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Concetti Chiave

  • Le agenzie per il lavoro sono soggette a regole che vietano indagini sulle opinioni dei lavoratori e il trattamento di dati personali.
  • È vietato alle agenzie chiedere compensi ai lavoratori per i servizi offerti, garantendo così la loro protezione.
  • L'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione è punito con sanzioni amministrative e penali, inclusa la reclusione.
  • Il d.lgs. 150 del 2015 prevede la creazione di centri per l'impiego per supportare i disoccupati nella ricerca di lavoro e nella formazione.
  • Il ministero del lavoro collabora con le regioni per garantire servizi essenziali ai disoccupati attraverso convenzioni specifiche.

Regole di condotta per le agenzie

Le agenzie per il lavoro devono sottostare a un insieme di regole di condotta predeterminate per legge:

- in primo luogo esse hanno il divieto di condurre qualsivoglia forma di indagine sulle opinioni dei lavoratori;

- esse, inoltre, non possono trattare dati personali e sensibili inerenti gli stessi;

- in alcun caso le agenzie per il lavoro possono percepire dai lavoratori compensi per l’attività svolta.

Le agenzie per il lavoro svolgono attività di somministrazione o di intermediazione. L’esercizio non autorizzato di quest’ultima è punito con una sanzione amministrativa. In particolare, se l’attività di intermediazione prevede lo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minacce o intimidazioni, o si fonda sull’approfittamento dello stato di bisogno degli stessi (come accade nel fenomeno del caporalato) si ricade nel reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», previsto dall’articolo 603-bis del codice penale. Esso dispone la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da euro 500 a 1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Percorso di recupero per disoccupati

Il d.lgs. 150 del 2015 ha innovato anche la materia inerente al percorso di recupero che il lavoratore disoccupato dovrebbe intraprendere per trovare un lavoro. L’articolo 18 del decreto legislativo demanda alle regioni e alle province autonome il compito di istituire uffici territoriali (denominati «centri per l’impiego») al fine di svolgere diverse attività nei confronti dei soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione:

- orientamento di base;

- analisi delle competenze del lavoratore;

- attività di ausilio alla ricerca di un’occupazione, anche mediante sessioni di gruppo;

- avviamento di attività di formazione;

- accompagnamento al lavoro.

Per incentivare il rispetto di tale obbligo, l’articolo 11 del d.lgs. demanda al ministero del lavoro il compito di stipulare con regioni e province autonome una convenzione finalizzata a garantire i livelli essenziali delle suddette prestazioni.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i divieti principali per le agenzie per il lavoro?
  2. Le agenzie per il lavoro non possono condurre indagini sulle opinioni dei lavoratori, trattare dati personali e sensibili, né percepire compensi dai lavoratori per l'attività svolta.

  3. Quali sono le conseguenze dell'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione?
  4. L'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione è punito con sanzioni amministrative e, in caso di sfruttamento dei lavoratori, con reclusione da 1 a 6 anni e multe da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, come previsto dall'articolo 603-bis del codice penale.

  5. Quali attività devono svolgere i centri per l'impiego per supportare i disoccupati?
  6. I centri per l'impiego devono fornire orientamento di base, analisi delle competenze, ausilio nella ricerca di occupazione, avviamento di attività di formazione e accompagnamento al lavoro, come stabilito dal d.lgs. 150 del 2015.

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