Concetti Chiave
- Il medico di controllo può confermare, negare o ridurre la prognosi del medico privato, ma la sua valutazione è solo tecnica e non ha valore legale.
- I lavoratori malati hanno diritto a rimanere assenti dal lavoro, conservando l'impiego, entro il limite del periodo di comporto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.
- Il comporto secco consente assenze continuative fino a un certo numero di mesi, mentre il comporto per sommatoria considera il numero totale di assenze in un intervallo di tempo.
- Il comporto per sommatoria funge da deterrente contro l'assenteismo, permettendo di sommare le assenze inframmezzate da periodi di rientro.
- Le malattie causate da responsabilità del datore di lavoro, come il mobbing, non vengono conteggiate nel calcolo del comporto.
Ruolo del medico di controllo
Il medico di controllo può confermare la prognosi del medico privato del lavoratore, oppure negarla o ridurla. In questo caso, il dipendente malato dovrebbe, in teoria, tornare a lavoro seguendo il medico fiscale. In realtà, il responso del medico pubblico non costituisce una prova legale della malattia, ma soltanto una valutazione tecnica che, portata all'attenzione del giudice, potrebbe essere sottoposta a revisione.
Diritti del lavoratore in malattia
In caso di malattia accertata o accettata dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad assentarsi conservando il proprio impiego, nei limiti del periodo di comporto (tolleranza) ammesso dalla legge. La durata del comporto varia in base alle fonti cui si fa riferimento: nella maggior parte dei casi ci si attiene a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, che di solito prevedono un comporto secco e uno frazionato.
Comporto secco e sommatoria
Il primo è misurato in un periodo di tempo continuativo, in base al quale il lavoratore ha diritto di assentarsi per un lasso di tempo consecutivo: se, ad esempio, il comporto secco è pari a sei mesi, il lavoratore potrà eluderlo restando assente per cinque mesi e 29 giorni, rientrando al lavoro con il solo scopo di azzerare il conteggio. Per evitare questo inconveniente, è stato introdotto il comporto per sommatoria, in funzione del quale si stabilisce il numero massimo di assenze per malattia che il lavoratore può fare in un determinato intervallo di tempo, previsto dal CCNL. In questo modo il termine massimo viene superato anche prendendo in considerazione una pluralità di assenze dal lavoro inframmezzate da periodi di rientro. In sostanza, il comporto per sommatoria funge da deterrente volto a frenare l’eccessivo assenteismo per malattia. Se il Ccnl non prevede il comporto per sommatoria, quest'ultimo deve essere determinato dal giudice secondo equità. In particolare, il giudice deve fare riferimento al termine contrattuale del comporto secco e rapportarlo ad un arco di tre anni.
Calcolo del comporto e mobbing
In generale, ai fini del calcolo del comporto non si deve tener conto dei periodi di malattia la cui insorgenza è dovuta a responsabilità del datore di lavoro: ne è un esempio la malattia per mobbing.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del medico di controllo nella valutazione della malattia del lavoratore?
- Quali diritti ha un lavoratore in malattia accertata?
- Come si differenziano il comporto secco e il comporto per sommatoria?
Il medico di controllo può confermare, negare o ridurre la prognosi del medico privato del lavoratore, ma il suo responso non ha valore legale e può essere soggetto a revisione da parte del giudice.
Un lavoratore con malattia accertata ha diritto ad assentarsi mantenendo il proprio impiego, nel limite del periodo di comporto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il comporto secco consente assenze consecutive per un periodo specifico, mentre il comporto per sommatoria considera il numero massimo di assenze in un intervallo di tempo, fungendo da deterrente contro l'assenteismo e deve essere determinato dal giudice se non previsto dal CCNL.