Concetti Chiave

  • Il passeggero deve dimostrare l'esistenza del contratto di trasporto e l'entità del danno subito per avviare una richiesta di risarcimento.
  • Il vettore è presunto responsabile in caso di danno, a meno che non dimostri di aver adottato misure adeguate per evitarlo o che il danno sia causato da eventi non imputabili.
  • Il passeggero ha l'obbligo di pagare il prezzo di trasporto, fissato dai vettori, con alcune eccezioni per tariffe che devono essere approvate dallo stato.
  • Il passeggero deve cooperare con il vettore, seguendo le regole di condotta stabilite, per garantire la sicurezza durante il viaggio.
  • In caso di violazione dell'obbligo di cooperazione da parte del passeggero, il vettore può essere esonerato dalla responsabilità per eventuali danni subiti.

Obblighi del passeggero in caso

Ipotizziamo che un passeggero abbia subito un danno di qualsiasi forma in seguito al verificarsi di un sinistro. In questo caso, egli in primo luogo deve provare esclusivamente due elementi:

- l’esistenza del contratto di trasporto nell’ambito del quale il sinistro si è verificato. Per provare l’esistenza del contratto occorre esibire il documento di trasporto;

- l’entità del danno arrecato in seguito al verificarsi del sinistro.

Responsabilità presunta del vettore

Il passeggero non deve provare il dolo o la colpa grave del vettore né il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta del vettore. Secondo i principi generali, il vettore è gravato da un regime di responsabilità «presunta»: nel momento in cui il passeggero riesce a provare l’esistenza del contratto e l’entità del danno, il vettore è presunto responsabile. Il vettore può vincere tale presunzione fornendo una prova contraria, che può essere diversa a seconda della tipologia di trasporto:

- nel trasporto terrestre il vettore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno;

- nel trasporto marittimo, secondo il Codice della navigazione, il vettore deve invece dimostrare che il danno è stato causato da un evento a lui non imputabile.

Obblighi di pagamento e cooperazione

Il passeggero ha due obblighi fondamentali:

- in primo luogo egli ha l’obbligo di pagare il prezzo di trasporto. In via generale, questi vengono liberamente fissati dai vettori o dalle associazioni che li rappresentano. Se i prezzi fissati sono talmente alti o bassi tali da pregiudicare le norme del libero mercato, può essere richiesto l’intervento dell’autorità garante delle esigenze di mercato (antitrust). Lo stato italiano non può intervenire per determinare le tariffe del trasporto. Vi sono tuttavia delle eccezioni: in alcuni casi, infatti, le tariffe devono essere previamente approvate dallo stato o dalle regioni. Si tratta in particolar modo delle tariffe che riguardano i collegamenti aerei e marittimi con zone territorialmente svantaggiate (isole maggiori e minori). Per garantire la mobilità dei residenti delle suddetto zone vengono solitamente (ma quando e dove!) fissate tariffe agevolate dalle compagnie aeree e marittime;

- in secondo luogo, il passeggero è gravato da un obbligo di cooperazione con il vettore. Egli deve assumere una condotta tale da non compromettere la sicurezza del viaggio per sé e per tutta la comunità viaggiante. I vettori sono soliti predisporre un apposito regolamento di bordo, il quale contiene un elenco di regole di condotta a cui il passeggero deve attenersi. L’obbligo di cooperazione incide notevolmente sul regime di responsabilità del vettore perché, se in corso di giudizio viene dimostrato che il passeggero ha subito un danno per violazione dell’obbligo di cooperazione, il vettore non risponde del danno subito dal passeggero e, pertanto, è esulato dal risarcimento del danno.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono gli elementi che un passeggero deve provare in caso di danno subito durante un trasporto?
  2. Il passeggero deve provare l'esistenza del contratto di trasporto, esibendo il documento di trasporto, e l'entità del danno subito a causa del sinistro.

  3. Qual è la responsabilità del vettore in caso di danno subito dal passeggero?
  4. Il vettore è presunto responsabile se il passeggero prova l'esistenza del contratto e l'entità del danno. Tuttavia, il vettore può vincere questa presunzione dimostrando di aver adottato misure idonee per evitare il danno nel trasporto terrestre o che il danno è stato causato da un evento non imputabile nel trasporto marittimo.

  5. Quali sono gli obblighi fondamentali del passeggero durante il trasporto?
  6. Il passeggero ha l'obbligo di pagare il prezzo di trasporto, che può essere soggetto a regolamentazione, e l'obbligo di cooperare con il vettore, mantenendo una condotta che non comprometta la sicurezza del viaggio.

  7. Come influisce l'obbligo di cooperazione del passeggero sulla responsabilità del vettore?
  8. Se si dimostra che il passeggero ha subito un danno a causa della violazione dell'obbligo di cooperazione, il vettore non è responsabile per il danno e non deve risarcire il passeggero.

Domande e risposte

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