Concetti Chiave
- Le leggi sono promulgate dal presidente della Repubblica e pubblicate come tali, mentre gli atti normativi del governo hanno nomi diversi a seconda della loro natura.
- La citazione degli atti normativi richiede l'indicazione della data di promulgazione o emanazione insieme al numero progressivo annuale, basato sulla data di pubblicazione.
- Le leggi costituzionali seguono una numerazione annuale separata rispetto agli altri atti normativi.
- In generale, gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, ma possono avere termini diversi stabiliti nel testo stesso.
- I decreti legislativi e i decreti legge includono nel preambolo la legge di delegazione o le circostanze straordinarie che giustificano la loro adozione.
Promulgazione delle leggi
L’atto normativo espressione della funzione legislativa attribuita alle Camere è promulgato col nome di legge dal presidente della Repubblica e pubblicato come tale; lo stesso vale per le leggi costituzionali. Invece gli atti normativi del governo (deliberati dal Consiglio dei ministri), quale che sia la loro natura, sono emanati sempre dal presidente della Repubblica, ma vengono poi indicati e pubblicati con nomi diversi che corrispondono alla loro diversa natura: decreto legislativo, decreto legge e, nel caso dei regolamenti, decreto del presidente della Repubblica. Se si tratta invece di regolamenti non deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri, essi assumono veste diversa a seconda del soggetto che li adotta: decreto del presidente del Consiglio dei ministri (se adottato da questi), decreto ministeriale (se adottato dal singolo ministro), decreto interministeriale (se adottato insieme da più ministri). Il decreto legislativo e il decreto legge riportano nel preambolo l’indicazione, rispettivamente, della legge di delegazione sulla base della quale è stato adottato e delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustificano l’adozione (artt. 14-15 l. 400/1988).
Citazione e numerazione degli atti
In tutti i casi le leggi e gli altri atti normativi, primari e secondari, si citano indicando giorno mese anno della promulgazione o emanazione + il numero. Tutti questi atti sono numerati annualmente e in modo progressivo tenendo conto della data di pubblicazione (e non della data di approvazione). Le leggi costituzionali hanno una numerazione progressiva annuale propria.
Entrata in vigore degli atti
Gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno seguente alla loro pubblicazione (è il termine ordinario della vacatio legis, prevista al fine di dar tempo agli operatori del diritto di conoscere l’innovazione con anticipo sulla sua applicazione). L’atto stesso può però prevedere un termine diverso, più lungo o più breve: anche il giorno stesso in cui è pubblicato o quello successivo, com’è il caso dei decreti legge.
Domande da interrogazione
- Qual è il processo di promulgazione delle leggi in Italia?
- Come vengono citati e numerati gli atti normativi?
- Qual è il termine di entrata in vigore degli atti legislativi?
Le leggi sono promulgate dal presidente della Repubblica e pubblicate come tali, mentre gli atti normativi del governo sono emanati dal presidente ma pubblicati con nomi diversi, come decreto legislativo o decreto legge, a seconda della loro natura (come indicato nel testo).
Gli atti normativi si citano indicando il giorno, mese e anno della promulgazione o emanazione, seguiti dal numero. Sono numerati annualmente e in modo progressivo in base alla data di pubblicazione (come descritto nel testo).
Gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore di norma il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, ma possono prevedere termini diversi, anche il giorno stesso della pubblicazione (secondo quanto riportato nel testo).