Concetti Chiave
- L'articolo 2113 del Codice civile dichiara non valide le rinunce e transazioni sui diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili.
- L'impugnazione delle rinunce o transazioni deve essere proposta entro sei mesi, con possibilità di interrompere il termine tramite un atto scritto al datore di lavoro.
- Il termine semestrale decorre dalla data di stipulazione se avvenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti dalla cessazione stessa.
- La disciplina dell'art. 2113 si applica a rinunce e transazioni riguardanti diritti del lavoratore subordinato, escludendo i diritti derivanti da contrattazione individuale.
- Diritti considerati validi devono essere concretamente maturati, mentre pattuizioni su diritti futuri sono considerate nulle secondo la giurisprudenza.
Invalidità delle rinunce e transazioni
L’articolo 2113 del Codice civile definisce «non valide» le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi (fonti eteronome).
L’invalidità evocata dal suddetto articolo non è rilevabile d’ufficio dal giudice: il comma 2 dispone che «l’impugnazione della rinuncia o della transazione deve essere proposta entro un termine di decadenza di sei mesi». Il decorso, però, può essere interrotto facilmente: è sufficiente l’invio al datore di lavoro di un atto scritto anche non stragiudiziale (una lettera).
L'azione giudiziale è invece necessaria quando il lavoratore intende conseguire l'annullamento della rinuncia o della transazione al fine di rivendicare il diritto oggetto dell’atto invalido.
Calcolo del termine semestrale
Il dies a quo del termine semestrale è calcolato secondo due modalità distinte:
1) se la rinuncia o la transazione sono state stipulate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il termine decorre dal giorno in cui queste hanno avuto origine;
2) al contrario, se la stipulazione di rinuncia o transazione è avvenuta a rapporto ancora in corso, il termine decorre a partire dalla cessazione del rapporto. Tale previsione tutela il dipendente, il quale versa in una situazione di soggezione che può trattenerlo dal rivendicare i propri diritti, perché il datore considererebbe l’impugnazione come un atto di ostilità.
Disciplina delle rinunce e transazioni
Il frutto del tentativo di conciliare queste esigenze è la disciplina di cui all’art. 2113, c.c., che si applica alla rinuncia (un negozio unilaterale, esclusivamente dismissivo) e alla transazione (un contratto, definito e disciplinato dagli art. 1965 ss., c.c.) che hanno ad oggetto diritti del lavoratore subordinato (e parasubordinato), derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (restano esclusi, quindi, i diritti previsti mediante contrattazione individuale).
Diritti maturati e pattuizioni future
L’avere a oggetto “diritti” deve intendersi nel senso che questi debbono essere stati (almeno secondo l’assunto del lavoratore) concretamente maturati (com’è maturato, ad es., il diritto alla retribuzione per le prestazioni di lavoro effettuate sino ad un dato giorno). Eventuali pattuizioni individuali su diritti definibili, ma soltanto per chiarezza esplicativa, come futuri, insomma concernenti un rapporto ancora da iniziare o il futuro svolgimento di un rapporto in atto, sono infatti da considerarsi, secondo la giurisprudenza (che applica in questo, coerentemente, il principio dell’inderogabilità in peius), radicalmente nulle, ergo al di fuori dell’ambito precettivo della norma in esame.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni di validità delle rinunce e transazioni secondo l'articolo 2113 del Codice civile?
- Come si calcola il termine semestrale per impugnare una rinuncia o una transazione?
- Cosa si intende per "diritti maturati" in relazione alle rinunce e transazioni?
Le rinunce e le transazioni sono considerate non valide se riguardano diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi. Inoltre, l'invalidità non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere impugnata entro sei mesi, come stabilito dal comma 2 dell'articolo.
Il termine semestrale decorre dal giorno in cui la rinuncia o la transazione hanno avuto origine se stipulate dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se invece sono avvenute durante il rapporto, il termine inizia dalla cessazione del rapporto, per tutelare il dipendente in una situazione di soggezione.
I "diritti maturati" si riferiscono a diritti che il lavoratore ha concretamente acquisito, come il diritto alla retribuzione per prestazioni già effettuate. Pattuizioni su diritti futuri, riguardanti rapporti ancora da iniziare o in corso, sono considerate radicalmente nulle e al di fuori dell'ambito di applicazione della norma.