Concetti Chiave
- Il principio di sussidiarietà verticale stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite all'ente più vicino al cittadino, con interventi superiori solo in via sussidiaria.
- I principi di adeguatezza e differenziazione richiedono che il livello di governo sia capace di gestire la funzione e che le funzioni siano conferite in modo ragionevole, trattando situazioni simili in modo simile.
- La Corte costituzionale ha il compito di valutare se ci sono giustificazioni per attribuire una funzione amministrativa a un livello superiore, influenzando la discrezionalità legislativa.
- Il principio di sussidiarietà orizzontale incoraggia l'iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale, creando un confine tra intervento pubblico e privato.
- Il 5 per mille è un'applicazione recente del principio di sussidiarietà orizzontale, consentendo ai cittadini di devolvere parte delle imposte a enti privati e promuovendo l'iniziativa privata.
Principio di sussidiarietà verticale
Le funzioni amministrative degli enti locali, delle regioni e dello Stato sono disciplinate dall’art. 118 Cost. In base al principio di sussidiarietà verticale, introdotto dalla riforma del 2001, le funzioni amministrative spettano di regola all’ente più vicino al cittadino, mentre l’intervento degli enti di livello superiore è solo sussidiario. Il primo comma dell’art. 118 dispone infatti che esse in via generale «sono attribuite ai comuni», a meno che la legge (statale o regionale, a seconda delle rispettive competenze) non provveda a conferirle a province, città metropolitane, regioni o allo Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario.
Adeguatezza e differenziazione
Al principio di sussidiarietà verticale l’art. 118.1 affianca i principi di adeguatezza e differenziazione. Adeguatezza vuol dire che il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado (e cioè capace) di gestire quella funzione, dovendosi altrimenti affidare la funzione a un livello di governo, per l’appunto, più adeguato. La differenziazione, invece, esige che il conferimento delle funzioni amministrative avvenga in modo ragionevole, disciplinando in modo eguale situazioni eguali e in modo differente situazioni differenti: in genere, ad esempio, un comune di grandi dimensioni è in grado di svolgere molte più funzioni di un comune piccolo o piccolissimo. In tali casi lo Stato o la regione possono differenziare l’allocazione delle funzioni amministrative: una medesima funzione potrà essere affidata, nel caso di un grande comune, al suo diretto esercizio ovvero, nel caso di comuni più piccoli, a forme di esercizio associato oppure affidata alla provincia o alla città metropolitana oppure ancora mantenuta in capo allo Stato o alla regione.
Ruolo della Corte costituzionale
Spetta alla Corte costituzionale valutare se ci sono le ragioni che giustifichino l’attribuzione a un livello superiore di una determinata funzione amministrativa (si tratta di una valutazione delicata che incide sulla discrezionalità politica del legislatore). Ad esempio, nella sent. 196/2004 in materia di condono edilizio la Corte ha escluso che sussistessero ragioni sufficienti per sottrarre ai comuni e affidare al prefetto le demolizioni di fabbricati a seguito di gravi abusi edilizi (una scelta che era stata indotta dall’inerzia di molti comuni nel procedere alle demolizioni).
Sussidiarietà orizzontale e iniziativa privata
Accanto al principio di sussidiarietà verticale, l’ultimo comma dell’art. 118 prevede anche il principio di sussidiarietà orizzontale, in forza del quale tutti gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica, compreso lo Stato, sono tenuti a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il principio, in questo caso, vale a tracciare una linea di confine fra intervento pubblico e intervento privato: secondo alcuni nel senso che il primo viene totalmente pretermesso dall’esistenza del secondo, secondo altri nel senso che i pubblici poteri tengono conto, ove esistente, dell’iniziativa privata. Una recente applicazione, in campo fiscale, di questo principio è la facoltà riconosciuta ai cittadini contribuenti di devolvere una quota delle proprie imposte sul reddito a favore di determinati enti privati come università, istituti di cultura, associazioni non profit e tutte le organizzazioni del cosiddetto terzo settore (il 5 per mille introdotto a partire dalla l. 266/2005 e ora disciplinato dal d.lgs. 111/2017).
Domande da interrogazione
- Qual è il principio di sussidiarietà verticale e come si applica?
- Cosa si intende per adeguatezza e differenziazione nel contesto delle funzioni amministrative?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale riguardo all'attribuzione delle funzioni amministrative?
- In cosa consiste il principio di sussidiarietà orizzontale?
- Come si manifesta il principio di sussidiarietà orizzontale nel campo fiscale?
Il principio di sussidiarietà verticale stabilisce che le funzioni amministrative spettano di regola all'ente più vicino al cittadino, con l'intervento degli enti superiori solo in modo sussidiario, come indicato dall'art. 118 Cost.
L'adeguatezza richiede che il livello di governo sia capace di gestire una funzione, mentre la differenziazione implica che situazioni simili siano trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo differente, come nel caso di comuni di diverse dimensioni.
La Corte costituzionale valuta se ci sono giustificazioni per attribuire una funzione a un livello superiore, come dimostrato dalla sent. 196/2004, dove ha escluso motivazioni sufficienti per sottrarre ai comuni la gestione delle demolizioni edilizie.
Il principio di sussidiarietà orizzontale obbliga gli enti territoriali a favorire l'iniziativa autonoma dei cittadini per attività di interesse generale, delineando un confine tra intervento pubblico e privato.
Una manifestazione del principio è la possibilità per i cittadini di devolvere una quota delle proprie imposte sul reddito a enti privati, come università e associazioni non profit, attraverso il 5 per mille, come previsto dalla l. 266/2005.