Concetti Chiave
- Il principio della congruità assicura che le risorse finanziarie di regioni ed enti locali siano sufficienti per finanziarie le funzioni assegnate, garantendo così la loro autosufficienza.
- Sono disponibili risorse aggiuntive e interventi statali per scopi specifici, come lo sviluppo economico e la coesione sociale, con vincoli di destinazione per utilizzi non ordinari.
- Il federalismo fiscale mira a responsabilizzare gli enti territoriali nella gestione delle entrate e spese, abbandonando il criterio della spesa storica per garantire finanziamenti adeguati.
- Le misure legislative per il federalismo fiscale includono l'attribuzione di patrimonio immobiliare e la definizione dei fabbisogni standard, mirate a migliorare l'autonomia finanziaria degli enti locali.
- Il sistema premia gli enti virtuosi nell'uso delle risorse e prevede sanzioni per quelli non virtuosi, promuovendo una gestione più efficiente e responsabile delle finanze pubbliche.
Principio della congruità
Le risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali – tributi ed entrate propri, compartecipazioni erariali, trasferimenti perequativi – devono consentire il finanziamento integrale delle funzioni assegnate a ciascun ente territoriale (art. 119.4). È questo il principio della congruità fra funzioni e risorse, diretto ad assicurare a regioni ed enti locali l’«autosufficienza» per attuare le proprie politiche di spesa.
Risorse aggiuntive e interventi
Sono previste altresì risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato a favore di determinati enti regionali o locali per specifiche finalità: quando si tratti di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri socio-economici, di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. In questo caso è possibile prevedere vincoli di destinazione, trattandosi di risorse non destinate a finanziare funzioni ordinarie di regioni ed enti locali.
Attuazione del federalismo fiscale
Queste previsioni costituzionali avrebbero dovuto trovare un’attuazione legislativa, volta a dare effettivamente corpo alle nuove dimensioni dell’autonomia regionale e locale attraverso una piena responsabilizzazione degli enti territoriali nella gestione delle entrate e delle spese. Quando finalmente il Parlamento ha inteso darvi seguito, è stata approvata la legge delega sul cosiddetto federalismo fiscale (l. 5 maggio 2009, n. 42). L’idea di fondo del federalismo fiscale è che, una volta aboliti i trasferimenti statali definiti nella loro entità in base al criterio della spesa storica (cioè in base a quanto trasferito negli esercizi precedenti), ciascun ente territoriale goda di entrate sufficienti a finanziare l’esercizio delle funzioni, vedendosi garantire – in caso di inadeguata capacità fiscale – ciò che manca dallo Stato (o dalla regione), limitatamente ai livelli essenziali delle prestazioni, in misura determinata sulla base di costi standard definiti a livello nazionale. Ciò dovrebbe premiare chi fa miglior uso delle risorse e indirettamente punire chi ne fa cattivo uso (restando a ciascun ente l’onere di finanziare costi maggiori o prestazioni ulteriori). La delega è stata attuata con una serie di decreti legislativi che hanno avuto ad oggetto: l’attribuzione alle regioni e agli enti locali di una parte del patrimonio immobiliare statale (d.lgs. 85/2010), le modalità di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (d.lgs. 216/2010), il finanziamento dei comuni (d.lgs. 23/2011), l’autonomia tributaria di regioni e province e i costi standard della sanità (d.lgs. 68/2011), gli interventi per rimuovere gli squilibri economico-sociali fra aree diverse del paese (d.lgs. 88/2011), le disposizioni per l’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle regioni e degli enti locali (d.lgs. 118/2011), i premi per gli enti virtuosi e le sanzioni per quelli non virtuosi (d.lgs. 149/2011).
Domande da interrogazione
- Qual è il principio della congruità e quale importanza ha per le regioni e gli enti locali?
- In quali casi lo Stato prevede risorse aggiuntive per enti regionali o locali?
- Qual è l'obiettivo del federalismo fiscale e come si differenzia dai trasferimenti statali precedenti?
- Quali sono alcune delle misure legislative attuate per il federalismo fiscale?
Il principio della congruità stabilisce che le risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali devono essere sufficienti a finanziare integralmente le funzioni assegnate, garantendo così l'«autosufficienza» per attuare le politiche di spesa (art. 119.4).
Lo Stato può fornire risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale, rimuovere squilibri socio-economici e garantire diritti, con la possibilità di vincoli di destinazione per tali risorse (non destinate a funzioni ordinarie).
L'obiettivo del federalismo fiscale è garantire che ogni ente territoriale abbia entrate sufficienti per le proprie funzioni, abolendo i trasferimenti basati sulla spesa storica e introducendo un sistema che premia l'uso efficiente delle risorse (l. 5 maggio 2009, n. 42).
Tra le misure attuate ci sono l'attribuzione di patrimonio immobiliare statale alle regioni, la determinazione dei fabbisogni standard, il finanziamento dei comuni, l'autonomia tributaria e interventi per rimuovere squilibri economico-sociali (diversi decreti legislativi dal 2010 al 2011).