Concetti Chiave
- La proprietà per occupazione si basa sull'acquisizione del possesso di beni che non appartengono a nessuno, come nel caso di res derelicta o res nullius.
- Due linee di pensiero riguardo l'acquisizione della proprietà animale: una sosteneva che bastasse ferire e inseguire, l'altra richiedeva l'effettiva cattura, prevalendo quest'ultima.
- Gli animali domestici, come oche e galline, sono caratterizzati dall'animus revertendi, mentre pavoni e colombe erano considerati selvatici dai romani.
- Il Codice civile italiano regola la proprietà degli animali domestici, stabilendo che il diritto di possesso si mantiene fino a quando gli animali mostrano l'animus revertendi.
- La distinzione tra res nullius e derelicta è importante per la proprietà per occupazione, a seconda che si tratti di res mancipi o res nec mancipi.
Proprietà per occupazione
Il primo modo di acquisto della proprietà a titolo originario è la proprietà per occupazione. Essa è legata alle attività primarie di sostentamento dell’uomo: la caccia e la pesca. Questo modo di acquisto della proprietà è a struttura possessoria in quanto è basato sull’acquisizione del possesso. La presa del possesso riguarda qualcosa che non appartiene a nessun altro, o perché il precedente proprietario ha deciso di disfarsene (tramite la derelictio, cioè l’abbandono) e in questo caso si parla di res derelicta, oppure perché essa non ha mai avuto un proprietario, e in questo caso si parla di res nullius. A proposito dell’acquisto dell’animale selvatico, in passato, si delinearono due diverse tipologie di proprietà: l’effettiva cattura, che garantisce l’acquisto per occupazione, o l’acquisizione dopo aver ferito e poi inseguito l’animale.
Cattura e proprietà
Nel caso in cui, ad esempio, un pescatore ferisca e insegua un pesce pur non catturandolo, secondo la prima linea di pensiero, egli acquisirebbe la proprietà per occupazione; la seconda linea di pensiero, invece, faceva corrispondere l’acquisizione della proprietà con l’effettiva cattura dell’animale. Fu questa seconda corrente di pensiero a prevalere: per l’acquisto della proprietà dell’animale, dunque, era necessaria la cattura.
Animali domestici e selvatici
I romani, inoltre, discutevano sull’origine selvatica degli animali: pavoni e colombe, ad esempio, erano considerati animali selvatici, mentre oche e galline erano considerate animali domestici poiché presentano l’animus revertendi, cioè la tendenza a tornare indietro al loro luogo domestico di appartenenza. Esse non venivano più considerate tali qualora perdessero l’animus revertendi.
Codice civile italiano
Nel caso di animali domestici, essi venivano considerati appartenenza esclusiva del proprietario fino al momento in cui presentano l’animus revertendi. Queste disposizioni sono disciplinate anche dall’attuale Codice civile italiano, come ad esempio dagli articoli 924 e 926, che regolamentano la proprietà di sciami d’api, colombe, conigli e pesci, sostenendo che il proprietario degli animali ha diritto ad inseguirli sul fondo altrui, pagando eventuali danni provocati e perdendo il possesso delle bestie qualora smettesse di inseguirli.
In merito alla proprietà per occupazione, come avviene per la proprietà in bonis habere, bisogna tener conto di una distinzione a seconda che la res nullius o derelicta sia una res mancipi o una res nec mancipi.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale della proprietà per occupazione?
- Come si distingue l'acquisto della proprietà di un animale selvatico?
- Qual è la differenza tra animali domestici e selvatici secondo il diritto romano?
La proprietà per occupazione si basa sull'acquisizione del possesso di beni che non appartengono a nessuno, sia perché abbandonati (res derelicta) sia perché mai posseduti (res nullius), legandosi alle attività primarie di sostentamento come la caccia e la pesca.
L'acquisto della proprietà di un animale selvatico può avvenire tramite l'effettiva cattura o, secondo una linea di pensiero, anche con la ferita e l'inseguimento dell'animale; tuttavia, la prevalente interpretazione richiede la cattura per il riconoscimento della proprietà.
Gli animali domestici, come oche e galline, sono considerati di proprietà esclusiva fino a quando mantengono l'animus revertendi, mentre animali come pavoni e colombe sono considerati selvatici; questa distinzione è anche presente nel Codice civile italiano.