Concetti Chiave
- I lavoratori studenti hanno diritto a permessi di lavoro che facilitano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, mentre gli studenti universitari possono solo richiedere permessi giornalieri retribuiti.
- I congedi formativi possono essere richiesti solo da lavoratori con almeno 5 anni di servizio e possono durare fino a 11 mesi, per motivi come il completamento della scuola dell'obbligo o il conseguimento di un diploma universitario.
- Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di congedo formativo solo per esigenze organizzative comprovate, mentre il dipendente mantiene il posto ma non la retribuzione durante il congedo.
- Esiste un secondo tipo di congedo formativo, il «congedo per la formazione continua», che sostiene i lavoratori nel proseguire la formazione per tutta la vita lavorativa.
- Il congedo per la formazione continua può essere richiesto dal lavoratore o promosso dal datore di lavoro, ed è regolato dai contratti collettivi di categoria.
Permessi per ragioni di studio
La legge ammette la possibilità di richiedere permessi dal lavoro anche per ragioni di natura personale. A tal proposito particolare attenzione è dedicata alle ragioni di studio. Lo statuto dei lavoratori stabilisce che, E dipendenti studenti, iscritti a corsi di studio primari, secondari o di qualificazione professionale legalmente riconosciuti, hanno diritto a turni di lavoro che favoriscano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Le suddette agevolazioni sono state recentemente estese anche ai lavoratori che frequentano corsi di formazione professionale indetti dalla regione; ne restano esclusi solamente gli studenti universitari. Questi ultimi possono solamente fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame. I permessi per ragioni di studio sono concessi solo previa dimostrazione certificata del corso frequentato.
Congedi formativi e requisiti
La legge, inoltre, prevede la possibilità di richiedere congedi formativi. Ne possono essere beneficiari solamente i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la medesima impresa. Il periodo di aspettativa può essere continuativo o frazionato, comunque non superiore a 11 mesi. Questa forma di congedo può essere richiesta per diverse cause, ad esempio il completamento della scuola dell'obbligo o il conseguimento del diploma universitario di laurea.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione solo in caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo è il numero massimo di lavoratori che possono avvalersene. Il dipendente in congedo ha diritto alla conservazione del posto, ma non della retribuzione.
Congedo per la formazione continua
La legge contempla una seconda tipologia di congedo formativo, il cosiddetto «congedo per la formazione continua». Esso è finalizzato a garantire ai lavoratori la possibilità di proseguire i propri percorsi di formazione per tutto l'arco della vita. Questo percorso può essere intrapreso su scelta del lavoratore o mediante la promozione di piani formativi da parte del datore di lavoro. La materia è disciplinata nel dettaglio dai contratti collettivi di categoria.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diritti dei lavoratori studenti riguardo ai permessi per ragioni di studio?
- Chi può richiedere un congedo formativo e quali sono le condizioni?
- Che cos'è il congedo per la formazione continua e come può essere attivato?
I lavoratori studenti iscritti a corsi di studio primari, secondari o di qualificazione professionale hanno diritto a turni di lavoro che favoriscano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Tuttavia, gli studenti universitari possono solo richiedere permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami (testo).
Solo i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso la stessa impresa possono richiedere un congedo formativo, che può durare fino a 11 mesi. Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta solo per comprovate esigenze organizzative (testo).
Il congedo per la formazione continua permette ai lavoratori di proseguire la propria formazione per tutta la vita, attivabile su scelta del lavoratore o tramite piani formativi promossi dal datore di lavoro, con modalità specifiche stabilite dai contratti collettivi (testo).