso, ma posto a fondamento dell’insieme delle disposizioni dettate in materia matrimoniale è la diversità di sesso.
Un altro requisito fondamentale riguarda l’età. Proprio per l’importanza che assume il matrimonio, con la riforma del 1975 è stato richiesto che gli sposi abbiano un’età tale da farne presumere un’adeguata maturità di determinazione volitiva.

L’Art 84 ammette al matrimonio soltanto il maggiorenne, tuttavia può essere ammesso al matrimonio, su istanza dell’interessato, anche il sedicenne, ma solo in seguito all’autorizzazione del tribunale per i minorenni e soltanto nel caso in cui ricorrano gravi motivi che ammettino un previo accertamento della sua maturità psico-fisica e della fondatezza delle ragioni da lui addotte.

Interdizione e libertà di stato

L’Art 85 preclude il matrimonio per interdizione per infermità mentale, in quanto si tratta di una forma di incapacità che l’ordinamento ricollega ad una totale inettitudine a provvedere ai propri interessi, anche quelli di carattere personale. Possono, invece, contrarre matrimonio l’interdetto a seguito di una condanna penale e l’inabilitato.

Un altro requisito fondamentale è quello della libertà di stato, per cui non può contrarre matrimonio chi sia già vincolato matrimonialmente. (Art 86). Ciò rappresenta l’espressione di uno dei principi cardine del nostro sistema familiare, ovvero la monogamia (la bigamia è prevista anche come reato). Un altro principio cardine è sicuramente rappresentato dall’ “esogamia” , Ovvero il divieto matrimoniale tra persone collegate da uno stretto rapporto di parentela e affinità. Il divieto è ricollegato anche all’esistenza di un rapporto di filiazione adottiva.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti fondamentali per contrarre matrimonio secondo il codice?
  2. I requisiti fondamentali per contrarre matrimonio includono la diversità di sesso, la maggiore età, e la libertà di stato. È possibile superare la mancanza di alcuni requisiti, come nel caso dei minorenni, tramite autorizzazione del tribunale (come indicato nel testo).

  3. Qual è l'importanza dell'età nel contesto del matrimonio?
  4. L'età è un requisito cruciale, poiché la riforma del 1975 ha stabilito che gli sposi debbano avere un'età che presupponga una adeguata maturità di determinazione volitiva. L'Art 84 consente anche ai sedicenni di contrarre matrimonio, ma solo con autorizzazione del tribunale in presenza di gravi motivi.

  5. Quali sono le limitazioni relative all'interdizione e alla libertà di stato per il matrimonio?
  6. L'Art 85 vieta il matrimonio a chi è interdetto per infermità mentale, mentre l'interdetto per condanna penale e l'inabilitato possono sposarsi. Inoltre, l'Art 86 stabilisce che non può contrarre matrimonio chi è già vincolato matrimonialmente, sottolineando il principio della monogamia e il divieto di matrimoni tra parenti stretti.

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